Deduzione costi di impresa, valida anche se sono sproporzionati

Nadia Pascale

3 Ottobre 2025 - 11:54

Storica sentenza della Corte di Cassazione, i costi sono deducibili dalle imprese anche se sono sproporzionati rispetto agli utili. Regime di particolare favore per le sponsorizzazioni ASD.

Deduzione costi di impresa, valida anche se sono sproporzionati

Si può operare la deduzione dei costi di impresa anche se sono sproporzionati rispetto agli utili? A chiarire i limiti è la Corte di Cassazione.

Per le imprese, e titolari di partita IVA in genere, un grosso punto interrogativo è rappresentato dalla deducibilità dei costi inerenti l’attività di impresa. Questo avviene perché la definizione di inerenza non è ben delimitata e quindi possono esservi varie interpretazioni e a darne dimostrazione è una pronuncia (Ordinanza 25656/2025) della Corte di Cassazione a favore dell’impresa.

Vediamo in quali casi i costi dell’impresa possono essere portati in deduzione anche se sono sproporzionati rispetto agli utili.

Il caso: spese di sponsorizzazione sproporzionate sono inerenti? I costi sono deducibili?

Nel caso in oggetto un’impresa individuale operante nel settore delle insegne riceve un avviso di accertamento relativo a deduzioni ritenute sproporzionate e costi non esistenti. La premessa da fare è che le imprese, titolari di partita Iva, che scelgono il regime di determinazione del reddito ordinario, non forfettari, possono portare in deduzione con il metodo analitico (voce per voce) le spese sostenute per l’impresa stessa. Questa è, d’altronde, la principale differenza tra regime ordinario e forfettario nella determinazione dell’imponibile.

La deduzione delle spese porta a una riduzione del reddito imponibile e quindi minori imposte da versare. Le spese in molti casi possono essere usate come un escamotage per risparmiare. Affinché una spesa sia deducibile deve essere inerente all’attività, ma se è, ad esempio, facilmente dimostrabile l’inerenza per l’acquisto di computer, macchinari, prodotti di cancelleria, diventa più difficile con le spese di rappresentanza e pubblicitarie.

Nel caso in oggetto le spese di rappresentanza contestate dall’Agenzia delle Entrate riguardano delle sponsorizzazioni a un’Associazione Sportiva Dilettantistica e a un’emittente radiofonica, inoltre l’Agenzia contesta i costi inerenti prestazioni d’opera ritenute mai eseguite e costi di carburante.

Deduzione costi di impresa, giudizio qualitativo e non quantitativo

La Corte di Cassazione nel valutare la sentenza di secondo grado, che sposa la tesi dell’Agenzia, sottolinea importanti principi riguardanti il metodo di valutazione del principio di inerenza delle spese. Secondo i giudici d’appello, erano indeducibili i costi perché genericamente indicati e sproporzionati rispetto agli utili, e in caso di operazioni inesistenti l’onere della prova ricadeva interamente sul contribuente.

La Corte di Cassazione sottolinea che il parametro per valutare l’inerenza non può essere la sproporzionalità tra le spese sostenute e gli utili. La sproporzionalità, o non economicità, può essere un indizio, ma da solo non basta a provare che le spese non siano inerenti e quindi siano indeducibili.

Deve, invece, essere valutata la qualità della spesa sostenuta e se la stessa sia in grado di avere in un certo senso un rientro anche in futuro. Insomma, una sponsorizzazione può essere un costo elevato, ma se guardato in prospettiva, dando molta visibilità, può portare a un aumento della clientela e di conseguenza può essere una sorta di investimento comunque inerente l’attività. Il giudice non può fermarsi a una valutazione sull’economicità dell’operazione posta in essere.

Il favore del Fisco per le sponsorizzazioni alle associazioni sportive dilettantistiche

La Corte di Cassazione va oltre, sottolineando le peculiarità delle sponsorizzazioni alle ASD, assistite da un vero e proprio favore.
Ribadisce la Corte che in caso di spese di sponsorizzazioni per Associazioni Sportive Dilettantistiche gli unici limiti che devono essere considerati sono quelli previsti dalla stessa legge (articolo 90, legge 289 del 2002).

La Corte di Cassazione sottolinea, inoltre, che “Sotto altro profilo, va evidenziato che, con riferimento ai costi di sponsorizzazione dell’ASD, secondo la giurisprudenza di questa Corte, « le spese di sponsorizzazione di cui all’art. 90, comma 8, della l. n. 289 del 2002, sono assistite da una “presunzione legale assoluta” circa la loro natura pubblicitaria, e non di rappresentanza, a condizione che: a) il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica; b) sia rispettato il limite quantitativo di spesa; c) la sponsorizzazione miri a promuovere l’immagine ed i prodotti dello sponsor; d) il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale»”

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