Come avere uno sconto fino all’80% sulla Tari

Giacomo Astaldi

23 Luglio 2026 - 09:58

Sconto Tari fino all’80% se il servizio non viene svolto, almeno il 60% nelle zone non servite. Come richiederlo?

Come avere uno sconto fino all’80% sulla Tari

Quando la raccolta dei rifiuti non viene svolta, la legge impone al Comune di ridurre la tassa, la TARI. Nel caso più grave il contribuente versa solo il 20% della tariffa, mentre nelle zone non servite il tributo non può superare il 40%. A queste riduzioni obbligatorie si affiancano il bonus sociale del 25%, automatico per chi ha l’ISEE sotto soglia, e le agevolazioni deliberate dai singoli Comuni.

Ricordiamo che la Tari è dovuta per il solo fatto di occupare o detenere un immobile e che il presupposto è l’istituzione del servizio e la possibilità di usufruirne, non il suo utilizzo effettivo. Il principio, ribadito da una giurisprudenza ormai consolidata, ha però un contrappeso preciso. Quando il servizio manca, è gravemente irregolare o non è concretamente fruibile, il Comune non ha alcuna discrezionalità: deve ridurre il tributo. Ecco come.

Quando lo sconto arriva all’80%

La norma è l’articolo 1, comma 656, della legge 147/2013. Prevede che la Tari sia dovuta nella misura massima del 20% della tariffa in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, oppure di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente.
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Su questa formula si concentra un equivoco assai diffuso sui portali di informazione. «Misura massima del 20%» significa che il contribuente versa al più un quinto della tariffa, non che l’importo viene decurtato del 20%. Lo sconto, di conseguenza, è pari almeno all’80%. Su un avviso da 400 euro la differenza tra le due letture vale 240 euro.

Zone non servite, la Tari scende al 40%

Ipotesi distinta è quella dell’immobile che si trova in un’area dove la raccolta non viene effettuata. Il comma 657 stabilisce che in queste zone la Tari sia dovuta in misura non superiore al 40% della tariffa, da determinare anche in maniera graduale in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.
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Anche qui la percentuale va letta nel verso giusto: il 40% è il tetto di quanto resta da pagare, non l’entità del taglio. La riduzione è quindi pari almeno al 60%, e può risultare più ampia quanto più l’immobile è distante dal punto di conferimento.

Riduzioni obbligatorie e agevolazioni facoltative

La distinzione è decisiva per capire cosa si può pretendere e cosa invece dipende dal singolo Comune. Con la pronuncia n. 19767 del 22 settembre 2020, relativa a un’impresa che aveva contestato al Comune di Nola la mancata raccolta, la Cassazione ha qualificato quelle dei commi 656 e 657 come riduzioni «tecniche» che regolano situazioni di contrazione oggettiva del servizio, e quindi dei relativi costi, a favore di una pluralità indistinta di utenti, con presupposti dettagliatamente disciplinati dalla legge. Diverso il regime delle riduzioni di natura agevolativa previste dai commi 659 e 660, meramente eventuali e subordinate a un’esplicita previsione del regolamento comunale.

Ne discende che le prime spettano di diritto. Con l’ordinanza n. 2374 del 2023 la Corte ha escluso che l’adeguamento della tariffa nei casi di disservizio prolungato costituisca una facoltà discrezionale dell’amministrazione. La riduzione, ha precisato la stessa giurisprudenza, non ha natura risarcitoria né sanzionatoria nei confronti del Comune, ma serve a ripristinare la corrispondenza tra il costo del servizio e quanto effettivamente erogato.

Cosa deve provare il contribuente

Nel 2026 la Cassazione è intervenuta due volte, restringendo i margini di chi invoca il disservizio senza documentarlo.

Con l’ordinanza 19116 dell’11 giugno 2026 la sezione tributaria ha stabilito che i disservizi comunali devono essere provati dal contribuente e non possono essere invocati come fatto notorio. Non basta richiamare il cattivo funzionamento del servizio, né dimostrare di aver conferito i rifiuti a un operatore privato: da solo, quest’ultimo elemento non prova che la raccolta comunale sia stata omessa o svolta in grave difformità rispetto a legge e regolamenti.

L’ordinanza n. 5887 del 15 marzo 2026 ha invece chiuso la questione dell’esenzione totale. Il mancato svolgimento del servizio, anche se strutturale e permanente, dà diritto soltanto alla riduzione, non alla cancellazione del debito. La Corte ha respinto la tesi secondo cui il tetto del 20% opererebbe solo per impedimenti transitori (scioperi, guasti improvvisi), mentre un disservizio stabile legato all’assenza di mezzi o personale giustificherebbe l’azzeramento perché la legge non attribuisce alcun rilievo alla durata o alla stabilità del malfunzionamento. Resta ferma la presunzione di produzione di rifiuti, salvo che il contribuente dimostri circostanze particolari come immobili inagibili, interclusi o in stato di abbandono.

