Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto fiscale, decreto legislativo 192 del 2025: tutte le novità in materia di imposte di successione, donazione, registro, Irpef, Ires e doppia imposizione.
Pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto fiscale, decreto legislativo 192 del 2025, con importanti modifiche in tema di imposte sui redditi (Irpef e Ires), fiscalità internazionale e imposte indirette. Modifiche marginali per quanto, invece, riguarda le imposte di successione e donazione.
Il decreto legislativo 192 del 2025 si compone di 20 articoli, recepisce novità e di fatto corregge degli errrori espositivi nelle varie materie trattate, di fatto può essere considerato marginale l’intervento in materia di Statuto del contribuente.
Vediamo le novità più importanti in materia di Irpef, ires e fiscalità internazionale nel decreto fiscale 192 del 2025.
Decreto fiscale, come cambia l’Irpef
Le prime novità introdotte nel decreto fiscale riguardano l’Irpef, a partire dall’anno di imposta 2025 viene ampliata la platea dei beneficiari di misure fiscali andando a ricomprendere anche i soggetti a cui non spettano le detrazioni di imposta per carichi di famiglia (es. figli di età inferiore ai 21 anni). Il nuovo comma 4-ter dell’articolo 12 del Tuir dispone
Quando le disposizioni fiscali fanno riferimento alle persone indicate nel presente articolo, si considerano, ancorché non spetti una detrazione per carichi di famiglia, il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, i figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, e i figli conviventi del coniuge deceduto, nonché le altre persone elencate nell’articolo 433 del codice civile che convivono con il contribuente o percepiscono assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria. Qualora siano anche richiamate le condizioni previste dal comma 2, ovvero se si fa riferimento ai familiari fiscalmente a carico si considerano i soggetti di cui al primo periodo che possiedono un reddito complessivo non superiore ai limiti indicati nello stesso comma 2.
Il decreto recepisce, inoltre, la detassazione dei redditi da lavoro dipendente percepiti dal lavoratore che ha esercitato la rinuncia all’accredito contributivo presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti percepite a partire dall’anno d’imposta 2025. La disposizione è contenuta nell’articolo 2 del decreto legislativo 192 del 2025 e modifica l’articolo 51 del Tuir.
Decreto fiscale e reddito di impresa
Per quanto riguarda i redditi di impresa, il decreto legislativo 192 del 2025 avvicina ancora di più le regole per la determinazione della base imponibile Ires alle regole applicate per la determinazione dei valori contabili in ambito civilistico. In poche parole il risultato “fiscale” si avvicina alla realtà economica dell’azienda, al vero valore prodotto dall’azienda.
I criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti per la redazione del bilancio secondo i princìpi contabili si applicano anche alle micro-imprese che optano per la redazione del bilancio in forma abbreviata, e non più soltanto a quelle che optano per la redazione del bilancio in forma ordinaria.
Doppia imposizione fiscale e imposte di successione e donazione
Nel decreto legislativo 192 del 2025 pubblicato in Gazzetta Ufficiale prende vita anche il principio di reciprocità nell’applicazione di norme contro la doppia imposizione fiscale. Semplificando, il divieto di doppia imposizione fiscale evita che uno stesso fenomeno produttivo di reddito possa essere tassato 2 volte in 2 Paesi diversi. Tale risultato è il frutto di convenzioni tra i Paesi. Con le nuove norme, se un Paese estero sospende una convenzione contro le doppie imposizioni, con pari decorrenza l’applicazione delle norme viene sospesa anche in Italia.
Poche le modifiche in tema di imposte di successione, donazione e imposta di registro. La novità è marginale e prevede, come stabilisce l‘articolo 11 del decreto legislativo 192, che le parole “decreto del ministro dell’economia e delle finanze” siano sostituite da “decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze” all’interno del TUR e del Testo unico imposte sulle successioni e donazioni.
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