Contenzioso tributario, come funziona e come evitarlo

Patrizia Del Pidio

24 Luglio 2026 - 08:45

Guida pratica su come funziona il contenzioso tributario, i costi, i gradi di giudizio e gli strumenti alternativi per evitare il ricorso contro il Fisco.

Contenzioso tributario, come funziona e come evitarlo

Quando il contribuente riceve una cartella con accertamento fiscale ha diverse strade di fronte a sé, in particolare può accettare ed effettuare il pagamento richiesto oppure può contestare e aprire così il contenzioso tributario.

Il contenzioso tributario è il procedimento con cui il contribuente impugna un avviso di accertamento o una cartella di pagamento. Dal 16 settembre 2022 le Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali sono state sostituite dalle Corte di Giustizia Tributaria di 1° e 2° grado. In questo caso non si è trattato soltanto di un cambio di denominazione poiché con la riforma è stata introdotta la figura del giudice tributario.
Il Dlgs 220 del 2023, in vigore dal 4 gennaio 2024 ha portato altre novità nel contenzioso tributario.

Cos’è e come funziona il contenzioso tributario

Il contenzioso tributario è un procedimento che mira a risolvere una controversia tra un contribuente e un ente impositore. Questo può avere diverse motivazioni, ad esempio: il contribuente può impugnare una cartella esattoriale emessa dal Comune per la riscossione della Tari perché ritiene che la stessa non sia dovuta o che sia dovuta in misura diversa. Questo naturalmente è solo un esempio.

Il contenzioso tributario in Italia, come per le altre tipologie di processo, prevede tre gradi di giudizio. Il primo deve essere proposto davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di 1° che ha sede in ogni capoluogo di provincia. Presso questa corte si discutono prove, fatti, vizi formali e sostanziali dell’atto.

In seguito a emissione della sentenza, è possibile proporre appello davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di 2° che ha sede nei capoluoghi di regione. Si tratta del secondo grado di giudizio, quello di appello, che riesamina la causa nel merito e nei limiti. Possono essere prodotte nuove prove documentali. La sentenza è impugnabile in Cassazione, ma solo per motivi di legittimità.

Il terzo grado del giudizio è presso la sezione Tributaria della Corte di Cassazione, con sede unica a Roma, a piazza Cavour. In questo contesto si possono discutere violazioni di legge, vizi di motivazione. Il ricorso richiede un avvocato cassazionista.

Ricordiamo che i motivi di ricorso in Cassazione sono comunque limitati, vedremo a breve quando è possibile presentare ricorso in tale sede.

Per quali atti si può proporre ricorso?

La prima cosa da fare è delimitare il campo del contenzioso tributario. Dal punto di vista soggettivo, è possibile proporre ricorso avverso atti emessi:

  • dall’Agenzia delle Entrate;
  • dall’Agenzia Dogane e Monopoli;
  • dalle regioni;
  • dagli enti locali;
  • dalle camere di commercio;
  • da altri enti impositori;
  • dagli agenti di riscossione;
  • da soggetti iscritti all’albo per l’accertamento e la riscossione delle entrate degli enti locali.

Rientrano nella giurisdizione delle Corti tributarie:

  • controversie relative a tributi di ogni genere e specie, compresi quelli regionali, comunali e provinciali. Inoltre possono essere impugnati atti che contengono sovrimposte, sanzioni e interessi relativi comunque a tali tributi;
  • controversie di natura catastale, ad esempio controversie inerenti il classamento dei terreni e dei fabbricati, l’attribuzione della rendita catastale, intestazione, delimitazione e estensione dei terreni;
  • controversie aventi oggetto il canone comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni.

Cosa ha cambiato il Dlgs 220/2023?

Alla riforma del contenzioso tributario si sono aggiunte le modifiche in vigore dal 4 gennaio 2024. Le regole riviste prevedono:

  • abrogazione della mediazione tributaria obbligatoria: eliminata la procedura preventiva per le liti sotto i 50.000 euro, snellendo i tempi di accesso al giudice;
  • ampliamento della conciliazione giudiziale: facilitato l’accordo transattivo durante il processo;
  • introduzione della prova testimoniale scritta;
  • rafforzamento del contraddittorio preventivo: obbligo per il Fisco di confrontarsi con il contribuente prima di emettere l’atto, a pena di annullabilità;
  • nuove regole sulla pubblica udienza;
  • nuove regole sulle spese di lite.

Cosa fare per evitare il contenzioso fiscale

Il contenzioso fiscale non è di fatto lo strumento preferito dagli italiani per difendersi da “pretese fiscali”, questo per diversi motivi, tra cui le lungaggini delle procedure. Inoltre ci sono altri elementi che portano il processo tributario a essere poco apprezzato. Ad esempio: proporre il ricorso non sospende gli effetti giuridici dell’atto impugnato. Il contribuente può richiedere tale sospensione sia al momento della proposizione del ricorso, sia con atto separato, ma solo nel caso riesca a provare che dal pagamento potrebbe derivare un danno grave e rilevante.

Questo vuol dire che chiedere la sospensione non equivale a ottenerla. Nel caso in cui la sospensione sia inerente a sanzioni, se il contribuente fornisce idonea garanzia con fideiussione bancaria o assicurativa, il giudice è tenuto a concederla. In ogni caso la sospensione deve essere decisa entro 180 giorni dalla presentazione dell’istanza.

