Chi paga l’affitto dopo la separazione?

Ilena D’Errico

6 Luglio 2023 - 10:38

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Ecco cosa succede alla casa in locazione dopo la separazione dei coniugi e chi deve pagare l’affitto a seconda dei casi.

Chi paga l’affitto dopo la separazione?

Una delle principali conseguenze della separazione è la cessazione dell’obbligo di convivenza fra i due coniugi, che decidono l’uso della casa coniugale di comune accordo, quando possibile, o altrimenti rispettando l’assegnazione della casa coniugale effettuata dal giudice. Di norma, comunque, uno dei coniugi rimane nell’abitazione familiare, almeno per un primo momento. Se l’appartamento era in affitto, sarà necessario continuare a pagare il canone, ma non è scontato che sia il coniuge che ne usufruisce a doversene far carico. Vediamo chi paga l’affitto dopo la separazione.

Casa coniugale in affitto e separazione

Con la pronuncia della separazione, il giudice determina anche quale coniuge avrà diritto a vivere nell’abitazione coniugale, intendendosi per questa la residenza stabile del nucleo familiare. Come è noto, in presenza di figli minorenni la tutela dei loro interessi è prioritaria rispetto a qualsiasi altro diritto.

Di conseguenza, a prescindere dalla persona a cui è intestato il contratto d’affitto, la casa sarà assegnata al coniuge collocatario, ossia il genitore presso cui i figli risiedono stabilmente. Si ricorda che la collocazione dei figli non ha nulla a che fare con il tipo di affidamento, in quanto anche in ipotesi di affidamento condiviso è necessario garantire ai minori stabilità e benessere.

L’assegnazione della casa coniugale, peraltro, avviene anche in caso di immobile in proprietà di uno dei due coniugi o perfino di terzi, ad esempio se l’immobile è stato concesso in comodato dai genitori o dai suoceri. Naturalmente, l’assegnazione non modifica la proprietà della casa, ma sancisce semplicemente il diritto a utilizzarla (comprensivo di arredamento ed elettrodomestici presenti al suo interno).

Quando la casa coniugale è in affitto, tuttavia, si modifica il contratto di affitto, nell’ipotesi in cui fosse intestato al coniuge non assegnatario o a entrambi. In particolare, secondo la sentenza di separazione il contratto di affitto cambia intestazione, in favore del coniuge con diritto di abitazione.

Ad esempio, se la casa coniugale con contratto di locazione intestato al marito viene assegnata alla moglie, allora quest’ultima è la nuova conduttrice, mentre il contratto tra il marito e il padrone di casa è estinto. Lo stesso principio si applica anche nel caso in cui l’affitto fosse cointestato, passando in via esclusiva al coniuge assegnatario.

Chi paga l’affitto dopo la separazione

Capire chi sarà l’intestatario del contratto di affitto in seguito alla separazione è fondamentale per sapere chi sarà obbligato al pagamento del canone. Difatti, anche in caso di separazione non cambia il principio generale per cui paga l’affitto il coniuge che è intestatario del contratto di affitto, così come stabilito dal giudice oppure dall’accordo fra le parti.

Contrariamente a ciò che si potrebbe pensare, infatti, anche l’assegnazione della casa coniugale in presenza di figli minori non comporta necessariamente a una deroga dal pagamento del canone. Ciò che è riservato al coniuge collocatario è l’abitazione della casa, così da consentire ai figli di proseguire la vita secondo le abitudini acquisite negli anni, nel rispetto delle varie esigenze di vita (distanza dalla scuola o dai nonni, per esempio).

È tuttavia vero che possono esserci delle eccezioni alla regola, ovvero quando il coniuge assegnatario è economicamente più debole e ha diritto all’assegno di mantenimento. La spesa per il canone di locazione, infatti, contribuisce senza dubbio al calcolo del mantenimento. Di conseguenza, il coniuge che non abita più nella casa coniugale potrebbe comunque continuare a pagarne l’affitto, anche solo in parte, compreso nell’assegno di mantenimento mensile.

In ogni caso, al di fuori della percezione dell’assegno di mantenimento, l’affitto deve essere pagato dall’inquilino presente sul contratto. In presenza di figli, però, c’è anche da considerare che anche il loro mantenimento è in parte finalizzato alle spese per l’abitazione. Può quindi facilmente accadere che la spesa dell’affitto risulti indirettamente suddivisa fra i coniugi, nonostante la casa sia abitata da uno solo di loro. Restano quindi da verificare i classici requisiti dell’assegno di mantenimento, ossia l’autosufficienza economica, la capacità lavorativa e l’eventuale addebito della separazione.

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