Come difendersi dal pignoramento dello stipendio

Claudia Mustillo - Marco Montanari

25 Novembre 2022 - 09:19

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Come ci si può difendere dal pignoramento dello stipendio? Cosa fare e quali diritti ci sono? Una guida completa.

Come difendersi dal pignoramento dello stipendio

In caso di debito non pagato può accadere di ricevere un atto di pignoramento, un atto, cioè, che sottopone a vincolo un bene di proprietà del debitore allo scopo di soddisfare i creditori.

Nel 2022, con la legge di Bilancio, sono state introdotte novità importanti per il pignoramento dello stipendio e in particolare sono stati accelerati i tempi messi a disposizione per ultimare la procedura del pignoramento.

In caso di debiti nei confronti della pubblica amministrazione, i creditori possono procedere già dopo la mancata risposta alla prima intimazione di pagamento o avviso di accertamento. Così stipendi e pensioni saranno colpiti direttamente sul conto corrente collegato sin da subito.

Come difendersi allora dal pignoramento dello stipendio?

Come funziona il pignoramento dello stipendio

Il pignoramento dello stipendio è un tipo di pignoramento presso terzi, in cui il bene pignorato, in questo caso, corrisponde alle somme dovute al debitore a titolo di crediti di lavoro.

In altre parole, con questo tipo di pignoramento presso terzi è possibile chiedere che le somme da erogare al debitore dal datore di lavoro a titolo di stipendio vengano, in parte, “congelate”, per poi essere destinate a soddisfare le varie ragioni di credito.

La procedura è complessa e non sempre viene effettuata in modo legittimo.

Quando si può pignorare lo stipendio?

Prima di procedere con il pignoramento dello stipendio, è necessario che il credito sia contenuto in un titolo esecutivo, che spesso consiste in un precedente provvedimento giudiziale, come una sentenza o un decreto ingiuntivo. In questo caso, il titolo esecutivo si è formato alla fine di una precedente causa: si parla, quindi, di titolo giudiziale.

Ebbene, una volta in possesso del titolo esecutivo (giudiziale o stragiudiziale), il creditore potrà agire in via esecutiva per tentare il recupero coattivo del credito. Prima di poter notificare l’atto di pignoramento, il creditore deve:

  • procurarsi e notificare il titolo esecutivo (sentenza, decreto ingiuntivo o altro titolo);
  • notificare l’atto di precetto.

Quest’ultimo consiste in una sorta di “preavviso” con il quale il creditore intima al debitore di pagare le somme dovute in base al titolo entro 10 giorni dal suo ricevimento, avvertendolo al contempo che, in mancanza di pagamento spontaneo, procederà a esecuzione forzata.

Il precetto può essere notificato insieme al titolo oppure separatamente, in un momento successivo. Una volta decorso il termine di 10 giorni previsto dall’atto di precetto e in mancanza di pagamento da parte del debitore, il creditore potrà agire con il pignoramento presso terzi.

A tal fine, egli notificherà l’atto di pignoramento contemporaneamente:

  • al debitore;
  • al terzo, che, nel nostro caso, coincide con il datore di lavoro o con la banca (o ufficio postale) dove il lavoratore ha un rapporto di conto corrente.

Una volta eseguita la notifica dell’atto, il creditore potrà iscrivere la procedura esecutiva presso il Tribunale competente per territorio, che viene individuato in base al luogo di residenza o domicilio del debitore.

Eseguito questo passaggio, il creditore potrà chiedere al giudice dell’esecuzione, in un’apposita udienza, la liquidazione e l’assegnazione delle somme pignorate, che gli verranno versate, pertanto, direttamente dal terzo.

Come opporsi al pignoramento

Ma il debitore può opporsi alla procedura esecutiva? La risposta è : il debitore, in determinati casi, ha possibilità di opporsi alla procedura, allo scopo di contestare il pignoramento ritenuto illegittimo.

Per fare ciò, tuttavia, dovrà necessariamente ricorrere all’assistenza tecnica di un legale che appronterà, a questo fine, un atto di opposizione.

In particolare, esistono due tipi di opposizione:

  • l’opposizione all’esecuzione (art. 615, commi 1 e 2, c.p.c.)
  • l’opposizione agli atti esecutivi (art. 617, commi 1 e 2, c.p.c.).

