In caso di malattia il dipendente può assentarsi dal lavoro fino a completa guarigione, ma non sempre il medico sa quanto tempo è necessario. Ecco quando e come allungare il periodo di malattia.
Avere più giorni di malattia, laddove necessario, è un diritto del lavoratore. Allo stesso tempo è dovere del datore evitare che un dipendente ancora convalescente faccia rientro al lavoro. La Circolare n°79 del 2017 dell’Inps sottolinea che la data di fine prognosi fissata dal medico nel certificato, essendo un elemento previsionale può essere oggetto di variazione. Proprio questo elemento rende possibile chiedere la prosecuzione della malattia.
Non ci sono impedimenti, quindi, per il dipendente che ha bisogno di più giorni di malattia: basta seguire la procedura corretta e, ovviamente, ne devono sussistere le condizioni. Quel che è importante sapere, però, è che potrebbero esserci conseguenze per la richiesta di allungare il periodo di malattia, sia per quanto riguarda la retribuzione sia per la conservazione del posto di lavoro. Prolungando l’assenza, infatti, c’è il rischio di superare i limiti previsti dalla normativa, periodo di comporto, con serie conseguenze per il proprio impiego.
Ne parleremo in questa guida dedicata, partendo dalle istruzioni su cosa fare laddove alla data indicata nel certificato di malattia non ci sia stata ancora la completa guarigione e si intenda chiedere la continuazione della malattia.
Come chiedere più giorni di malattia
Se nel giorno di rientro si ritiene di non essere ancora nella condizione per poter riprendere l’attività lavorativa, la prima cosa che consigliamo di fare è contattare il datore di lavoro per informarlo, per poi recarsi dal medico.
La procedura per chiedere il prolungamento della malattia è la stessa di quella prevista per il primo periodo di malattia: semplicemente, quindi, occorre rivolgersi al medico curante che ha rilasciato il primo certificato e chiedere la prosecuzione della malattia fino alla completa guarigione.
Ovviamente spetta al medico curante accertare che effettivamente il paziente non è ancora in condizione di poter riprendere l’attività lavorativa. Laddove dovesse attestare che effettivamente è così, redige un ulteriore certificato di malattia con una nuova prognosi. Il secondo certificato sostituisce il precedente e viene considerato valido dal giorno successivo alla scadenza del primo certificato.
Dal punto di vista pratico, Il medico, dopo visita, seleziona l’opzione “continuazione” sul certificato telematico e indica i nuovi giorni di prognosi, evitando interruzioni non giustificate.
Se il certificato scade di venerdì e si è ancora malati, occorre chiedere il prolungamento della malattia allo stesso medico entro la scadenza, oppure rivolgersi alla guardia medica per sabato e domenica. Un certificato emesso solo lunedì non copre retroattivamente il weekend.
A tal proposito, ricordiamo che l’assenza è giustificata a decorrere dal giorno di rilascio del certificato e che per legge il medico non può giustificare per malattia i giorni di assenza che precedono la visita. Detto questo, è ovvio che la richiesta di avere più giorni va effettuata al massimo nel giorno di scadenza del primo periodo di prognosi, altrimenti si rischia una sanzione per ingiustificato ritorno al lavoro.
Visite fiscali in caso di allungamento del periodo di malattia
Durante la continuazione della malattia si è soggetti alla visita fiscale, anche nel caso in cui il medico dovesse essere già passato nei giorni precedenti. E, laddove a seguito del controllo ne dovesse risultare l’avvenuta guarigione, il medico può disporre il rientro al lavoro in anticipo rispetto a quanto indicato nel certificato telematico.
Nel 2018 sono entrate in vigore le nuove regole sulle visite fiscali, con le quali è stata introdotta la continuità e sistematicità dei controlli del medico. Viene meno, invece, il criterio dell’unicità della visita fiscale, ossia il principio per cui il controllo del medico non poteva ripetersi per più di un’occasione nel periodo indicato nel certificato di malattia.
Il medico fiscale può effettuare la visita ogni volta che lo ritiene opportuno (rispettando le fasce di reperibilità), quindi, anche in caso di prolungamento della prognosi.
Inoltre, può succedere che sia lo stesso medico fiscale a rilevare una non completa guarigione del paziente; in questo caso è lui stesso a comunicare all’INPS il prolungamento della malattia, mentre spetta al lavoratore avvertire il datore di lavoro.
