Imposta di registro

L’imposta di registro è un’imposta dovuta per la registrazione di alcuni atti giuridici presso l’Agenzia delle Entrate.
Il riferimento normativo fondamentale è il d.p.r. numero 131/1986.

Gli atti soggetti a registrazione vengono individuati nei primi quattro articoli del d.p.r. 131/1986, si tratta di:

  • atti scritti;
  • contratti verbali;
  • talune operazioni di società o enti esteri;
  • atti formati all’estero.

Gli atti soggetti ad imposta di registro possono essere poi distinti in due fattispecie fondamentali:

  • atti soggetti a registrazione in termine fisso, ovvero quegli atti indicati nella parte prima della tariffa allegata al d.p.r. 131/1986 (l’esempio tipico è il termine di scadenza entro il quale il locatore deve registrare obbligatoriamente il contratto di locazione);
  • atti soggetti a registrazione in caso d’uso, ovvero quegli atti indicati nella seconda parte della tariffa allegata al d.p.r. 131/1986. Ai sensi della normativa sull’imposta di registro si ha caso d’uso quando un atto si deposita presso le cancellerie giudiziarie nell’esplicazione di attività amministrative o presso le amministrazioni dello Stato per essere poi eventualmente acquisito agli atti.

La differenza fondamentale, dunque, sta nel fatto che per gli atti soggetti a registrazione in termine fisso sussiste l’obbligo di richiesta di registrazione (nei termini previsti dalla normativa sull’imposta di registro), mentre per gli atti soggetti a registrazione in caso d’uso tale obbligo sussiste esclusivamente se ed in quanto l’atto considerato venga registrato.

Imposta di registro: quanto si paga?

L’importo dell’imposta di registro varia a seconda che la misura sia fissa o proporzionale.
La regola generale per i fabbricati ad uso abitativo prevede che se il contratto considerato è soggetto ad IVA, si applica l’imposta di registro in misura proporzionale; se, invece, il contratto è imponibile IVA, allora l’imposta di registro è dovuta in misura fissa.

Per gli immobili strumentali, in deroga al principi o di alternatività IVA/Registro - ai sensi del combinato disposto dell’articolo 40 del TUR e dell’articolo 5, comma 1, lett. a-bis), della Tariffa, parte prima, del medesimo testo unico, il contratto è soggetto ad imposta di registro in misura proporzionale (1 per cento) a prescindere dal regime IVA di imponibilità o esenzione al quale l’operazione è soggetta.

Ecco due tabelle riassuntive con l’indicazione di quanto si paga per l’imposta di registro in caso di abitazioni civili e fabbricati strumentali all’attività d’impresa.

Imposta di registro per fabbricati ad uso civile:

IVA Registro
Esente Proporzionale al 2%
Imponibile Imposta fissa di euro 67 (scrittura privata) o euro 200 (scrittura privata autenticata o atto pubblico)

Imposta di registro per fabbricati ad uso strumentale:

IVA Registro
Esente Proporzionale all’1%
Imponibile Proporzionale all’1%

Come si calcola l’imposta di registro?

La base imponibile su cui calcolare l’imposta di registro è costituita dal “valore del bene o del diritto che è oggetto del contratto alla data dell’atto” (vedi articoli 43 e seguenti del d.p.r. 131/1986).

Come si paga l’imposta di registro?

L’imposta di registro deve essere versata entro 30 giorni dalla data di stipula del contratto o, se anteriore, di decorrenza dello stesso.

L’imposta di registro può essere versata:

  • con il modello F24 Elementi identificativi, che deve essere presentato dai contribuenti titolari di partita Iva esclusivamente con modalità telematiche, direttamente o per mezzo di intermediari abilitati, utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate e del sistema bancario e postale. I soggetti non titolari di partita Iva, invece, possono presentare il modello anche presso banche o uffici postali;
  • richiedendo all’ufficio delle Entrate l’addebito dell’importo sul proprio c/c, utilizzando il modello richiesta di addebito su conto corrente, disponibile anche on-line.

L’imposta di bollo è assolta mediante l’utilizzo dei contrassegni telematici (ancora comunemente chiamate marche da bollo) da acquistare in data non successiva a quella di stipula. In caso di pagamento dell’imposta di registro con richiesta di addebito è possibile richiedere contestualmente anche l’addebito dell’imposta di bollo.
Se la registrazione è richiesta per via telematica, mediante i servizi telematici dell’Agenzia, il pagamento delle imposte è effettuato con addebito su c/c bancario o postale.

I versamenti relativi alla registrazione, alle annualità successive alla prima, alle proroghe, alle cessioni e alle risoluzioni mediante i servizi telematici dell’Agenzia sono effettuati con addebito su c/c bancario o postale.

I codici tributo dell’imposta di registro

Ecco un’utile tabella con tutti i codici tributo relativi all’imposta di registro che il contribuente può utilizzare in caso di necessità:

Codice tributo Denominazione
1500 Imposta di registro per la prima registrazione
1501 Imposta di registro per le annualità successive
1502 Imposta di registro per cessioni del contratto
1503 Imposta di registro per risoluzioni del contratto
1504 Imposta di registro per proroghe del contratto
1507 Sanzioni da ravvedimento per tardiva prima registrazione
1508 Interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione
1509 Sanzioni da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi
1510 Interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi

La fattispecie imponibile dell’imposta di registro

Per l’imposta di registro, la questione dell’inquadramento della fattispecie imponibile si presenta particolarmente complessa.
In merito al presupposto dell’imposta di registro, infatti, sono state formulate diverse teorie, basate sul diverso peso che di volta in volta viene attribuito alla stipulazione dell’atto o alla registrazione.

In sintesi, la prevalente dottrina giuridico-tributaria ha elaborato le seguenti teorie sulla fattispecie imponibile dell’imposta di registro:

  • la teoria della stipulazione, ovvero la teoria prevalente. Secondo la teoria della stipulazione il presupposto/fattispecie imponibile dell’imposta di registro viene individuato nella «stipulazione di un atto scritto o di specifiche categorie di contratti verbali indicate dalla legge, ovvero nella verificazione di un fatto che sia rilavante giuridicamente ai fini fiscali»;
  • la teoria della registrazione, ovvero la teoria che individua il presupposto dell’imposta di registro nella registrazione stessa dell’atto. Dall’adempimento formale della registrazione deriverebbe, quindi, il presupposto impositivo dell’imposta di registro;
  • la teoria intermedia, ovvero quella teoria che attribuisce la fattispecie imponibile dell’imposta di registro a fatti diversi, a seconda che si parli di atti soggetti a registrazione in termine fisso o di altri atti:
    • nel caso di atti soggetti a registrazione in termine fisso, la fattispecie imponibile dell’imposta di registro viene individuata nella “formazione dell’atto scritto, nella stipulazione del contratto verbale o nel compimento dell’operazione della società o ente estero”;
    • nel caso degli altri atti, invece, la fattispecie imponibile dell’imposta di registro viene individuata più semplicemente nella “richiesta di registrazione dell’atto”.

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