Contributi a fondo perduto, al via nuovi aiuti per le partite IVA: chi può fare domanda dal 14 ottobre

Anna Maria D’Andrea

14/10/2021

25/10/2022 - 11:55

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Contributi a fondo perduto, al via gli aiuti per le partite IVA con ricavi da 10 a 15 milioni di euro. Si può fare domanda all’Agenzia delle Entrate dal 14 ottobre e fino al 13 dicembre 2021.

Contributi a fondo perduto, al via nuovi aiuti per le partite IVA: chi può fare domanda dal 14 ottobre

Contributi a fondo perduto, partono gli aiuti per le partite IVA più strutturate: dal 14 ottobre e fino al 13 dicembre 2021 i soggetti con ricavi tra 10 e 15 milioni di euro potranno presentare domanda all’Agenzia delle Entrate.

È il provvedimento pubblicato in data odierna a dare il via alle domande per il fondo perduto previsto dal decreto Sostegni e del contributo “alternativo” del decreto Sostegni bis.

I titolari di partita IVA più strutturate, finora escluse dalle misure di supporto economico, potranno presentare domanda per l’accesso al contributo Sostegni in caso di riduzione pari almeno al 30 per cento del fatturato medio mensile del 2020 rispetto al 2019.

Per il contributo alternativo sarà invece necessario aver registrato una riduzione pari almeno al 30 per cento per il periodo 1° aprile 2020-31 marzo 2021 rispetto allo stesso periodo riferito alle annualità 2019 e 2020.

Contributi a fondo perduto, al via nuovi aiuti per le partite IVA: chi può fare domanda dal 14 ottobre

È stata la legge di conversione del decreto Sostegni bis ad aver esteso i contributi a fondo perduto anche alle partite IVA con ricavi e compensi compresi tra 10 e 15 milioni di euro nel 2019.

Ci saranno come di consueto 60 giorni di tempo per fare domanda d’accesso ai contributi a fondo perduto.

L’invio dovrà essere effettuato trasmettendo il modulo pubblicato dall’Agenzia delle Entrate esclusivamente in modalità telematica, direttamente o tramite intermediario.

A definire regole e istruzioni è il provvedimento del 14 ottobre 2021, stessa data a partire dalla quale si apre il canale telematico per fare domanda.

I nuovi contributi a fondo perduto saranno riconosciuti in favore dei titolari di partita IVA che svolgono attività di impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario titolari e che hanno conseguito, nel 2019, ricavi o compensi compresi fra 10 milioni e 15 milioni di euro.

Sarà possibile accedere a due forme di aiuto:

  • il contributo previsto dal decreto Sostegni, a patto di aver registrato un calo di almeno il 30% tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e quello dell’anno 2019;
  • il contributo “Sostegni-bis alternativo”, nel caso di riduzione pari almeno al 30% tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2020 - 31 marzo 2021 e quello del periodo 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020.

I due strumenti saranno cumulabili, secondo le regole di calcolo illustrate dall’Agenzia delle Entrate.

Agenzia delle Entrate - provvedimento del 13 ottobre 2021
Definizione del contenuto informativo, delle modalità e dei termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento dei contributi a fondo perduto di cui all’articolo 1, comma 30-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.
Domanda fondo perduto 13 ottobre 2021
Scarica il modulo di domanda per le partite IVA con ricavi da 10 a 15 milioni pubblicato dall’Agenzia delle Entrate
Domanda fondo perduto 13 ottobre 2021 - istruzioni
Scarica le istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate

Contributo a fondo perduto, gli importi spettanti alle partite IVA da 10 a 15 milioni di ricavi

Sono differenti i requisiti da rispettare per accedere ai due filoni di contributo a fondo perduto, così come le regole per calcolare l’importo spettante.

Come indicato nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, ai fini del calcolo del contributo previsto dal decreto Sostegni al valore della differenza dell’importo medio mensile di fatturato e corrispettivi del 2020 rispetto al 2019 si applicherà la percentuale del 20%.

Sarà in ogni caso riconosciuto un contributo minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche e, in ogni caso, la somma massima spettante a ciascun soggetto non potrà superare i 150.000 euro.

Verrà inoltre riconosciuto anche il contributo automatico previsto dal decreto Sostegni bis, pari al 100% dell’importo calcolato secondo i criteri sopra riportati.

Avranno diritto a beneficiare del fondo perduto anche le partite IVA aperte dal 1° gennaio 2019 e:

  • se la differenza tra l’ammontare medio mensile di fatturato e corrispettivi nel 2020 rispetto al 2019 risulti positiva o pari a zero, il contributo è pari a quello minimo;
  • se la differenza risulti negativa, si applicherà la percentuale del 20 per cento, fermo restando il riconoscimento del contributo minimo qualora superiore.

Chi intende richiedere sia le somme previste dal decreto Sostegni che il contributo alternativo, riconosciuto in caso di calo di fatturato o corrispettivi pari al 30% nel periodo aprile 2020-marzo 2019 rispetto al periodo aprile 2019-marzo 2020, avrà diritto al 20% della differenza registrata. In tal caso non sarà riconosciuto il pagamento automatico previsto dal decreto Sostegni bis ai commi da 1 a 3 dell’articolo 1.

Per i soggetti che invece intendono beneficiare solo del contributo alternativo, riconosciuto in caso di calo di fatturato pari almeno al 30% registrato nel periodo aprile-marzo, al valore della differenza registrata sarà applicata la percentuale del 30%.

Contributi a fondo perduto, pagamento tramite IBAN o compensazione

Si conferma la doppia via sui pagamenti dei contributi che, anche per le partite IVA con ricavi compresi tra 10 e 15 milioni di euro, potranno essere ottenuti mediante accredito sul proprio IBAN o come credito d’imposta da usare in compensazione.

Come indicato nel provvedimento del 14 ottobre 2021, l’Agenzia delle Entrate prima di eseguire il pagamento verificherà che il conto sul quale erogare i bonifici, identificato mediante il codice IBAN indicato nella domanda, sia intestato o cointestato al codice fiscale del soggetto richiedente.

Nel caso di richiesta di utilizzo del contributo richiesto in compensazione, sarà solo a valle dei controlli degli esiti dell’istanza e successivamente alla comunicazione di riconoscimento dei contributi che verrà sbloccato il credito d’imposta riconosciuto.

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