Compensazione fiscale 2025, l’Agenzia delle Entrate fissa i limiti

Nadia Pascale

18 Settembre 2025 - 10:37

Si possono usare i crediti fiscali in compensazione per pagare i debiti tributari altrui? A chiarire i dubbi è l’Agenzia delle Entrate con la risposta a Interpello 246 del 2025.

Compensazione fiscale 2025, l’Agenzia delle Entrate fissa i limiti

Compensazione fiscale 2025: un soggetto terzo che ha nel cassetto fiscale dei crediti può usarli per pagare debiti fiscali altrui? A prima vista la risposta potrebbe sembrare positiva perché, secondo molti, l’importante è che il debito fiscale sia versato e non dovrebbe interessare chi lo versa. La risposta non è però così scontata e viene fornita dall’Agenzia delle Entrate nella risposta a Interpello 246 del 17 settembre 2025.

Ecco quali sono i limiti alla compensazione fiscale in caso di versamento con crediti fiscali nel cassetto altrui.

Il caso: limiti al versamento di imposte altrui con compensazione fiscale

Nel caso in oggetto viene costituita una rete di imprese, con soggettività giuridica, avente lo scopo di “fornire servizi centralizzati di gestione tributaria e amministrativa alle imprese retiste aderenti”.
Il retista A, titolare di crediti fiscali disponibili nel proprio cassetto fiscale, intende effettuare direttamente il pagamento, tramite modello F24, di tributi riferibili al retista B, utilizzando esclusivamente i propri crediti d’imposta; l’operazione, in base alle indicazioni dell’Istante, dovrebbe avvenire nell’ambito della solidarietà che si instaura all’interno della rete.

Secondo il retista, tale comportamento non costituirebbe accollo tributario in quanto il pagamento verrebbe effettuato in esecuzione del contratto di appalto e della appartenenza alla medesima rete di imprese. Ritiene, inoltre, che la compensazione fiscale tra retisti non rientra tra le operazioni sanzionabili ex D. Lgs. 471/1997 o D. Lgs. 74/2000.

Accollo debito tributario vietato se effettuato con la compensazione fiscale, ecco cosa dice l’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate è di contraria opinione. Sottolinea l’Agenzia che indipendentemente dal nomen iuris che si vuole dare all’operazione, nel caso in oggetto si parla di esecuzione di un contratto di appalto, l’operazione che si configura è di un illegittimo accollo fiscale in quanto nei fatti l’operazione coincide con la descrizione dell’accollo operata dall’articolo 1723 del codice civile.

Ricorda l’Agenzia delle Entrate che l’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 non ammette come principio generale l’utilizzo di crediti in compensazione per pagare debiti altrui. L’accollo è ammesso, ma non utilizzando i crediti fiscali vantati da un soggetto terzo.

L’articolo 1 del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, stabilisce che

1. Chiunque, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, si accolli il debito d’imposta altrui, procede al relativo pagamento secondo le modalità previste dalle diverse disposizioni normative vigenti. 2. Per il pagamento, in ogni caso, è escluso l’utilizzo in compensazione di crediti dell’accollante.

I versamenti in violazione del comma 2 si considerano come non avvenuti a tutti gli effetti di legge. Di conseguenza trovano applicazione anche le sanzioni.

Interpello 246 del 2025
Compensazione fiscale con accollo, limiti

Iscriviti a Money.it

SONDAGGIO