Un altro deterrente è rappresentato dal fatto che al momento della presentazione del ricorso è necessario versare il contributo unificato il cui ammontare dipende dal valore della causa. Se il valore della causa non può essere definito, il contributo unificato ammonta a 120 €, negli altri casi:

  • fino a 2.582,28 €: 30 €;
  • da 2.582,28 a 5.000 €: 60 €;
  • da 5.000 a 25.000 €: 120 €;
  • da 25.000 a 75.000 €: 250 €;
  • da 75.000 a 200.000 €: 500 €;
  • oltre 200.000 €: 1.500 €.

I contribuenti che non indicano il valore della causa devono versare il contributo unificato pari a 1.500 €, si presume quindi che il valore sia massimo.

Ai sensi dell’art. 12, comma 2, del D.Lgs. 546/1992, il valore della causa ai fini del contributo unificato (e della competenza del difensore) è dato solo dal valore dell’imposta contestata. Interessi e sanzioni si sommano solo se l’atto impugnato irroga esclusivamente sanzioni (es. cartella per sole sanzioni).

A queste spese devono essere sommate quelle per le spese legali, ricordiamo che solo per contenziosi di valore inferiore a 3.000 € il contribuente può stare in giudizio da solo, naturalmente appare abbastanza improbabile per chi non ha conoscenze tecniche.

Come si presenta ricorso tributario

Il processo tributario inizia con il ricorso, occorre stare molto attenti ai termini anche quando si esercitano le professioni legali perché non mancano casi errori anche provenienti dai professionisti.

Entro 60 giorni decorrenti dal momento in cui il contribuente ha ricevuto l’atto è necessario proporre ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria. L’atto deve essere notificato all’ufficio che lo ha emanato. Entro 30 giorni dalla notifica del ricorso, il contribuente deve costituirsi in giudizio.
I termini sono sospesi nel periodo feriale che va dal primo al 31 agosto.

Nel caso in cui la controversia abbia ad oggetto domande di rimborso presentate all’Agenzia delle Entrate a cui non è stata data risposta.
A pena di inammissibilità, nell’atto devono essere indicati:

  • la Corte di Giustizia Tributaria a cui è diretto il ricorso;
  • l’ufficio nei cui confronti è proposto ricorso (individuarlo è semplice perché in ogni atto dell’amministrazione finanziaria c’è l’indicazione del soggetto verso cui presentare ricorso e i termini);
  • le generalità del ricorrente (compreso codice fiscale) e del suo legale rappresentante, la relativa residenza e sede legale o il domicilio eletto;
  • l’indirizzo di posta elettronica certificata e codice fiscale del rappresentante legale (l’assenza non comporta inammissibilità);
  • l’atto impugnato (ogni atto ha un codice e deve essere utilizzato in modo da individuare l’atto impugnato);
  • l’oggetto della domanda;
  • i motivi dell’impugnazione.

Il ricorso deve essere sottoscritto a pena di inammissibilità dello stesso. La sottoscrizione deve essere presente nella copia originale e in quelle destinate alle controparti. Nel ricorso, deve essere presente anche la procura al difensore che può mancare solo nel caso in cui il valore della causa non superi i 3.000 euro.

All’atto della costituzione in giudizio è necessario anche depositare la nota di iscrizione a ruolo che deve contenere dati inerenti:

  • le parti;
  • il difensore;
  • l’atto impugnato;
  • la materia del contendere;
  • il valore della controversia;
  • la data di notifica del ricorso.

Quali sono gli strumenti deflattivi del contenzioso tributario?

Fatta questa premessa, è possibile individuare quattro tipologie di strumenti deflattivi volti a evitare il contenzioso, vediamo ora quelli disponibili prima della proposizione del ricorso e dopo la presentazione dei ricorso.

Gli istituti deflativi del contenzioso tributario sono strumenti normativi volti a prevenire le liti con il Fisco o a estinguerle rapidamente, riducendo le sanzioni.

Accertamento con adesione
Permette di definire le imposte dovute prima di impugnare l’atto.
L’accertamento con adesione può essere proposto dal contribuente prima del ricorso oppure dalla stessa amministrazione finanziaria. Si tratta di un vero e proprio accordo tra contribuente e amministrazione che comporta anche una riduzione delle sanzioni e, nel caso in cui il fatto costituisca anche reato penale, l’accertamento con adesione ha un effetto premiale con abbattimento della pena.

Conciliazione giudiziale
Consente di chiudere la lite in sede di processo tributario riducendo sanzioni a 1/3 o a 40% a seconda che l’accordo avvenga prima del primo grado o in appello.

Acquiescenza
Un altro strumento è l’acquiescenza. Questa prevede che colui che riceve un avviso di accertamento può rinunciare alla presentazione del ricorso e ottenere in cambio la riduzione di 1/3 delle sanzioni. Sottolineiamo che la riduzione riguarda solo le sanzioni non l’imposta dovuta o la maggiore imposta. Per poter procedere è necessario anche che il contribuente rinunci successivamente a presentare la richiesta di accertamento con adesione e che paghi gli importi concordati entro il termine per la presentazione del ricorso. Non attenendosi a queste regole, decade dal beneficio.

Autotutela
Nel caso in cui sia l’Amministrazione finanziaria a rendersi conto di avere commesso un errore nell’accertamento inviato, può agire in autotutela andando quindi ad annullare l’atto. Naturalmente, trattandosi di un ravvedimento, deve provenire dalla stessa amministrazione che ha adottato l’atto.

Ravvedimento operoso
Tra gli strumenti deflattivi c’è anche il ravvedimento operoso, questo è attuato dal contribuente che, prima di un eventuale accertamento, resosi conto di aver commesso degli errori nella dichiarazione, procede alla correzione degli stessi e, se dovuta, paga la maggiore imposta.