Decadenza superbonus, arriva il salvagente

Patrizia Del Pidio

30 Aprile 2025 - 17:34

Se si decade dal superbonus arriva il salvagente dell’Agenzia delle Entrate: se si sana la violazione si può avere diritto alle detrazioni ordinarie.

Decadenza superbonus, arriva il salvagente

In assenza di alcune attestazioni la detrazione maggiorata che spetta con il superbonus in caso di ristrutturazioni edilizie potrebbe decadere. Un esempio è rappresentato dalla mancata compilazione del quadro F della Cila-s che comporta, appunto, la decadenza del superbonus. L’Agenzia delle Entrate, però, sottolinea che rimuovendo la violazione si potrebbe fruire delle detrazioni ordinarie, senza perdere del tutto il beneficio.

Il caso preso in esame dalle Entrate riguarda un contribuente che ha realizzato interventi agevolati con il superbonus su alcune unità immobiliari residenziali di cui è proprietario. Per gli interventi è stata presentata sia la Cila che la Cila-s ma nella seconda comunicazione non è stato compilato il quadro F, quello relativo alla legittimazione dell’immobile e alle attestazioni che riguardano la costruzione.

Decadenza superbonus, cosa succede?

Il quesito presentato alle Entrate è se la mancanza di attestazione faccia decadere il superbonus, se la mancata compilazione del quadro F sia un errore sostanziale o formale e se ravvedendo alle omissioni è possibile continuare a fruire delle detrazioni ordinarie invece di quelle previste dal superbonus. Il contribuente, inoltre, chiede se nel caso di fruizione delle detrazioni ordinarie la cessione di una delle unità immobiliari oggetto di intervento possa determinare una plus valenza su cui applicare la tassazione.

L’Agenzia delle Entrate sottolinea che anche in presenza della decadenza del superbonus, se il contribuente provvede a rimuovere la violazione commessa per gli interventi eseguiti può continuare a fruire delle detrazioni ordinarie previste per gli stessi interventi.

Per sanare la violazione, specifica l’Ade, è possibile ricorrere al ravvedimento operoso che permette di avere una riduzione delle sanzioni da versare in base alla velocità di regolarizzazione.

Anche con le detrazioni ordinarie c’è la tassazione maggiorata delle plusvalenze?

Per quel che riguarda l’ultimo quesito, quello relativo alla plus valenza se si passa alle detrazioni ordinarie, l’Agenzia spiega prima come funziona la nuova norma. Se l’immobile ristrutturato con interventi agevolati ai sensi dell’articolo 119 del dl 34 del 2020 è venduto prima che siano trascorsi 10 anni dal termine dei lavori (con l’esclusione degli immobili acquisiti per successione e di quelli adibiti per la maggior parte dei 10 anni ad abitazione principale) è dovuta una plus valenza al 26%.

Le Entrate specificano, però, che la norma riguarda solo e unicamente la cessione a titolo oneroso degli immobili oggetto di intervento con superbonus. In caso, invece, di fruizione dele detrazioni ordinarie la nuova normativa non trova applicazione, ma potrebbero essere applicate le plusvalenza previste nel caso si rivenda un immobile acquistato o costruito meno di 5 anni prima (con l’esclusione degli immobili acquisiti per successione e di quelli adibiti per la maggior parte dei 5 anni ad abitazione principale).

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