Cos’è la separazione delle carriere e cosa cambia se vince il Sì al referendum

Money.it Guide

13 Marzo 2026 - 17:48

Cos’è la separazione delle carriere nella magistratura, cosa prevede la riforma della giustizia e quali conseguenze avrà sul sistema giudiziario in caso di conferma al referendum

Cos’è la separazione delle carriere e cosa cambia se vince il Sì al referendum

La separazione delle carriere è il tema centrale della riforma della giustizia del Governo Meloni e del relativo referendum di fine marzo. Domenica 22 marzo e lunedì 23 marzo 2026, infatti, gli elettori saranno chiamati alle urne per decidere se confermare oppure respingere una revisione costituzionale che interviene in modo significativo sull’organizzazione della magistratura.

Il percorso parlamentare della riforma si è concluso nell’autunno del 2025. La Camera dei deputati ha approvato il 18 settembre 2025 in terza lettura la modifica costituzionale che introduce la separazione dei magistrati giudicanti e requirenti, mentre il 30 ottobre 2025 il Parlamento ha approvato definitivamente il testo senza però raggiungere la maggioranza qualificata necessaria per evitare il passaggio referendario.

Il verdetto finale, dunque, spetta ora ai cittadini attraverso un referendum confermativo. Gli elettori riceveranno una sola scheda con la quale potranno votare “Sì” oppure “No” alla riforma costituzionale. Non è previsto quorum: il risultato sarà valido indipendentemente dal numero di votanti e basterà la maggioranza dei voti validi per confermare o respingere la riforma.

Il nucleo della riforma, come vedremo, è quello della separazione delle carriere nella magistratura, con l’aggiunta della frase “è composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente” all’articolo 104 della Costituzione.

Osannata dai partiti di centrodestra, la riforma è stata invece osteggiata dalle forze politiche di opposizione, soprattutto nel punto della separazione delle carriere. Di cosa si tratta? Ecco cosa prevede questo cambiamento.

In una puntata di Money Talks, il podcast di Money.it, abbiamo intervistato due magistrati, uno a favore del Sì e uno per il No. GUARDA ORA su YouTube.

Cos’è la separazione delle carriere (in breve)

Partiamo da un concetto fattuale. Nel sistema giudiziario italiano attuale, la magistratura si articola in due rami funzionali: la magistratura giudicante, composta dai giudici, e la magistratura requirente, composta dai pubblici ministeri (P.M.). I primi sono chiamati a dirimere le controversie e a pronunciare sentenze nei procedimenti civili, penali e amministrativi; i secondi, invece, rappresentano l’organo dell’accusa nel processo penale e hanno il compito di esercitare l’azione penale (art. 112 Cost.).

Attualmente, entrambe le funzioni sono ricoperte da magistrati appartenenti al medesimo ordine e reclutati tramite un unico concorso pubblico.

La distinzione è pertanto solo funzionale, non di status giuridico: si tratta, cioè, di ruoli distinti ma interni a un’unica carriera, con la possibilità (sebbene limitata) di passaggio da una funzione all’altra durante la vita professionale del magistrato.

“La separazione delle carriere mira a rendere una distinzione anche strutturale, attraverso l’istituzionalizzazione di due carriere autonome e non interscambiabili: una riservata ai giudici, l’altra ai pubblici ministeri.”

In altre parole, separare le carriere, significa istituire due percorsi professionali distinti: uno per i giudici e uno per i pubblici ministeri, senza possibilità di passaggio tra i ruoli.

Come funziona la magistratura italiana oggi (senza separazione delle carriere)

L’attuale assetto della magistratura italiana si fonda sul principio dell’unitarietà dell’ordine giudiziario, sancito dalla Costituzione. L’articolo 104 stabilisce infatti che:

“La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.”

Ciò significa che giudici e pubblici ministeri appartengono allo stesso ordine e condividono lo stesso status giuridico, pur svolgendo funzioni diverse nel processo. I giudici sono chiamati a decidere le controversie e pronunciare sentenze, mentre i pubblici ministeri rappresentano l’accusa nei procedimenti penali. Nonostante la distinzione funzionale tra queste due figure, la carriera dei magistrati resta formalmente unitaria.

L’accesso alla magistratura avviene tramite un concorso pubblico per esami bandito dal Ministero della Giustizia. Il concorso è unico e non distingue tra magistratura giudicante e requirente. I candidati che risultano vincitori intraprendono un periodo di tirocinio formativo e vengono poi assegnati a una delle due funzioni in base alla graduatoria di merito e alle esigenze dell’amministrazione giudiziaria.

Uno degli aspetti più discussi dell’attuale sistema riguarda la possibilità per i magistrati di passare da una funzione all’altra nel corso della carriera, cioè dal ruolo di giudice a quello di pubblico ministero e viceversa. In origine questa mobilità era sostanzialmente libera. Tuttavia, con la legge n. 111 del 2007, nota come riforma Castelli, sono state introdotte diverse limitazioni per rafforzare la specializzazione professionale e ridurre il rischio di commistione tra le due funzioni.

Oggi il cambio di funzione è possibile solo in presenza di precise condizioni. In particolare:

  • il passaggio è consentito una sola volta nella carriera;
  • deve avvenire nei primi cinque anni di servizio;
  • richiede una formazione specifica;
  • impone il trasferimento in un altro distretto di Corte d’appello, così da evitare conflitti di interesse o continuità con procedimenti seguiti in precedenza.

