Cosa sono i Piani Individuali di Risparmio (Pir)?

Claudia Cervi

4 Maggio 2026 - 13:42

Piani Individuali di Risparmio (Pir): cosa sono, come funzionano e quali vantaggi fiscali offrono nel 2026. Guida aggiornata su tassazione, limiti e rischi.

Cosa sono i Piani Individuali di Risparmio (Pir)?

I Piani Individuali di Risparmio, meglio conosciuti come Pir, sono strumenti di investimento pensati per incentivare i risparmi privati nelle piccole e medie imprese italiane, offrendo in cambio un forte incentivo fiscale.

Se mantenuti per almeno cinque anni, i rendimenti generati dai Pir possono essere esenti da tassazione su capital gain, dividendi e interessi.

I Pir sono stati introdotti in Italia nel 2017, con il D.L. 50/2017 (cosiddetto «Decreto Crescita»). Successivamente sono stati modificati e potenziati, aggiornando i limiti di investimento e semplificando alcune regole operative. Nel 2026 restano uno strumento interessante per chi vuole investire con un orizzonte di medio-lungo periodo, con un beneficio fiscale rilevante, ma non sempre sufficiente per compensare costi, rischi e vincoli di portafoglio.

Ecco perché è importante capire bene come funzionano, quali sono i loro vantaggi principali, i limiti e come iniziare a investire.

Cosa sono i Pir e come funzionano

Un Piano Individuale di Risparmio è un contenitore fiscale che permette ai risparmiatori di investire nei mercati finanziari beneficiando di importanti agevolazioni fiscali, a condizione che il capitale venga destinato all’economia reale, in particolare alle piccole e medie imprese italiane ed europee.

In pratica, il Pir non è un singolo prodotto finanziario, ma un “involucro” normativo all’interno del quale possono essere inseriti diversi strumenti (fondi, ETF, azioni, obbligazioni, polizze finanziarie), purché rispettino determinati vincoli. L’obiettivo è incentivare il risparmio di lungo periodo delle famiglie e, contemporaneamente, sostenere la crescita delle imprese che hanno più difficoltà ad accedere al credito tradizionale.

I Pir sono stati introdotti in Italia con la Legge di Bilancio 2017 (articolo 1, commi 100-114 della Legge n. 232/2016) e sono entrati in vigore dal 1° gennaio 2017.

Nel tempo, la disciplina è stata più volte aggiornata per ampliarne l’utilizzo e migliorarne l’efficacia:

  • nel 2019 sono stati rivisti alcuni vincoli di composizione;
  • dal 2020 sono stati introdotti i Pir alternativi, con regole più flessibili e maggiore apertura agli investimenti nell’economia reale;
  • negli anni successivi sono stati aggiornati i limiti di investimento e semplificate alcune regole operative.

Nel 2026, i Pir restano uno degli strumenti fiscali più rilevanti per chi investe nel medio-lungo periodo in Italia.

Oggi esistono due principali categorie di Piani Individuali di Risparmio, pensate per esigenze e profili di rischio diversi.

Pir ordinari (o classici)

  • Sono la versione più diffusa e accessibile al pubblico retail. Investono prevalentemente in strumenti finanziari quotati (azioni, obbligazioni, fondi, ETF Pir compliant) e devono rispettare criteri stringenti di diversificazione del portafoglio. Sono pensati per chi vuole mantenere una certa liquidità e trasparenza.

Pir alternativi

  • Introdotti successivamente, hanno una struttura più flessibile e permettono di investire anche in strumenti meno liquidi, come private equity, private debt, minibond e crediti. Hanno rendimenti potenziali più elevati, ma sono anche più rischiosi e per questo sono adatti a investitori con maggiore capacità finanziaria e orizzonte temporale più lungo.

Come funzionano i Piani Individuali di Risparmio

Il Pir è un contenitore di investimenti: non è un conto deposito, non offre rendimenti garantiti e soprattutto non è uno strumento per chi ha fretta. Consente di investire il denaro secondo regole precise, stabilite dalla legge, con l’obiettivo di ottenere importanti vantaggi fiscali a lungo termine.

Dentro questo contenitore finiscono strumenti finanziari selezionati secondo criteri stabiliti dalla normativa: fondi comuni, azioni, obbligazioni, ETF «Pir compliant» (cioè costruiti appositamente per rientrare nei requisiti). Non è l’investitore a scegliere cosa comprare, ma è l’intermediario che costruisce il portafoglio rispettando i vincoli di legge.

Come aprire un Pir

Aprire un Piano Individuale di Risparmio è un’operazione relativamente semplice: basta rivolgersi a una banca, a una SGR (società di gestione del risparmio), a un intermediario finanziario autorizzato oppure a una compagnia assicurativa.

