Cartella esattoriale: come fare ricorso

Vincenzo Delli Priscoli

1 Maggio 2021 - 07:01

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Come fare ricorso per una cartella esattoriale? Occorre individuare l’autorità giudiziaria competente. Ecco come.

Cartella esattoriale: come fare ricorso

Come fare ricorso per una cartella esattoriale?
La notifica di una cartella esattoriale, infatti, pone il contribuente di fronte ad una scelta tra pagare l’importo in essa contenuto, magari a rate, se egli ritiene che la cartella esattoriale sia fondata oltre che legittima, oppure impugnare la cartella esattoriale in via giudiziale e fare ricorso, se il contribuente ritiene che la stessa sia illegittima o comunque infondata.

In questo secondo caso la difficoltà consiste nella individuazione del giudice competente a conoscere della controversia, a seconda che la cartella esattoriale abbia ad oggetto tributi, contributi previdenziali o multe.

Che cos’è la cartella esattoriale?

La cartella esattoriale è l’atto emesso dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione (denominata Equitalia fino al 30 giugno 2017) contenente l’invito a pagare le somme iscritte a ruolo, cioè tutti quegli importi che il contribuente non ha versato ai vari enti pubblici creditori:

  • l’Agenzia delle Entrate (per i tributi erariali di competenza dello Stato, come l’Irpef, l’Ires, l’Iva, l’Irap e l’imposta di registro),
  • i comuni (per i tributi di competenza comunale, come l’Imu, la la tassa sui rifiuti (Tari), l’imposta di soggiorno e la tassa per l’occupazione del suolo pubblico (Tosap) o anche per le multe elevate dalla polizia municipale per violazioni del codice della strada),
  • le regioni per i tributi di competenza regionale, come la tassa automobilistica,
  • l’Inps per quanto riguarda i contributi previdenziali.

Con l’invio della cartella esattoriale l’Agenzia delle Entrate-Riscossione avverte anche il contribuente che, in mancanza del pagamento richiesto, procederà all’esecuzione forzata.

Cartella esattoriale: come fare ricorso alla commissione tributaria provinciale

Nel caso in cui la cartella esattoriale contenga la richiesta di pagamento di un importo a titolo di imposte e tasse, il contribuente può presentare ricorso alla commissione tributaria provinciale competente entro 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale.

Il ricorso è una domanda motivata che il contribuente rivolge al giudice che, innanzitutto, deve contenere, ai sensi dell’articolo 18 del Decreto legislativo numero 546 del 1992, l’indicazione della commissione tributaria provinciale cui il ricorso è diretto, ossia quella del luogo in cui il contribuente ha la residenza.

Il ricorso deve, inoltre, contenere le generalità ed il codice fiscale della persona fisica (o della persona giuridica) ricorrente, nonché l’indirizzo di posta elettronica certificata (solitamente del difensore costituito in giudizio) al quale giungeranno le comunicazioni e le notificazioni relative alla causa giudiziaria.

Deve poi essere indicata la controparte, ossia l’ente che ha emesso la cartella esattoriale, nei cui confronti il ricorso è proposto, il numero della cartella esattoriale che si impugna e, infine, devono essere specificati l’oggetto della domanda, nonché i motivi di impugnazione, cioè le ragioni che vengono poste a fondamento della domanda per le quali si chiede l’annullamento - totale o quanto meno parziale - dell’importo indicato nella cartella esattoriale.

Il ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, dal difensore del contribuente. Sono abilitati all’assistenza tecnica in commissione tributaria, se iscritti nei relativi albi professionali:

  • avvocati;
  • dottori commercialisti;
  • consulenti del lavoro;
  • ragionieri.
    Per le controversie di valore fino a 3.000,00 euro il contribuente può stare in giudizio da solo, quindi senza l’assistenza tecnica di un difensore abilitato.

Per valore della lite si intende l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato. In caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore della lite è costituito dalla somma di queste.

Cartella esattoriale: come fare ricorso al tribunale

Nel caso in cui la cartella esattoriale contenga la richiesta di pagamento di crediti previdenziali, il contribuente può proporre ricorso al tribunale (sezione Lavoro) del luogo in cui egli ha la residenza, ai sensi dell’articolo 24 del Decreto Legislativo numero 46/1999, entro il termine perentorio di 40 giorni dalla notifica della cartella esattoriale per contestare vizi di merito relativi alla pretesa impositivi, oppure entro il termine perentorio di 20 giorni dalla notifica della cartella esattoriale per vizi attinenti alla regolarità formale della cartella esattoriale o per vizi legati alla notificazione della stessa.

Il ricorso deve contenere, secondo quanto stabilito dall’articolo 414 del codice di procedura civile:

  • l’indicazione del giudice;
  • i dati anagrafici del ricorrente e della controparte;
  • la determinazione dell’oggetto della domanda;
  • l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda con le relative conclusioni;
  • l’indicazione specifica dei mezzi di prova e dei documenti di cui il ricorrente intende avvalersi.

Secondo quanto stabilito dall’articolo 417, comma 1, del codice di procedura civile, il contribuente può stare in giudizio personalmente se il valore della causa è inferiore a 129,11 euro. In caso contrario egli necessita dell’assistenza tecnica di un avvocato iscritto all’albo.

Cartella esattoriale: come fare ricorso al giudice di pace

Infine, se la cartella esattoriale segue la notifica di un verbale elevato dalla polizia municipale per violazione del codice della strada, il ricorso avverso la cartella esattoriale va proposto al giudice di pace del luogo in cui è avvenuta l’infrazione entro 30 giorni dalla notifica della cartella esattoriale.

Nel caso in cui l’importo della cartella esattoriale non sia superiore a 1.100,00 euro, il ricorrente può stare in giudizio personalmente, altrimenti ha bisogno dell’assistenza tecnica di un avvocato iscritto all’albo.

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