Con la circolare 18/E 2024 l’Agenzia delle Entrate raccoglie tutte le norme sul concordato preventivo biennale al fine di fornire delucidazioni a professionisti e imprese. La guida definitiva.
L’Agenzia delle Entrate pubblica la circolare 18/E 2024 con la guida definitiva al Concordato preventivo biennale, prevede l’indicazione di tutte le norme applicabili al CPB. Si tratta di un modo per raccogliere tutte le norme e risolvere i dubbi dei contribuenti in vista dell’adesione entro il 31 ottobre 2024.
Il concordato preventivo biennale è un accordo tra Fisco e contribuente inerente le impposte da versare per un biennio.
La circolare si divide in tre parti, la prima è generale e indica requisiti e cause di esclusione dal concordato preventivo biennale.
La seconda parte va nel dettaglio e può essere divisa in due sezioni, la prima riguarda i contribuenti che applicano gli indici Isa, la seconda sezione, invece, riguarda i contribuenti che aderiscono al regime forfetario. Ricordiamo fin da ora che per i forfetari il concordato preventivo biennale si applica in via sperimentale per il solo anno di imposta 2024. Quindi l’accordo è valido per un solo anno.
L’ultima parte della circolare è un insieme di domande a cui l’Agenzia delle Entrate risponde.
Ecco una sintesi della guida definitiva (scaricabile) dell’Agenzia delle Entrate al concordato preventivo biennale.
Soggetti esclusi dal concordato preventivo biennale
Precisa la circolare nella parte generale che non possono aderire al concordato preventivo biennale i contribuenti che hanno maturato debiti con il Fisco, ma deve trattarsi di “debiti definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione.”
Prevista un’ulteriore clausola di salvaguardia, infatti, possono accedere comunque al concordato i contribuenti che, entro i termini previsti per aderire al concordato preventivo, estinguono i debiti fiscali e contributivi in misura tale che l’ammontare complessivo del residuo dovuto, compresi interessi e sanzioni, risulti inferiore alla soglia di 5.000 euro.
Preclude l’accesso anche non aver presentato la dichiarazione dei redditi, pur essendovi tenuti, in uno dei 3 anni di imposta antecedenti l’adesione al concordato.
Ultima preclusione è rappresentata da reati tributari.
Diverse dalle cause di esclusione sono quelle di decadenza che si verificano nel caso in cui, in seguito a controlli, dovesse emergere l’esistenza di attività non dichiarate o l’inesistenza o l’indeducibilità di passività dichiarate, per un importo superiore al 30 per cento dei ricavi dichiarati o altre gravi violazioni.
Come si determinano i redditi della base imponibile CPB
Dal punto di vista oggettivo si ricorda che l’accordo determina il reddito di impresa e di lavoro autonomo e (solo per i soggetti ISA) la base imponibile Irap. L’Iva continua ad applicarsi secondo le regole ordinarie. Ne consegue che restano in vigore tutti gli adempimenti Iva.
Per i soggetti Isa, costituiscono redditi per i lavoratori autonomi quelli derivanti dall’esercizio di arti e professioni, di cui all’articolo 54, comma 1, del TUIR, senza considerare i valori relativi a:
a) plusvalenze e minusvalenze;
b) redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in società di persone e associazioni di cui all’articolo 5 del TUIR;
c) ai corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali, riferibili all’attività artistica o professionale di cui al comma 1-quater del citato articolo 54.
Plusvalenze e minusvalenze devono essere eliminate anche dalla determinazione del reddito di impresa, in questo caso non devono essere considerati neanche gli utili o le perdite derivanti da partecipazioni.
L’obiettivo è escludere componenti reddituali non tipicamente riconducibili alla attività propria dell’artista o del professionista o all’attività dell’impresa in quanto correlate a fattori ad essa esogeni.
Per quanto riguarda l’Irap, invece, l’oggetto del concordato è il valore della produzione netta (VPN) al netto delle spese per il personale.
Obblighi dichiarativi per chi aderisce al concordato preventivo
Si deve sottolineare che il contribuente che accetta la proposta dell’Agenzia, si impegna a dichiarare sia gli importi concordati, sia gli importi effettivi, relativi ai due periodi d’imposta oggetto del concordato stesso.
Nei periodi d’imposta oggetto di concordato, i contribuenti devono, inoltre, rispettare gli ordinari obblighi contabili e dichiarativi e comunicare i dati per gli ISA.
Gli ultimi due obblighi sono importanti ma poco sottolineati ed è necessario adeguarsi ad essi perché sono la base dell’eventuale accordo per il successivo biennio.