In pratica, gli stessi soggetti che propongono altri prodotti di investimento. Il Pir, però, segue regole precise di investimento e vincoli fiscali, che lo rendono un prodotto a sé.

I passaggi per aprire un Pir sono simili all’apertura di altri strumenti di investimento, ma con alcune specificità:

  • Sottoscrizione. Il primo step è contattare un intermediario autorizzato. L’apertura del Pir è un procedimento amministrativo semplice, simile all’apertura di un conto corrente, ma con documentazione aggiuntiva.
  • Versamento: in genere si può devidere se versare un’unica somma, oppure fare versamenti periodici nel tempo (PAC). È una flessibilità importante per chi vuole investire gradualmente, magari ogni mese.
  • Investimento: il denaro viene investito in strumenti finanziari che rispettano vincoli di concentrazione, di settore, di localizzazione geografica. La legge è molto precisa su questo.
  • Vincolo temporale: il capitale deve rimanere investito nel Pir per almeno cinque anni. Se viene prelevato prima, si perdono tutti i vantaggi fiscali accumulati fino a quel momento.
  • Agevolazione fiscale: al termine di questi cinque anni, i rendimenti maturati beneficiano dell’esenzione fiscale. Niente tasse su plusvalenze e dividendi. È il premio per aver tenuto fermo l’investimento.

Nel caso di uscita prima dei cinque anni, i rendimenti vengono tassati secondo le aliquote ordinarie (26% o 12,5% per i titoli di Stato). Un aspetto spesso sottovalutato riguarda il calcolo del periodo minimo: i cinque anni decorrono dalla data di ciascun versamento. Dunque, se si effettuano versamenti nel tempo, ogni quota investita ha una propria “scadenza fiscale”.

I vantaggi fiscali dei Pir

Il punto di forza dei Piani Individuali di Risparmio è la loro fiscalità agevolata. In condizioni normali, i rendimenti degli investimenti finanziari sono tassati al 26% (o al 12,5% per i titoli di Stato). Con un Pir, invece, il meccanismo cambia radicalmente.

Se il piano viene mantenuto per almeno cinque anni, i guadagni maturati sono esenti dall’imposta sulle plusvalenze e non sono soggetti a tassazione su dividendi e interessi. Sono quindi completamente detassati indipendentemente dal tipo di strumento detenuto nel piano (ad eccezione dell’imposta di bollo). Questo consente di aumentare il rendimento effettivo rispetto a un investimento tradizionale.

Oltre all’esenzione sui rendimenti, i Pir prevedono anche altri vantaggi, ma è importante chiarire un punto spesso frainteso: i versamenti nei Pir non sono deducibili dal reddito. Questo beneficio fiscale è tipico, ad esempio, dei fondi pensione, ma non dei Pir.

Le agevolazioni reali sono invece le seguenti.

  • Successione ed eredità: in caso di decesso del titolare, il Pir viene trasferito agli eredi mantenendo il regime fiscale agevolato e non si applica l’imposta di successione sugli strumenti finanziari contenuti nel piano. Inoltre, il periodo di detenzione può continuare senza azzerarsi.
  • Trasferimento tra intermediari: il Pir può essere trasferito da una banca a un’altra o tra intermediari senza perdere i benefici fiscali maturati e senza interrompere il conteggio dei cinque anni.

Requisiti e vincoli dei Pir

I Pir sono riservati alle persone fisiche. Non possono essere aperti dalle aziende, dai professionisti che operano in regime di impresa, dai trust o da altre strutture giuridiche. Soltanto dalle persone fisiche fiscalmente residenti in Italia.

Per sottoscrivere un Pir è poi necessario investire come privati (non come impresa o professionista in regime d’impresa), aprendo il piano presso un intermediario autorizzato, e rispettare i limiti di investimento previsti dalla normativa.

Ogni anno si può infatti versare nel Pir fino a 30 mila euro, fino al raggiungimento di un tetto massimo di 150 mila euro nel corso della propria vita. Arrivati a quel punto, non si può più versare nel Pir.

Il vantaggio fiscale dei Pir è legato al rispetto di regole precise sulla composizione del portafoglio. In particolare, almeno il 70% del capitale deve essere investito in strumenti finanziari emessi da imprese italiane o europee con stabile organizzazione in Italia. Dentro quel 70%, una quota rilevante deve finire nelle piccole e medie imprese, o in società che non appartengono ai principali indici di borsa. Inoltre, per mantenere un’adeguata diversificazione, non più del 10% del portafoglio può essere investito in strumenti emessi dallo stesso soggetto o gruppo.

Questi vincoli servono a garantire che il Pir svolga davvero la sua funzione: sostenere l’economia reale, non solo i grandi gruppi già ben finanziati.