Per lo stesso motivo il medico fiscale ha il potere di accorciare la prognosi, nel caso in cui si renda conto dell’avvenuta guarigione del dipendente.
Se si dovesse verificare questa situazione, il lavoratore può decidere di rientrare prima a lavoro oppure di contestare la decisione del medico fiscale; in questo caso ad avere l’ultima parola è il coordinatore sanitario della sede INPS competente, il quale può confermare la prognosi indicata nel certificato medico o concordare con quanto rilevato dal medico che si è occupato della visita fiscale.
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Cosa fare in caso di ricaduta?
Un altro caso che vale la pena approfondire è quello del lavoratore che si ammala nuovamente dopo essere rientrato al lavoro.
In presenza di una ricaduta il lavoratore deve recarsi nuovamente dal medico curante, il quale dopo un’attenta valutazione farà un nuovo certificato. Se ciò avviene entro 30 giorni dalla data di cessazione della precedente patologia, l’assenza è considerata come una sua continuazione, e di conseguenza l’indennità di malattia INPS è corrisposta considerando la ricaduta come unica malattia.
Quali rischi in caso di allungamento del periodo di malattia
Come anticipato, è un diritto del lavoratore chiedere un prolungamento dei giorni di malattia in caso di necessità. Tuttavia, è importante sapere che esistono dei limiti che sarebbe opportuno non superare.
Per assenze di oltre 60 giorni continuativi per motivi di salute, la normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 41, comma 2, lett. e-ter, D.Lgs. 81/2008) prevede una visita medica prima del rientro, per verificare l’idoneità alla mansione, quando il lavoratore è soggetto a sorveglianza sanitaria. La visita non può essere effettuata durante il periodo di malattia, ma subito dopo la scadenza del certificato e prima dell’effettivo rientro al lavoro.
Un altro importante limite riguarda il pagamento dell’indennità di malattia Inps. Nei periodi di assenza, infatti, l’Istituto si fa carico di una parte della retribuzione ma solamente per un certo periodo. Nel dettaglio, l’indennità di malattia viene pagata fino a un massimo di 180 giorni nell’anno solare.
Ciò significa che, se allungando la malattia si sfora il suddetto limite, si è comunque giustificati dall’assentarsi al lavoro, ma non spetta alcuna retribuzione.
L’altro limite è il cosiddetto periodo di comporto, ossia il limite entro il cui il dipendente in malattia ha diritto alla conservazione del posto di lavoro. Superata tale soglia - fissata solitamente dal contratto di categoria - il datore di lavoro può licenziare il dipendente in malattia.
Che succede se il prolungamento della malattia è dovuto a un proprio comportamento
Ricordiamo che durante il periodo di malattia il lavoratore è tenuto non solo a rispettare l’obbligo di reperibilità negli orari delle visite fiscali: per tutta la giornata, infatti, deve tenere un comportamento che non pregiudica una veloce guarigione.
Ciò significa che se il datore di lavoro dovesse scoprire che durante il primo periodo di malattia il dipendente si è reso protagonista di un comportamento che ne ha pregiudicato il rientro al lavoro nei tempi inizialmente previsti, e ovviamente ne possiede le prove, può disporre una sanzione ai suoi danni che, a seconda della gravità della situazione, potrebbe anche portare al licenziamento.
Novità 2026, la televisita per il certificato medico
Il medico può rilasciare il certificato di malattia e continuazione con televisita?
Deve essere ricordato che a partire dal metà dicembre 2025, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del ddl Semplificazioni, il medico di famiglia può rilasciare certificati di malattia anche tramite televisita, senza la necessità di una visita in presenza, né in ambulatorio né a domicilio.
L’articolo 58, infatti, equipara la certificazione effettuata da remoto a quella tradizionale.
Questo nella teoria perché dal punto di vista pratico c’è un ostacolo, infatti, la norma non è immediatamente applicabile. Per renderla operativa serve un Accordo in Conferenza Stato-Regioni, chiamato a definire protocolli, condizioni cliniche ammissibili e requisiti tecnologici. Fino ad allora, la telecertificazione resta un meccanismo annunciato ma non ancora utilizzabile.
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