Con la prima, il debitore può contestare il diritto del creditore a procedere a esecuzione forzata. Per fare alcuni esempi, si può utilizzare questo mezzo di opposizione se:

  • il titolo (sentenza, decreto ingiuntivo, ecc.) vantato dal creditore non esiste oppure è stato, nel frattempo, riformato da un successivo provvedimento;
  • il titolo non ha efficacia esecutiva;
  • il creditore non è legittimato a far valere quel determinato diritto in via esecutiva oppure il debitore non corrisponde al soggetto realmente tenuto al pagamento;
  • il precetto contiene somme errate o non dovute;
  • l’atto di pignoramento ha colpito somme non pignorabili.

Per fare opposizione all’esecuzione è necessario:

  • notificare un atto di citazione direttamente al creditore, se l’esecuzione non è ancora iniziata ed è stato notificato soltanto l’atto di precetto; in questo caso si parla, infatti, di opposizione al precetto; oppure
  • presentare ricorso al giudice dell’esecuzione quando l’esecuzione è già iniziata (quando è stato già notificato il pignoramento).

Con il secondo tipo di opposizione (opposizione agli atti esecutivi), ciò che si può contestare riguarda la regolarità formale del titolo e del precetto.

Ad esempio, con questo strumento è possibile chiedere che il giudice accerti la nullità del pignoramento se non è stato preceduto dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto oppure se la loro notifica è invalida.

Al riguardo, la Corte di Cassazione ha di recente precisato che “Il processo esecutivo, che sia iniziato senza essere preceduto dalla notificazione o dalla valida notificazione del titolo esecutivo e/o dell’atto di precetto, è viziato da invalidità formale, che può essere fatta valere con il rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi” (Cass. civ. n. 1096/2021).

Anche per proporre l’opposizione agli atti esecutivi prevista dall’art. 617, c.p.c. esistono due strade:

  • se l’esecuzione non è iniziata ed è stato notificato soltanto il titolo o il precetto, l’opposizione va presentata con atto di citazione entro 20 giorni dalla notifica;
  • se l’esecuzione è già iniziata e, quindi, è stato notificato il pignoramento, l’opposizione si propone con ricorso al giudice dell’esecuzione, anche stavolta, entro 20 giorni dalla notifica.

I limiti al pignoramento dello stipendio

Con il primo tipo di opposizione, ovvero l’opposizione all’esecuzione prevista dall’art. 615, c.p.c., è possibile contestare la legittimità del pignoramento con cui sono stati vincolati beni o somme non pignorabili o pignorabili solo in parte.

È il caso dello stipendio del lavoratore che può essere pignorato, per legge, entro determinati limiti.

Questa regola è prevista per evitare che il debitore si trovi nell’impossibilità di far fronte al proprio sostentamento in caso di stipendio pignorato.

In particolare, i commi 3 e 4 dell’art. 545, c.p.c. prevedono che:

Le somme dovute da privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate per crediti alimentari nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato. Tali somme possono essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, e in eguale misura per ogni altro credito.”

Se ne ricava, dunque, che lo stipendio del lavoratore presso il datore di lavoro può essere pignorato nei limiti di valore di 1/5, calcolato sul netto della busta paga e la stessa regola è valida anche per il pignoramento del Tfr.

Esistono poi limiti differenti quando, ad esempio, il pignoramento viene effettuato per crediti vantati dal Fisco.

Pertanto, laddove il pignoramento abbia vincolato somme in misura maggiore rispetto ai limiti di legge, sarà possibile opporsi utilizzando lo strumento previsto dall’art. 615, comma 2, c.p.c.

Come funziona la sospensione del pignoramento dello stipendio

Esiste però la possibilità per il debitore di chiedere al giudice la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo o la sospensione della procedura esecutiva: in questo modo, la procedura esecutiva non potrà andare avanti fino alla decisione definitiva sull’opposizione.

La possibilità di domandare la sospensione è prevista dagli articoli 615 e 624 del Codice di procedura civile, i quali prevedono questa possibilità sia nel caso di opposizione al precetto (quindi, prima dell’inizio dell’esecuzione vera e propria) sia nel caso di opposizione all’esecuzione già iniziata.

Per ottenere la sospensione è tuttavia necessaria la presenza di “gravi motivi”, valutati, di volta in volta, dal giudice chiamato a decidere sull’istanza.

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