Dalla dichiarazione dei redditi 2026 entra in vigore il riordino delle detrazioni fiscali. Cambia il quadro E del modello 730/2026, ecco a cosa fare attenzione e come compilarlo.
Con il riordino delle detrazioni fiscali, cambia il quadro E del modello 730/2026 per la dichiarazione dei redditi. Ecco come compilarlo correttamente.
L’Irpef da versare non dipende esclusivamente dai redditi maturati nell’anno di imposta ma anche dalle detrazioni e deduzioni fiscali. Queste devono essere indicate nel quadro E della dichiarazione dei redditi con il modello 730.
La Legge di Bilancio 2025 prevede il riordino delle detrazioni fiscali con tagli per i redditi superiori a 75.000 euro calcolati sul quoziente familiare. La maggior parte delle detrazioni fiscali entra in dichiarazione precompilata automaticamente, ma il riordino ha come nodo centrale la spesa ammissibile alle detrazioni/deduzioni. Ne deriva che il contribuente può utilizzare tale importo massimo cercando di sfruttare le detrazioni che hanno un’aliquota maggiore. Proprio in riferimento a tale scelta c’è una nuova casella da barrare.
Ecco come cambia il quadro E del modello 730/2026, a cosa fare attenzione e come esercitare l’opzione per la scelta delle detrazioni fiscali, o, in alternativa, accettare il riordino automatizzato.
Riordino e taglio delle detrazioni fiscali nel quadro E: come funziona?
Nella Legge di Bilancio 2025 è previsto dall’anno d’imposta 2025, quindi, dalla dichiarazione del 2026 il riordino delle detrazioni fiscali con il taglio delle agevolazioni per i titolari di reddito superiore a 75.000 euro.
La spesa massima su cui applicare le detrazioni è di 14.000 euro per i redditi compresi tra 75.000 euro e 100.000 euro. Scende a 8.000 euro per redditi compresi tra 100.000 euro e 120.000 euro.
Deve essere però applicato il quoziente familiare, quindi, la spesa massima diminuisce in assenza di figli o con uno o due figli. Vediamo in che modo.
Trovano applicazione dei coefficienti basati sul numero dei figli. Il coefficiente è 1 se ci sono 3 o più figli a carico, quindi, solo in questo caso si possono ottenere le detrazioni sulle spese massime ora viste.
In assenza di figli è applicato il coefficiente 0,50, quindi, gli importi sono ridotti alla metà: 7.000 euro per chi ha un reddito compreso tra 75.000 euro e 100.000 euro e 4.000 euro per chi ha un reddito superiore a 100.000 euro e fino a 120.000 euro.
In presenza di un solo figlio è applicato il coefficiente 0,70. Ne consegue che per la prima fascia la spesa massima su cui calcolare la detrazione è di 9.800 euro e scende a 5.600 euro per i redditi superiori a 100.000 euro.
Infine, in presenza di due figli a carico è applicato il coefficiente 0,85 e la spesa massima su cui applicare la detrazione è di 11.900 euro per i redditi compresi tra 75.000 euro e 100.000 euro e 6.800 euro in caso di reddito superiore a 100.000 euro.
Nuova casella nel quadro E del modello 730/2026: istruzioni per la compilazione
Il nuovo quadro E del modello 730/2026 prevede la casella “Riordino delle detrazioni non automatizzato” selezionando tale opzione il contribuente “annulla” il calcolo automatizzato delle detrazioni messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e sceglie autonomamente, in base alle proprie esigenze e nei limiti prima visti, di quali detrazioni avvalersi.
Restano escluse dai limiti ora visti alcune categorie di detrazioni:
- spese sanitarie;
- interessi passivi sui mutui per i contratti stipulati prima del 31 dicembre 2024;
- spese per le ristrutturazioni edilizie per gli interventi e le rate residue relative a lavori eseguiti prima del 1° gennaio 2025;
- Spese per investimenti in startup innovative e PMI.
Sono, inoltre, escluse anche le spese che danno diritto a detrazioni forfettarie, ad esempio, le spese per il mantenimento del cane guida.
Restano sottoposte a tale taglio le altre detrazioni, ad esempio
- detrazioni per spese universitarie;
- spese funebri;
- spese per asili nido;
- attività sportive dei ragazzi;
- spese veterinarie;
- erogazioni liberali;
- spese per affitto studenti universitari fuori sede;
- intermediazione immobiliare;
- Interessi per mutui ipotecari per costruzione abitazione principale stipulati dal 1° gennaio 2025.
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