Per la registrazione del provvedimento di riconoscimento della cittadinanza deve essere versata l’imposta di registro, ma di cosa si tratta e quanto si paga?
Cos’è l’imposta di registro su provvedimenti di riconoscimento della cittadinanza e quanto si paga?
L’Agenzia delle Entrate nella risposta a Interpello 196 del 2025 si occupa dell’imposta di registro su provvedimento di riconoscimento della cittadinanza italiana.
L’articolo 8 del TUR (Testo Unico imposta di Registro (Dpr 131 del 1986) prevede che la registrazione degli atti giudiziari sia previsto il versamento dell’imposta di registro in misura fissa.
La lettera D del comma 1 dell’articolo 8 prevede l’applicazione dell’imposta di registro per la registrazione di atti giudiziari “non recanti trasferimento, condanna o accertamento di diritti a contenuto patrimoniale”
Per capire la misura in cui è dovuta l’imposta di registro per gli atti giudiziari contenenti il riconoscimento del diritto di cittadinanza è necessario coordinare le varie norme presenti nel TUR.
Vediamo quindi come si calcola l’imposta di registro sugli atti giudiziari tra cui i provvedimenti di riconoscimento della cittadinanza italiana.
Perché si paga l’imposta di registro sul provvedimento di riconoscimento della cittadinanza?
In Italia, affinché determinati atti abbiano valore, siano riconosciuti, soprattutto dai vari enti pubblici in cui si estrinseca l’attività amministrativa, devono essere registrati. La registrazione prevede però il pagamento di “diritti”, questo pagamento è come se fosse un rimborso spese per l’attività posta in essere dagli uffici del registro.
Gli atti che devono essere registrati sono quelli a valenza pubblica e la registrazione è una sorta di validazione nei confronti di tutti. Se io registro al catasto l’acquisto della casa, nessuno può contestarlo, se registro il provvedimento con cui mi viene riconosciuta la cittadinanza, nessuno può contestare, enti pubblici e soggetti privati, che io sia un cittadino e che in quanto tale ho dei diritti riconosciuti solo a chi ha tale status.
L’articolo 20 del TUR stabilisce che l’imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente. L’atto giudiziario costituisce quindi solo una sorta di veicolo rispetto agli atti effettivamente contenuti nel titolo.
Nel caso in oggetto, sebbene la sentenza sia una, il riconoscimento della cittadinanza è valido per 4 persone, quindi, si può ritenere un atto a contenuto multiplo. Non basta però questo dato a determinare la necessità di versare l’imposta di registro per 4 soggetti come se fossero 4 distinte sentenze.
L’articolo 21 stabilisce che se l’atto contiene più disposizioni che non derivano le une dalle altre ciascuna di esse è soggetta a imposta come se fosse un atto distinto.
Occorre però ricordare che la Circolare 44 del 2011, a cui segue la Circolare 18 del 2013, precisa che le singole disposizioni contenute nell’atto rilevano autonomamente, ai sensi dell’art. 21, comma 1, del TUR, solo qualora ciascuna di esse sia espressione di una autonoma capacità contributiva.
Fatta questa premessa normativa, vediamo la risposta a Interpello 196 del 2025.
Imposta di registro provvedimento riconoscimento cittadinanza, quanto si paga?
Nel caso in oggetto l’istante afferma di aver ottenuto con sentenza il riconoscimento della cittadinanza italiana, nella stessa sentenza la cittadinanza è riconosciuta alla figlia e a due nipoti. L’Istante intende provvedere alla registrazione del provvedimento versando i diritti previsti con il modello F24.
L’Istanza di Interpello 196 è importante perché il decreto 139 del 2024 ha modificato l’articolo 41 del TUR e ha fissato il principio generale dell’autoliquidazione del tributo in luogo della liquidazione fissata dall’ufficio. Questo implica che il contribuente da solo deve calcolare l’imposta e versarla. In seguito a controlli, in caso di errori l’ufficio preposto richiede i maggiori importi.
L’istante chiede, quindi, se può provvedere alla registrazione del provvedimento pagando un’unica imposta di registro cumulativa per tutti, oppure se deve versare per ogni soggetto l’imposta di registro pari a 200 euro.
L’Agenzia delle Entrate ricorda che nel caso in oggetto l’atto giudiziario contiene disposizioni plurime, ma le stesse non sono indice di capacità contributiva e di conseguenza l’imposta di registro è cumulativa, si paga una sola volta in misura fissa.
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