Condono edilizio per la tettoia, in quali casi si può fare?

Nadia Pascale

13 Novembre 2025 - 10:31

In quali casi una tettoia è realizzabile in edilizia libera e quando, invece, occorre un permesso preventivo? É sempre condonabile la tettoia abusiva? Ecco cosa dice il TAR Sardegna.

Condono edilizio per la tettoia, in quali casi si può fare?

Si può ottenere il condono edilizio per una tettoia? Quali sono gli ostacoli alla regolarizzazione della tettoia? A precisare i limiti una sentenza del TAR Sardegna.

La tettoia è un’opera edilizia se va ad aumentare il volume di un immobile e la superficie servita, proprio per questo non può essere realizzata se prima non si ottiene un permesso di costruire. Ma cosa succede nel caso in cui l’opera sia realizzata comunque anche senza permesso? È possibile regolarizzare la posizione con un condono, o sanatoria?
Ecco i limiti al condono edilizio per la tettoia fissati con la sentenza 695 del 2025 del TAR Sardegna.

Tettoia in edilizia libera, ecco quando

Generalmente può essere costruita in edilizia libera la tettoia sorretta da struttura portante, aperta su tre lati e che ha l’obiettivo di proteggere da agenti atmosferici, ad esempio pioggia e vento. Quando si perdono tali caratteristiche possono sorgere problemi in quanto si ha un abuso edilizio.
La tettoia quando aumenta in modo considerevole il volume dell’immobile e il suo profilo in modo stabile, per essere realizzata senza rischiare pesanti conseguenze necessita di un permesso.

Molti sono convinti che in ogni caso tale abusivismo possa essere sanato con condono, ma una recente sentenza del TAR Sardegna ha bloccato tale ipotesi. In base a quanto stabilisce il Decreto Legge 269 del 2003, convertito in Legge 326 del 2003, la tettoia rientra tra i lavori condonabili se trattasi di “opere o modalità di esecuzione non valutabili in termini di superficie o volume” nel caso in cui, invece, la tettoia generi un nuovo carico urbanistico perché si aggiungono elementi di chiusura, l’opera non è condonabile.

Tettoia, ecco quali lavori fanno perdere il diritto al condono edilizio

La sentenza 695 del 2025 del TAR Sardegna affronta proprio un caso simile. La tettoia, in zona caratterizzata anche da vincolo paesaggistico, è stata inizialmente realizzata seguendo le norme che liberalizzano l’esecuzione, cioè si trattava di un’opera senza chiusure e con le caratteristiche della leggerezza.

A un secondo sopralluogo l’opera risulta mutata in quanto sono presenti chiusure su un lato con lastre in lamiera e porzioni di opera in muratura edificate attorno ai tre pilastri di legno, è, inoltre, presente lo “scheletro” per controtelai per infissi esterni, anche se questi non sono presenti; “In altri termini, la tettoia è stata chiusa sui tre lati, in precedenza lasciati aperti, con trasformazione della terrazza in superficie utile e come tale insuscettibile di condono ai sensi dell’art. 32 del D.L. n. 269/2003, in guisa tale che il Comune altro non poteva fare se non respingere l’istanza dell’interessato.

Il titolare dell’immobile presenta une richiesta di condono edilizio, ma il Comune si oppone e di fatto il TAR Sardegna riconosce le ragioni del Comune ritenendo che, con questi interventi, la tettoia sia diventata un volume chiuso, funzionalmente assimilabile a superficie abitabile senza possibilità di ottenere sanatoria.

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