Queste restrizioni hanno lo scopo di tutelare l’imparzialità del magistrato, ma non modificano la struttura di fondo del sistema, che resta basato su una carriera unica.

La separazione delle carriere è “rischiosa”? I concetti di neutralità e terzietà nel processo penale

Il punto più rilevante della riforma Nordio-Meloni riguarda, come detto, la separazione delle carriere tra magistratura giudicante e magistratura requirente. In base al nuovo modello, chi entra in magistratura dovrebbe scegliere fin dall’inizio se intraprendere la carriera di giudice oppure quella di pubblico ministero. Questa scelta diventerebbe definitiva in caso di vittoria del Sì al referendum: non sarebbe più possibile passare da una funzione all’altra nel corso della carriera.

Uno degli argomenti principali a sostegno della separazione delle carriere riguarda il principio della terzietà del giudice, considerato uno dei pilastri del giusto processo. Questo principio è sancito dall’articolo 111 della Costituzione, secondo cui:

“il giudice sia imparziale e indipendente rispetto alle parti, in particolare nei processi penali, dove si confrontano la posizione dell’accusa e quella della difesa.”

Nel processo penale, infatti, si contrappongono due parti con interessi opposti: da un lato il pubblico ministero che sostiene l’accusa, dall’altro la difesa dell’imputato. Il giudice deve collocarsi in una posizione di assoluta neutralità rispetto a entrambe.

L’attuale sistema italiano prevede che giudici e pubblici ministeri appartengano allo stesso ordine giudiziario e condividano una formazione professionale comune. Pur svolgendo funzioni diverse, i magistrati provengono dallo stesso percorso di selezione e fanno parte della stessa carriera.

Secondo alcune critiche provenienti dalla dottrina e dall’avvocatura, questa appartenenza al medesimo ordine e la comune formazione professionale potrebbero mettere in discussione la percezione di neutralità del giudice rispetto all’accusa. In altre parole, il fatto che giudici e pubblici ministeri appartengano allo stesso corpo professionale potrebbe generare il timore di una vicinanza eccessiva tra chi accusa e chi giudica.

Perché la separazione delle carriere non è un tema nuovo in Italia

Il tema della separazione delle carriere nella magistratura è una delle questioni più controverse e dibattute nella storia della giustizia italiana. Benché mai attuata in via definitiva, è tornata ciclicamente al centro del confronto tra poteri dello Stato, toccando aspetti cruciali dell’equilibrio tra garanzie costituzionali, efficienza del sistema giudiziario e indipendenza del pubblico ministero.

Il principio dell’unità della magistratura sancito nella Costituzione del 1948, è in contrapposizione con il modello autoritario fascista che prevedeva una netta subordinazione del P.M. al potere esecutivo. Tuttavia, con l’evoluzione dello Stato costituzionale di diritto e l’introduzione del giusto processo (art. 111 Cost., riformato nel 1999), si è posta con maggiore urgenza la questione della parità tra accusa e difesa e della terzietà del giudice.

Tra i precedenti significativi:

  • Anni ’80–’90: il tema emerge nel contesto delle riforme post-Tangentopoli e dei dibattiti sulla giustizia penale accusatoria.
  • Commissione Boato (1997): analizzò la possibilità di separare le carriere in relazione alla riforma del giusto processo.
  • Proposte legislative periodiche, presentate da forze politiche di centro-destra, volte a modificare la struttura ordinamentale della magistratura.
  • DDL Caselli e successive modifiche ordinamentali: pur restando nell’alveo dell’unitarietà, introdussero limiti ai cambi di funzione (come visto nella riforma Castelli del 2006–2007).

Il confronto con altri ordinamenti giuridici: ecco dove già esiste la separazione delle carriere (e dove no)

La separazione delle carriere tra giudici e P.M. è già realtà in molti ordinamenti stranieri, ma non sempre rappresenta una garanzia di maggiore indipendenza del pubblico ministero. Anzi, in diversi sistemi, proprio la separazione ha comportato una più forte subordinazione all’esecutivo.

In Francia, giudici e P.M. seguono percorsi distinti, ma questi ultimi dipendono dal Ministero della Giustizia, che può impartire direttive anche su singoli procedimenti. La separazione, dunque, esiste formalmente, ma non si traduce in una reale autonomia dell’accusa.

In Germania, la distanza è ancora più netta: i P.M. sono organi del potere esecutivo, diretti dal Ministro della Giustizia, che può intervenire anche nell’azione penale. Il principio dell’obbligatorietà dell’azione penale, caro al sistema italiano, qui lascia spazio alla discrezionalità e al controllo politico.

Negli Stati Uniti, il P.M. è spesso una figura elettiva, nominata o votata, con ampi poteri discrezionali. La separazione dalle funzioni giudicanti è totale, ma l’autonomia reale è condizionata da logiche politiche, soprattutto a livello locale.

Anche in Spagna il P.M. è separato dal giudice, ma gerarchicamente strutturato e sottoposto all’indirizzo del Fiscal General del Estado, scelto dal governo.

In tutti questi casi, il P.M. – pur autonomo rispetto ai giudici – risulta più vulnerabile alle pressioni dell’esecutivo. Il modello italiano attuale, pur con una carriera unitaria, ha garantito finora un equilibrio costituzionale che tutela sia la terzietà del giudice che l’indipendenza dell’accusa. La riforma, se non accompagnata da adeguate garanzie, rischia di rompere questo equilibrio.

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