Cos’è la CILA, quando è obbligatoria e come va presentata

Veronica Caliandro

10 Luglio 2025 - 10:58

Ecco cos’è la CILA, ovvero la comunicazione di inizio lavori asseverata, quando è obbligatoria e come va presentata.

Cos’è la CILA, quando è obbligatoria e come va presentata

Quando si decide di eseguire dei lavori di ristrutturazione o apportare delle modifiche all’interno di un immobile, è fondamentale conoscere le autorizzazioni necessarie in modo tale da agire nel rispetto della legge. Proprio in tale ambito si inserisce la CILA, ovvero la Comunicazione Inizio Lavori Asseverata, che si presenta come una delle pratiche edilizie più comuni, tanto da essere utilizzata per una vasta gamma di interventi che non modificano la struttura dell’edificio ma che vanno oltre la semplice manutenzione ordinaria.

Nel corso degli anni la normativa che disciplina la CILA è stata aggiornata per semplificare le procedure e agevolare cittadini e professionisti. Anche nel 2025, questa comunicazione resta uno strumento essenziale per avviare lavori in tempi rapidi e in sicurezza, evitando sanzioni e problemi amministrativi. Ma di cosa si tratta, quando è obbligatoria, quali lavori include, chi può richiederla e come si presenta? Entriamo nei dettagli e facciamo chiarezza!

Cos’è la CILA e chi la rilascia

La CILA, ovvero la Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata, è una pratica amministrativa che va redatta prima dell’inizio dei lavori di ristrutturazione. Viene presentata dal proprietario o da altro soggetto avente titolo, come usufruttuario, locatario e comodatario, tramite un tecnico abilitato, come un ingegnere o un architetto.

Quest’ultimo firma l’asseverazione e trasmette la pratica in modalità telematica al Comune di appartenenza. Non è, quindi, un’autorizzazione, bensì una dichiarazione formale che consente di iniziare subito i lavori, purché nel rispetto delle norme urbanistiche e edilizie vigenti.

La normativa di riferimento

La disciplina della CILA è definita da un insieme di norme nazionali, integrate a volte da regolamenti locali. Anche se la procedura è stata introdotta diversi anni fa, nel tempo è stata oggetto di numerosi aggiornamenti volti a semplificare l’attività edilizia.

La base normativa resta il D.P.R numero 380 del 6 giugno 2001, noto come Testo Unico dell’Edilizia, che non a caso è il riferimento principale per tutte le pratiche edilizie, compresa la CILA. In particolare, l’articolo 6-bis, introdotto e modificato da successivi interventi legislativi, stabilisce i presupposti e i contenuti della Comunicazione Inizio Lavori Asseverata.

A dare una svolta significativa, poi, ci ha pensato a Legge numero 120 del 2020, conosciuta come Decreto Semplificazioni, che ha ridefinito alcune categorie di intervento e introdotto modalità più snelle per la presentazione delle pratiche edilizie. Questo intervento normativo ha posto l’accento sull’obiettivo di ridurre i tempi burocratici, favorendo al contempo la legalità e la sicurezza nei cantieri.

In seguito la Legge di Bilancio 2024 e il Decreto Salva Casa 2024 hanno aggiornato ulteriormente il quadro normativo, intervenendo su molte situazioni ricorrenti in ambito edilizio, come le difformità lievi o le opere interne non regolarizzate, introducendo anche procedure di semplificazione per i titoli edilizi, inclusa la CILA. Il decreto ha confermato che per una serie di interventi, soprattutto di natura interna e non strutturale, è sufficiente una semplice comunicazione, eliminando inutili passaggi autorizzativi.

A livello locale, inoltre, è fondamentale considerare anche i regolamenti edilizi comunali, che possono dettagliare aspetti pratici, definire ulteriori adempimenti o specificare gli importi dei diritti di segreteria. Ogni Comune, infatti, ha la facoltà di integrare la normativa nazionale con indicazioni operative che tengano conto delle caratteristiche del territorio.

In pratica, come è facile notare, nel 2025 la CILA si muove all’interno di un quadro normativo consolidato ma in continua evoluzione, pensato per rendere l’attività edilizia più accessibile e trasparente, tutelando allo stesso tempo la sicurezza degli immobili e il rispetto delle norme urbanistiche.

Cosa contiene una CILA

Il contenuto della Cila può risultare differente a seconda degli interventi da realizzare. Tra i documenti che vanno in genere allegati, comunque, si annoverano quasi sempre i seguenti.

  • Modulo di comunicazione conforme al modello unico nazionale.
  • Relazione asseverata di un tecnico abilitato.
  • Elaborati grafici, quali planimetrie ante e post operam.
  • Documentazione catastale aggiornata.
  • Dichiarazioni di conformità degli impianti, ove previsti.
  • Documenti identificativi del richiedente e del tecnico.
  • Attestazione di versamento diritti di segreteria comunali.
  • Versamento dei diritti.
  • Dati e DURC dell’impresa esecutrice.