Come chiedere lo sconto

La richiesta va indirizzata formalmente al Comune, allegando documentazione dell’inefficienza: fotografie, video, segnalazioni ufficiali, ogni elemento che attesti l’assenza o la grave carenza del servizio per un periodo significativo. Prima di adire il giudice tributario è opportuno inviare una diffida scritta chiedendo il ripristino del servizio; se resta senza esito, è possibile presentare un esposto alla Procura della Repubblica.

Il bonus sociale rifiuti: 25% senza domanda

Il secondo canale prescinde dalla qualità del servizio e riguarda le condizioni economiche del nucleo. Il bonus sociale sui rifiuti, introdotto dall’articolo 57-bis del decreto legge 124/2019 e disciplinato dal D.P.C.M. 21 gennaio 2025 n. 24, consiste in una riduzione del 25% della tassa a favore delle utenze domestiche in condizioni di disagio economico. ARERA stima una platea di circa quattro milioni di nuclei familiari.

Sulle soglie occorre distinguere l’anno di competenza. Per lo sconto applicato nel 2026, che si riferisce all’ISEE 2025, il limite è di 9.530 euro, elevato a 20.000 euro per i nuclei con almeno quattro figli a carico. Dal 1° gennaio 2026 la soglia ordinaria sale a 9.796 euro per effetto della delibera ARERA 2/2026/R/com, ma quel valore inciderà sugli avvisi del 2027.

Il riconoscimento è automatico, l’unico adempimento è la presentazione della DSU all’INPS, da rinnovare ogni anno. Lo sconto compare nell’avviso emesso entro giugno; se il gestore emette il documento più tardi, il bonus va corrisposto con rimessa diretta tramite bonifico, assegno o altro mezzo tracciabile. Chi presenta la DSU dopo il 20 dicembre e ottiene l’attestazione a gennaio slitta di un ulteriore anno.

Tre condizioni operative meritano attenzione. L’utenza deve essere domestica e intestata a un componente del nucleo ISEE; in presenza di più utenze, l’agevolazione si applica solo all’immobile il cui indirizzo coincide con quello indicato nella DSU; in caso di morosità pregressa il gestore può trattenere il bonus a compensazione, ma solo dopo un sollecito che indichi espressamente il debito e tale intenzione.

La riduzione si calcola sulla Tari al netto dell’IVA e degli altri tributi, quindi al di fuori del TEFA. La misura è finanziata dalla componente perequativa UR3, pari a 6 euro l’anno, comparsa nei bollettini 2025 a carico di tutti gli utenti.

Le agevolazioni decise dai Comuni

Il comma 659 consente ai Comuni di prevedere per regolamento riduzioni o esenzioni per abitazioni con unico occupante, immobili tenuti a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, locali diversi dalle abitazioni adibiti a uso stagionale o non continuativo ma ricorrente, abitazioni di soggetti che risiedono o dimorano all’estero per più di sei mesi l’anno e fabbricati rurali a uso abitativo. Vi rientrano anche le riduzioni per le utenze domestiche che praticano il compostaggio, commisurate alla quantità di rifiuti non prodotti. Il comma 660 permette poi di deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni, la cui copertura deve essere assicurata con risorse della fiscalità generale del Comune.

Le differenze territoriali sono tante e marcate. A Roma l’esenzione totale richiede un ISEE ordinario non superiore a 6.500 euro, l’assenza di debiti TARI o TARES maturati al 31 dicembre dell’anno precedente e che l’immobile sia abitazione principale; l’indicatore va corretto con i parametri del Quoziente Roma. La domanda si presenta entro il 28 febbraio, e chi l’ha già ottenuta negli anni precedenti non deve ripresentarla purché conservi i requisiti e un ISEE valido a quella data. Torino, con le delibere approvate il 20 luglio 2026, ha rafforzato le agevolazioni ISEE introducendo una quarta fascia con sconto del 20%, da richiedere entro il 30 settembre 2026, e ha previsto dal 2027 una riduzione della quota variabile per chi aderisce ai progetti di compostaggio di comunità.

Quanto al cumulo, ARERA ha chiarito che il bonus nazionale va quantificato sull’importo della Tari prima dell’applicazione di qualsiasi agevolazione di natura soggettiva riconosciuta a livello locale. La regola fissa la base di calcolo e impedisce che lo sconto statale venga eroso dalle agevolazioni comunali; resta però da verificare caso per caso, perché diversi regolamenti fissano un tetto massimo alle riduzioni complessivamente applicabili.

Cosa controllare prima di pagare

Tre verifiche, nell’ordine. Se il bonus del 25% risulta già scomputato dall’avviso; quali agevolazioni facoltative prevede il regolamento comunale e con quali termini, quasi sempre anteriori all’emissione degli avvisi; e, in presenza di disservizi, se esiste una base probatoria sufficiente a sostenere la richiesta di riduzione. L’errore più costoso resta il primo: lasciar scadere una domanda che va presentata mesi prima di ricevere il bollettino.