Divieto non solo i bonus edilizi come già previsto ma anche per gli altri crediti d’imposta di natura agevolativa
Con effetti dal 1° luglio 2026, F24 in pagamento da questa data, i crediti di natura agevolativa compresi come già previsto i bonus edilizi non potranno più essere utilizzati per pagare debiti INPS o INAIL.
La nuova restrizione è contenuta nel DdL di bilancio 2026.
Il divieto rafforzato opererà insieme alle altre regole sul divieto di compensazione, comprese quelle previste in ipotesi di debiti scaduti affidati per il recupero all’Agenzia delle entrate riscossione.
Vediamo nello specifico chi sarà penalizzato dalla nuova normativa che al momento non è ancora ufficiale ma lo potrà diventare una volta pubblicata la Manovra in Gazzetta Ufficiale.
Compensazioni bonus edilizi. Stop nel DdL 2026
Come detto in apertura la Manovra 2026 rivede la disposizione ex art.4, c.1 del DL 39/2024.
A oggi, per le banche, intermediari finanziari iscritti all’albo ex art. 106 TUB, società di gruppi bancari e imprese di assicurazione, è disposto il divieto di portare in compensazione in F24 i crediti d’imposta derivanti dalla cessione o dallo sconto in fattura, di bonus edilizi, opzioni ex art.121 del DL 34/2020.
Tale divieto riguarda la compensazione con i con i debiti relativi a contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori.
Nello specifico:
- contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese quote associative (art. 17, c. 2, lett. e) del D.Lgs. n. 241/1997);
- contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro e committenti di collaborazioni coordinate e continuative (art. 17, c. 2, lett. f) del D.Lgs. n. 241/1997);
- premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) dovuti ai sensi del T.U. n. 1124/1965 (art. 17, c. 2, lett. g) del D.Lgs. n. 241/1997).
Nella Manovra invece si sostituisce tale previsione prevedendo che il divieto operi non solo laddove siano portati in compensazione crediti da bonus edilizi ma anche altri bonus, in genere quelli inseriti nel quadro RU (credito beni strumentali. transazione 5.0, ecc.).
Infatti, la nuova norma ammetterà la compensazione solo per i crediti d’imposta emergenti dalla liquidazione delle imposte .
Dunque sembrerebbe che la norma ammetta la compensazione solo per i crediti Irpef, IRES e imposte sostitutive.
Il nuovo divieto si applicherà anche ai crediti oggetto di trasferimento da un soggetto a un altro.
Anche in ipotesi di acquisto diretto di criptovalute.
Cambia anche in blocco alle compensazioni per cartelle scadute
Un’ulteriore novità riguarda il blocco alle compensazioni ex articolo 37, comma 49-quinquies, del D.L. n. 223/2006.
La modifica contenuta nella Manovra porta da 100.000 euro a 50.000 euro la soglia dei debiti affidati all’agente della riscossione che comportano l’esclusione dalla chance di compensazione di crediti in F24.
Anche in questo caso, la novità si applicherebbe dal 1° luglio 2026 in avanti.
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