Ecco quali spese comprende l’assegno di mantenimento e per quali (e a quali condizioni) deve essere aggiunta un’integrazione.
L’assegno di mantenimento dovuto ai figli non può ovviamente coprire tutte le esigenze, in parte coperte dal genitore collocatario e in parte ripartite fra i genitori, a prescindere dall’assegno di mantenimento. Quest’ultimo è un contributo fisso e periodico, che perciò viene calcolato sulla base della possibilità economica dei genitori, ma anche a seconda delle prevedibili esigenze dei figli. Sapere cosa prevede l’assegno di mantenimento è quindi molto importante, così da capire quando è necessario chiedere o dare una parte delle spese e quando, invece, queste rientrano già nel contributo mensile.
L’assegno di mantenimento per le spese ordinarie, cosa comprende
Come regola, l’assegno di mantenimento comprende le spese ordinarie. Si tratta di tutti i costi relativi a esigenze periodiche e prevedibili dei figli, perché necessarie a soddisfare le esigenze primarie. Si tratta quindi di:
- Vitto;
- alloggio;
- abbigliamento ordinario;
- mensa scolastica;
- tasse scolastiche, tranne quelle universitarie;
- materiale scolastico di cancelleria;
- uscite didattiche giornaliere;
- trasporto urbano, tessera o biglietti per autobus e metro;
- spese per il carburante necessario agli spostamenti ordinari;
- medicinali da banco;
- cure mediche per malanni stagionali o patologie croniche/ordinarie;
- ricarica del cellulare;
- cura della persona e trattamenti estetici, quindi parrucchiere ed estetista.
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Nella considerazione delle spese ordinarie, bisogna anche tenere conto di eventuali cambiamenti relativi all’organizzazione familiare subentrati dopo la separazione dei genitori. Le spese relative alla cura dei figli per servizi che facevano parte dell’organizzazione familiare anche prima della separazione sono, infatti, comprese nell’assegno di mantenimento, come:
- Prescuola;
- doposcuola;
- babysitter.
Quando, al contrario, queste esigenze sono subentrate successivamente alla separazione allora si tratta di spese straordinarie, a meno che non siano strettamente necessarie ma dovute a una semplice scelta del genitore collocatario. In altri termini, se dopo la separazione il genitore collocatario ha necessità di pagare una babysitter per badare ai figli durante il lavoro, perché ha subito un cambiamento di orario, allora la spesa è straordinaria e deve essere ripartita tra i genitori secondo la misura stabilita dal giudice.
Nel caso in cui i genitori fossero soliti necessitare di una babysitter, magari perché entrambi a lavoro nella stessa fascia oraria o per altro motivo, allora il giudice avrà considerato la questione nella determinazione dell’importo dell’assegno di mantenimento. Il genitore collocatario non può quindi chiedere un’integrazione, a meno che non sorga la necessità di aumentare le ore di babysitting.
Ma poniamo il caso in cui il genitore collocatario chieda il servizio di una babysitter per andare in palestra. Non trattandosi di una vera e propria esigenza, la spesa per il servizio è completamente a carico del genitore che lo richiede. O meglio, i genitori possono anche accordarsi e ripartire la spesa, ma ciò è molto improbabile perché non c’è nessun vantaggio apprezzabile da uno dei genitori o dai figli stessi. Lo stesso succede per il genitore non collocatario e si applica anche alle spese eccessive e non accordate.
Supponiamo che uno dei genitori compri al figlio un orologio molto costoso, che evidentemente non rientra nell’abbigliamento ordinario (non è né indispensabile né prevedibile) ma nemmeno nelle spese straordinarie, perché queste ultime devono essere concordate (salvo i casi di urgenza). Allora l’altro genitore è del tutto legittimato a non pagare la sua parte.
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Spese straordinarie, quando devono essere concordate
Concordare le spese straordinarie è dunque fondamentale per garantire un’equa ripartizione dei costi, sulla percentuale stabilita dal giudice. L’assegno di mantenimento non comprende questo tipo di spese e pertanto non esonera il genitore obbligato dal pagamento di una quota. In linea generale, devono essere concordate tutte le spese straordinarie, altrimenti il genitore che ha deciso da solo dovrà parimenti farsi carico del costo in autonomia. Questo principio vale per:
- Spese scolastiche non comprese nell’assegno di mantenimento, ad esempio per i libri di testo, le ripetizioni e le tasse universitarie;
- spese mediche non ordinarie ma nemmeno urgenti, come visite ed esami specialistici e cure dentistiche;
- spese per i viaggi, compresi quelli d’istruzione;
- spese per le attività sportive e ricreative;
- spese per babysitter e asilo nido non presenti nell’organizzazione familiare prima della separazione;
- beni costosi, come computer e tablet.
Non devono invece essere concordate, per ragionevoli motivi, le spese mediche urgenti.
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