Contributo a fondo perduto, restituzione senza sanzioni: in quali casi e novità

Rosaria Imparato

02/10/2020

25/10/2022 - 11:55

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Contributo a fondo perduto non spettante, nella risposta all’interpello n. 427 del 2 ottobre 2020 l’Agenzia delle Entrate afferma che la restituzione non va maggiorata di sanzioni qualora il contribuente sia stato escluso dai beneficiari dai chiarimenti istituzionali tardivi. Rimangono invece gli interessi.

Contributo a fondo perduto, restituzione senza sanzioni: in quali casi e novità

Contributo a fondo perduto non spettante, in quali casi la restituzione del finanziamento non comporta l’aggiunta di sanzioni?

L’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in merito con la risposta all’interpello n. 427 del 2 ottobre 2020.

Nella suddetta risposta l’Amministrazione Finanziaria afferma che i contribuenti che hanno chiesto e ottenuto il contributo a fondo perduto previsto dal decreto Rilancio e che in seguito ai chiarimenti tardivi dell’Agenzia delle Entrate si sono trovati esclusi dai beneficiari, non possono essere puniti anche con le sanzioni.

Dunque, le partite IVA che rientrano in questa categoria dovranno restituire l’importo maggiorato solo degli interessi e non delle sanzioni.

Contributo a fondo perduto, restituzione senza sanzioni: in quali casi e novità

Sono arrivati ulteriori chiarimenti in merito ai contributi a fondo perduto, o meglio la restituzione dei finanziamenti non spettanti, nella risposta all’interpello n. 427 pubblicata dall’Agenzia delle Entrate il 2 ottobre 2020.

Risposta all’interpello AdE n. 427 del 2 ottobr 2020
Interpello articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Consorzio tra imprese - contributo a fondo perduto.

L’istante, che fa parte di un consorzio di imprese, aveva fatto domanda per il contributo a fondo perduto rispettando le scadenze e in possesso dei requisiti previsti dal decreto Rilancio.

Il 21 luglio però sono arrivati i chiarimenti delle Entrate con la circolare n. 22, che ha escluso dal beneficio i consorzi tra imprese:

“I consorzi tra imprese - riconducibili ai soggetti di cui all’articolo 73 del TUIR -, per ragioni di ordine logico sistematico, non possono fruire del contributo qui in esame in considerazione della peculiare natura di tali soggetti.”

L’istante quindi vuole procedere con la restituzione dell’importo incassato, senza però pagare le sanzioni, visto che è stato escluso dai beneficiari solo in un momento successivo rispetto a quando ha inoltrato la domanda per il contributo.

L’Agenzia delle Entrate condivide la soluzione prospettata dall’istante: non si può punire il contribuente che ha percepito il contributo risultato non spettante solo in seguito a chiarimenti istituzionali tardivi.

Contributo a fondo perduto, restituzione senza sanzioni ma con interessi

Nella risposta all’interpello in commento l’Agenzia delle Entrate ripercorre la normativa di riferimento e ricorda che la circolare n. 25 chiarisce che i consorzi, precedentemente esclusi in linea generale dal fondo perduto, possono tuttavia accedervi se:

“svolgono una propria attività autonoma rispetto alle consorziate e che assumono rappresentanza esterna possono comunque fruire del contributo a fondo perduto COVID-19 (fermo restando il rispetto degli ulteriori requisiti previsti) in relazione alle attività ammesse al contributo stesso.”

Non si applicano sanzioni in caso di presentazione di istanza di rinuncia prima dell’erogazione del contributo a fondo perduto sul conto corrente bancario o postale.

Lo Statuto del Contribuente salva però chi ha sbagliato per ragioni di incertezza. Nella circolare n. 25/E, forse nella consapevolezza del ritardo di pubblicazione dei chiarimenti sul decreto Rilancio, l’Agenzia delle Entrate cita l’articolo 10, comma 3 della legge n. 212 del 2000, secondo cui:

“Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria.”

Chi ha percepito il contributo non spettante deve quindi restituire tempestivamente il contributo (e i relativi interessi) utilizzando i codici tributo indicati nella risoluzione n. 37/E del 26 giugno 2020.

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