Fuoriuscita dal Concordato preventivo biennale
Ci sono casi in cui pur avendo aderito nei termini al concordato preventivo biennale, vi è una fuoriuscita prima del termine naturale. In sintesi si tratta dei casi di:
- cessazione o modifica dell’attività;
- contrazione della base imponibile oltre il 30% rispetto a quanto concordato;
- adesione al regime forfetario (si tratta di un’adesione successiva rispetto all’accordo, ad esempi chi passa da un regime ordinario al forfetario dopo avere accettato il CPB);
- operazioni di fusione, scissione, conferimento effettuate da società o enti, ovvero, modifiche della compagine sociale da parte di società o associazioni di cui all’articolo 5 del TUIR (per i soli contribuenti ISA);
- dichiarazione di ricavi superiori ai limiti previsti dagli indici Isa maggiorati del 50%.
- superamento del limite dei ricavi o compensi di cui all’articolo 1, comma 71, secondo periodo, della legge forfetari maggiorato del 50 per cento (per i soli contribuenti che applicano il regime forfetario).
Negli ultimi due casi è bene dare un’ulteriore indicazione. Se il contribuente dichiara ricavi o compensi superiori all’importo di 5.164.569 euro per i soggetti ISA e 100.000 euro per i soggetti in regime forfetario ma comunque non superiori all’importo di 7.746.853 euro per i primi e a 150.000 euro per i secondi, si avrà la fuoriuscita rispettivamente dal regime ISA o da quello forfetario, ma non anche dal CPB che, pertanto, continuerà a produrre i propri effetti.
Per i contribuenti Isa che aderiscono al CPB restano fermi tutti i benefici premiali legati a un punteggio elevato.
Limiti del concordato preventivo biennale
Si è visto che una volta determinata la base imponibile per le imposte sui redditi e Irap, la stessa non si usa per l’Iva, ma vediamo ora che questo non è l’unico limite, infatti, la base imponibile concordata non rileva per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, correlati al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto del reddito effettivo.
Ad esempio, si tiene conto del reddito effettivo per il calcolo Isee.
Come si determinano gli acconti?
Per il solo 2024 gli acconti sulle imposte sono così determinati:
- se l’acconto delle imposte sui redditi è determinato sulla base dell’imposta relativa al periodo precedente, è dovuta una maggiorazione di importo pari al 10% della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente;
- se l’acconto dell’Imposta regionale sulle attività produttive, Irap, è determinato sulla base dell’imposta relativa al periodo precedente, è dovuta una maggiorazione di importo pari al 3% della differenza, se positiva, tra il valore della produzione netta concordato e quello dichiarato per il periodo precedente;
- se l’acconto è determinato sulla base dell’imposta relativa al periodo in corso, la seconda rata di acconto è calcolata come differenza tra l’acconto complessivamente dovuto in base al reddito e al valore della produzione netta concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie.
Imposte redditi maggiori a quelli dichiarati, come si applica l’imposta sostitutiva
Si è detto in precedenza che la base imponibile del concordato preventivo biennale è costituita dai redditi dichiarati negli anni precedenti, ma si precisa ora che la stessa è arricchita con dati contenuti nelle banche dati in possesso del Fisco e sono rilevanti i punteggi Isa e gli andamenti di mercato.
Il reddito concordato, quindi, nella maggior parte dei casi è più alto rispetto a quello dichiarato. Per la differenza di reddito si applica però una flat tax. Sulla differenza tra redditi dichiarati e i redditi che il contribuente dovrebbe dichiarare per essere in regola con il Fisco, si applica un’imposta sostitutiva.
L’imposta sostitutiva su tali redditi è graduata in base al punteggio Isa del 2023:
- punteggio Isa pari o superiore a 8, aliquota 10%;
- pari o superiore a 6 ma inferiore a 8, aliquota 12%;
- punteggio Isa inferiore a 6, aliquota 15%.
Ricordiamo che un meccanismo simile è stato proposto anche per il periodo di imposta 2018-2023 in forma di sanatoria. L’approfondimento nell’articolo che segue sotto.
Per i forfetari, come noto, non si applicano gli indici Isa, ne consegue che per il maggior reddito rispetto a quello dichiarato si applicano aliquote diverse: 10% per la generalità e 3% per le start up.
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Casi particolari
L’Agenzia nella parte finale della circolare, comunque allegata in fondo all’articolo per completezza, risponde a domande frequenti. Ad esempio, “Nel caso in cui il contribuente eserciti due attività, una di impresa ed una di lavoro autonomo, soggette entrambe ad ISA, dovrebbe compilare due diversi modelli di CPB?”
L’Agenzia in questo caso prevede due diverse proposte di tassazione per le due attività.
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