La normativa prevede anche alcune restrizioni: sono esclusi investimenti in Paesi considerati non collaborativi dal punto di vista fiscale (black list fiscali). Non esistono invece divieti assoluti generalizzati su interi settori (come banche o immobiliare), ma la composizione del portafoglio deve sempre rispettare i criteri previsti per mantenere l’agevolazione, con obbligo di diversificazione tra strumenti e settori.

Vantaggi e svantaggi dei Pir

Il motivo principale per cui i Pir continuano ad attirare investitori è che i rendimenti, se tutto va come previsto, non sono tassati. Chi investe in strumenti finanziari sa bene che tra il guadagno teorico e quello reale c’è sempre di mezzo il Fisco, che abbatte i guadagni del 26%. Nel migliore dei casi, come con i titoli di Stato, si paga il 12,5%. Con il Pir, se si resta investiti per almeno cinque anni, resta in tasca il 100% dei guadagni, evitando il pagamento delle imposte e tasse previste sul capital gain, eccezion fatta per l’imposta di bollo del 2 per mille sugli strumenti finanziari diversi dai conti correnti bancari e postali. Sommando i risparmi fiscali anno dopo anno, il risultato finale può cambiare in modo sensibile.

Al vantaggio fiscale si aggiungono altri elementi positivi. I Pir spingono, quasi naturalmente, a ragionare su orizzonti più lunghi, evitando l’errore di entrare e uscire continuamente dai mercati. Permettono inoltre di investire in modo mirato sull’economia italiana, in particolare su quelle aziende che rappresentano una parte importante del tessuto produttivo.

I Pir offrono poi una certa flessibilità: i può scegliere tra fondi, ETF compatibili, polizze e altre soluzioni costruite dagli intermediari.

Per chi ha un orizzonte temporale coerente e seleziona strumenti con costi ragionevoli, può diventare un elemento interessante del portafoglio. Anche perché, dal punto di vista operativo, la gestione fiscale è piuttosto lineare e semplice, spesso in regime amministrato.

Accanto ai vantaggi, ci sono però diversi aspetti da valutare con attenzione.

Quello più evidente è il vincolo dei cinque anni: uscire prima significa perdere i benefici fiscali. Non è quindi uno strumento adatto per chi ha esigenze di breve periodo.

Il secondo riguarda la diversificazione: i Pir sono concentrati su Italia ed Europa, con un’esposizione più limitata ai mercati globali.

A livello di svantaggi, i Pir, soprattutto fondi attivi, possono avere costi più elevati rispetto a ETF o strumenti passivi.

Non va poi dimenticato il rischio di mercato. I Pir sono pensati per sostenere le «imprese per le quali è maggiore il fabbisogno finanziario e che hanno maggiori difficoltà a reperire risorse tramite il canale bancario». Dunque, non garantiscono rendimento e possono subire oscillazioni anche significative, soprattutto quando investono in PMI o strumenti meno liquidi.

Differenza tra Pir e plusvalenze da partecipazioni qualificate

Qui vale la pena fermarsi un attimo, perché è uno dei passaggi più tecnici e anche uno dei più fraintesi.

Il vantaggio fiscale dei Pir non si applica sempre e comunque. C’è un’eccezione importante che riguarda le cosiddette partecipazioni qualificate.

In particolare, se il guadagno deriva dalla vendita di quote rilevanti in una società, l’esenzione non scatta. E per “rilevanti” si intendono partecipazioni che superano determinate soglie, legate sia ai diritti di voto sia alla quota di capitale posseduta.

Le soglie sono queste:

  • per i titoli quotati, si parla di partecipazione qualificata se si supera il 2% dei diritti di voto oppure il 5% del capitale;
  • per i titoli non quotati, i limiti salgono al 20% dei diritti di voto o al 25% del capitale.

Se si rientra in queste percentuali, l’eventuale guadagno dalla vendita non beneficia dell’esenzione prevista dai Pir. E nel calcolo non si guarda solo a ciò che si possiede direttamente. Vanno considerate anche le quote detenute da familiari stretti o tramite società controllate. In altre parole, è una valutazione “allargata”, non individuale.

Pir e gestione delle minusvalenze

Anche nei Pir si possono registrare minusvalenze, cioè perdite derivanti dalla vendita o dal rimborso degli strumenti finanziari presenti nel piano.

Tali perdite possono essere compensate con eventuali guadagni futuri, ma solo all’interno dello stesso Pir. In pratica, se in un momento si vende in perdita e in seguito si realizza una plusvalenza, si può utilizzare quella perdita per “ridurre” il guadagno tassabile.

Questo tema diventa rilevante se si esce dal Pir prima dei cinque anni o se il piano viene chiuso o si perdono i requisiti.

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