Quando è obbligatoria la CILA: elenco aggiornato dei lavori

La CILA è obbligatoria per interventi di manutenzione straordinaria che non comportano modifiche strutturali e non incidono sulla volumetria o sulla sagoma dell’edificio. Tra i lavori che richiedono obbligatoriamente la CILA si annoverano diverse situazioni comuni.

  • Ristrutturazione interna di un appartamento senza alterazione di parti strutturali.
  • Demolizione e ricostruzione di tramezzi interni.
  • Spostamento o apertura di porte e pareti interne.
  • Installazione o modifica di impianti elettrici, idraulici, termici.
  • Modifica della disposizione interna degli ambienti.
  • Realizzazione o rifacimento di bagni e cucine.
  • Realizzazione di controsoffitti.
  • Installazione di canne fumarie interne o esterne, non strutturali.
  • Interventi edilizi in edifici vincolati che non toccano parti strutturali o facciate.

La CILA-Superbonus, introdotta nel 2021, interesserà sapere, è ancora valida nel 2025 per accedere ad agevolazioni fiscali residue, come il bonus ristrutturazioni. A tal proposito è bene sottolineare che non tutti gli interventi incentivati richiedono la CILA, ma è obbligatoria per gli interventi edilizi trainanti o trainati che ricadono in manutenzione straordinaria.

La CILA non è richiesta, infatti, per lavori di manutenzione ordinaria come tinteggiature, sostituzione pavimenti e riparazioni senza modifiche sostanziali, ovvero opere che rientrano nell’edilizia libera e gli interventi soggetti a SCIA o permesso di costruire.

Quali documenti servono per predisporre la CILA?

Per presentare correttamente la CILA è necessario predisporre una serie di documenti tecnici e amministrativi. Tra questi si annoverano:

  • documento di identità del richiedente, come proprietario o altro soggetto avente titolo;
  • atto di proprietà o altro titolo di disponibilità dell’immobile, quali rogito, contratto di locazione, comodato, ecc.;
  • documentazione catastale aggiornata, ovvero visura e planimetria catastale;
  • relazione tecnica asseverata a firma di un tecnico abilitato, quali geometra, architetto o ingegnere, che descrive l’intervento e attesta la conformità urbanistica;
  • elaborati grafici ante e post opera, che illustrano lo stato attuale e quello previsto dopo l’intervento;
  • DURC, ovvero il già citato Documento Unico di Regolarità Contributiva dell’impresa esecutrice, se i lavori vengono affidati a una ditta;
  • modulistica comunale compilata, conforme al modello unico nazionale, che in genere è predisposta dal tecnico incaricato;
  • eventuali autorizzazioni o nulla osta, nel caso in cui l’immobile sia sottoposto a vincoli paesaggistici, ambientali o storici;
  • ricevuta di pagamento dei diritti di segreteria, secondo le tariffe fissate dal Comune.

In caso di interventi legati a bonus edilizi o immobili in condominio possono essere richiesti anche ulteriori allegati, come le dichiarazioni dell’amministratore o del direttore lavori.

Come si presenta la CILA: procedura completa

A partire dal 2024 la trasmissione deve essere effettuata obbligatoriamente in modo telematico attraverso lo Sportello Unico per l’Edilizia del Comune in cui si trova l’immobile oggetto dell’intervento. Entrando nei dettagli, la procedura passo per passo da seguire è la seguente.

  1. Contattare un tecnico abilitato che si deve occupare di redigere i documenti e valutare se serve la CILA oppure un altro titolo.
  2. -* Preparare gli elaborati, quali planimetrie, relazione tecnica, asseverazione, moduli compilati.
  3. Trasmissione telematica, ovvero il tecnico presenta la CILA tramite il portale comunale.
  4. Conferma di ricevuta. Il Comune invia ricevuta protocollata e da quel momento, i lavori possono iniziare subito.
  5. Eventuale aggiornamento catastale, da effettuare a fine lavori, a cura del tecnico.

Quanto tempo ci vuole per la CILA e qual è il costo?

Secondo siti specializzati in materia edilizia una comunicazione di inizio lavori asseverata è pronta in circa una settimana lavorativa. Nel momento in cui il documento viene depositato al Comune possono iniziare i lavori, i quali devono essere completati entro tre anni, salvo proroghe.

Per quanto riguarda il costo, differisce in base al Comune e al tecnico incaricato. In linea generale, i costi medi oscillano 50€ a 150€ per i diritti di segreteria comunali. A seconda della complessità dell’intervento, l’onorario del tecnico si aggira tra 500€ e 1.500€. A questi si vanno ad aggiungere altri eventuali costi, come quelli per l’aggiornamento catastale, visure e consulenze che si aggirano tra 600€ e 1.800€.

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