Congedo maternità e paternità per lavoratori domestici: importi e requisiti

Simone Micocci

4 Giugno 2019 - 19:33

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Colf e badanti: con la circolare 79/2019 l’Inps ha aggiornato gli importi per il calcolo dell’indennità del congedo di maternità (e paternità) per lavoratori domestici.

Congedo maternità e paternità per lavoratori domestici: importi e requisiti

Anche i lavoratori domestici, sia essi italiani che stranieri, hanno diritto a congedo di maternità e paternità quando diventano genitori. Per questi però, vista la specificità del loro rapporto di lavoro, si applicano delle regole differenti in merito al calcolo dell’importo dell’indennità riconosciuta nei periodi di maternità e paternità.

A tal proposito con la circolare numero 79/2019 l’Inps ha fatto chiarezza sugli importi dell’indennità di maternità e paternità per i lavoratori domestici, colf e badanti comprese, i quali sono stati adeguati alla variazione provvisoria del tasso di inflazione pari all’1.1%.

Ricordiamo che stiamo parlando di congedi obbligatori: quindi, i lavoratori domestici - così come il resto dei lavoratori dipendenti - quando diventano genitori devono assentarsi obbligatoriamente per il periodo coperto da indennità di paternità e di malattia. Non è consentita la rinuncia, neppure dietro compenso.

Naturalmente la durata di questi due strumenti è differente visto che per la lavoratrice madre il congedo ha una durata di 5 mesi, mentre per il padre si parla solamente di giorni.

Se rientrate in una delle categorie di lavoratori domestici (colf, badanti, baby sitter,...) e state per diventare genitori ecco una guida utile con tutte le informazioni di cui avete bisogno, compresi i nuovi parametri di riferimento per il calcolo dell’indennità svelati dall’INPS.

Congedo di maternità

La lavoratrice domestica incinta ha il dovere - per il periodo previsto dalla legge - ad assentarsi dal lavoro continuando a percepire un’indennità sostitutiva della retribuzione. Inoltre, nel periodo di astensione obbligatoria la futura mamma ha diritto a conservare il posto di lavoro.

Nel dettaglio, anche per le lavoratrici domestiche il congedo di maternità ha una durata obbligatoria di 5 mesi, dei quali si può usufruire in due diverse modalità:

  • nei 2 mesi precedenti al parto e nei 3 successivi;
  • nell’ultimo mese precedente al parto e nei 4 successivi.

Inoltre, qualora il parto avvenga prima della data presunta la lavoratrice potrà beneficiare dei giorni di congedo non goduti in aggiunta a quelli previsti successivamente al parto, anche qualora la somma dia un risultato superiore ai 5 mesi.

Se invece il parto avviene oltre alla data presunta, il congedo di maternità copre anche il periodo intercorrente tra quest’ultima e la data effettiva del parto.

Il congedo di maternità si può richiedere anche quando si adotta un figlio o quando si riceve un bambino in affidamento; in tal caso i 5 mesi si calcolano dall’ingresso del minore in famiglia.

Non tutte le lavoratrici domestiche però ne hanno diritto. Per beneficiare dell’indennità sostitutiva di maternità, infatti, è necessario che nei 24 mesi precedenti all’inizio del congedo siano stati versati almeno 52 contributi settimanali.

In alternativa, si può richiedere il congedo se nei 12 mesi precedenti siano stati versati almeno 26 contributi settimanali.

Congedo di paternità

In alcuni casi il congedo di maternità spetta al padre lavoratore domestico. Questo può accadere quando la madre dopo il parto decide di abbandonare il figlio, oppure se il padre riceve l’affidamento esclusivo del figlio.

Il congedo di maternità al padre viene riconosciuto anche in caso di:

  • morte della madre;
  • madre colpita da grave infermità;
  • per l’adozione o l’affidamento se la madre presenta la rinuncia.

Al padre però non viene riconosciuta l’indennità per tutti i 5 mesi, ma solamente per la durata del congedo di maternità post partum che sarebbe spettato alla madre.

Se non si verifica nessuno di questi eventi il padre - anche se lavoratore domestico - ha comunque diritto al congedo di paternità. Si tratta di un diritto irrinunciabile che prevede l’astensione dal lavoro per le nascite, le adozioni e gli affidamenti avvenute nell’anno solare 2018 per la durata di 4 giorni.

Per usufruirne c’è tempo fino al compimento del mese del figlio (per le adozioni il termine scade al 5° mese dall’ingresso del minore in famiglia).

Importi indennità

Il padre nei 4 giorni del congedo di paternità ha diritto al 100% della normale retribuzione. Per le lavoratrici domestiche, invece, l’importo dell’indennità sostitutiva di maternità è pari all’80% della retribuzione giornaliera convenzionale settimanale.

A tal proposito con la circolare 79/2019 l’INPS ha aggiornato le retribuzioni di riferimento vista l’avvenuta variazione del tasso di inflazione dell’1,1% annunciato dall’Istat.

Per quanto riguarda i lavoratori domestici - per i quali non si applicano i minimali di retribuzione del resto dei lavoratori dipendenti - per il calcolo dell’indennità di maternità e paternità 2019 si deve tener conto delle seguenti retribuzioni orarie convenzionali:

Retribuzione oraria effettiva Retribuzione oraria convenzionale
Inferiore ai 8,06€ 7,13€
Compresa tra 8,06€ e 9,81€ 8,06€
Superiore ai 9,81€ 9,81€

Per i rapporti di lavoro con orario superiore alle 24 ore, invece, si considera una retribuzione oraria convenzionale pari a 5,19€.

Come fare domanda

Sia per il congedo di maternità che per quello di paternità si può presentare l’istanza tramite il servizio telematico disponibile sul sito ufficiale dell’INPS. Vi potete accedere però solamente se in possesso del PIN INPS o dell’identità digitale SPID.

In alternativa potete farne richiesta contattando il numero verde INPS 803164 o - se chiamate da cellulare - lo 06 164164 (che però non è gratuito). Potete farne domanda anche rivolgendovi ad un ente di patronato o agli intermediari dell’INPS presenti sul territorio.

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