Certificazione unica 2022, oggi 16 marzo è la scadenza sia per la consegna al lavoratore che per l’invio alle Entrate. Vediamo le istruzioni e le novità dell’ex modello Cud.
Certificazione unica 2022 in scadenza il 16 marzo: oggi è l’ultimo giorno sia per inviare il documento all’Agenzia delle entrate sia per la consegna al lavoratore dipendente.
Per i lavoratori autonomi invece si seguono le scadenze del modello 770, quindi la consegna della CU è da fare entro il 31 ottobre.
Va fatto un discorso a parte per i collaboratori domestici: visto che il datore di lavoro non può essere considerato come un sostituto d’imposta, la loro CU è una dichiarazione sostituiva.
Le istruzioni per la compilazione della CU sono state pubblicate dall’Amministrazione finanziaria insieme al modello da usare in riferimento al periodo d’imposta 2021. Le novità di quest’anno, per esempio sul trattamento integrativo, più noto come bonus Renzi, sono state spiegate nella circolare dell’Agenzia delle entrate n. 4 del 18 febbraio.
Segnare in rosso le scadenze sul calendario è fondamentale per evitare le sanzioni. In caso di CU omessa, tardiva o errata, gli importi vanno da 100 euro a un massimo di 50.000 euro. In caso di errata trasmissione, invece, la sanzione non si applica se l’invio del documento corretto è effettuato entro i cinque giorni successivi alla scadenza del 16 marzo.
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Certificazione Unica 2022: scadenza, istruzioni e novità dell’ex modello Cud
Certificazione Unica 2022: scadenza per l’invio all’Agenzia delle Entrate
La Certificazione unica 2022 deve essere inviata all’Agenzia delle Entrate e ai lavoratori entro il 16 marzo 2022.
La scadenza slitta al 31 ottobre qualora le certificazioni contengano esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante dichiarazione precompilata.
Il sostituto d’imposta che nel 2022 ha prestato assistenza fiscale deve trasmettere per via telematica all’Agenzia delle Entrate il modello 730/2022 e i corrispondenti prospetti di liquidazione entro i termini che seguono, stabiliti dalle istruzioni:
scadenza | termine di presentazione della dichiarazione |
---|---|
15 giugno | dichiarazioni presentate entro il 31 maggio |
29 giugno | dichiarazioni presentate dal 1° al 20 giugno |
23 luglio | dichiarazioni presentate dal 21 giugno al 15 luglio |
15 settembre | dichiarazioni presentate dal 16 luglio al 31 agosto |
30 settembre | dichiarazioni presentate dal 1° al 30 settembre |
Nell’allegato di seguito il modello CU Ordinario 2022:
Le istruzioni per la modalità di consegna delle buste contenenti la scheda per la scelta dell’otto per mille, del cinque per mille e del due per mille saranno stabilite con apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
Bonus Renzi in CU 2022: le istruzioni
Rispetto allo scorso anno, cambiano le regole per indicare l’importo del trattamento integrativo erogato, così come la modalità di recupero delle somme non spettanti.
La certificazione unica 2022 fa riferimento al 2021, quindi vanno prese in considerazione le regole in vigore fino al 31 dicembre 2021. Fino allo scorso anno, il bonus Renzi veniva percepito in due modi diversi in base al reddito:
- 100 euro in busta paga fino a 28.000 euro;
- detrazione decrescente all’aumentare del reddito fino a 40.000 euro.
L’importo massimo spettante quindi è 1.200 euro per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021. Nella CU 2022 il trattamento integrativo va indicato nella sezione “detrazione e crediti”, compilando i punti da 390 a 403.
I codici da indicare sono 1 e 2:
- codice 1 se il sostituto d’imposta ha riconosciuto al dipendente il bonus Renzi e lo ha erogato tutto o in parte;
- codice 2 se il sostituto d’imposta:
- non ha riconosciuto al dipendente il trattamento integrativo;
- ha riconosciuto ma non lo ha erogato (nemmeno in parte).
Nel punto 391 va indicato l’importo del trattamento integrativo erogato, e nel punto 392 quello riconosciuto dal datore di lavoro ma non erogato.
Ulteriori chiarimenti in merito all’ultimo punto sono arrivati con la circolare n. 4 del 18 febbraio. Se il bonus Renzi risulta non spettante, i sostituti d’imposta provvedono al recupero relativo importo.
Se l’importo supera 60 euro, il recupero viene effettuato in otto rate di pari ammontare a partire dalla prima retribuzione che tiene conto degli effetti del conguaglio.
I codici CU per i forfettari
Anche i contribuenti titolari di partita Iva in regime dei minimi o forfettario sono tenuti a presentare la certificazione unica 2022.
La scadenza per la trasmissione dell’ex modello Cud segue il calendario ordinario, quindi entro il 16 marzo va consegnata al lavoratore, ma nel caso delle partite Iva in regime dei minimi o forfettario è opzionale, ed entro il 31 ottobre va inviata all’Agenzia delle entrate, poiché viene applicato lo stesso termine ultimo del modello 770.
Bisogna fare attenzione al codice da inserire, visto che quest’anno ci sono delle sostituzioni:
- il codice 21 sostituisce il codice 7 e va usato in caso di erogazione di altri redditi non soggetti a ritenuta;
- il codice 22, ex codice 8, si usa per indicare erogazione di redditi esenti ovvero di somme che non costituiscono reddito;
- il codice 24 sostituisce il codice 12 e va utilizzato per i compensi, non assoggettati a ritenuta d’acconto, corrisposti ai soggetti in regime forfetario di cui all’articolo 1, della L. 190/2014.
Inoltre, sono stati introdotti i codici 13 e 14 da utilizzare nel caso di somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (rispettivamente, il 50% o il 90% dell’ammontare erogato), in relazione ai lavoratori autonomi impatriati che sono rientrati in Italia dall’estero prima del 30 aprile 2019 e che hanno esercitato l’opzione di estendere il beneficio per ulteriori cinque periodi d’imposta.
Cosa cambia per gli affitti brevi
Fino al 2021 l’immobile oggetto di locazione breve veniva identificato con l’indirizzo dell’immobile stesso. Nella CU del 2022, invece, sono stati inseriti i punti da 14 a 18 per indicare i dati catastali:
- sezione;
- foglio;
- particella;
- subalterno degli immobili.
Attenzione: nelle istruzioni fornite dall’Agenzia delle entrate viene chiarito che l’indicazione di questi dati rimane facoltativa, tuttavia è bene segnalare questa novità.
Per locazione breve, lo ricordiamo, si intendono i contratti d’affitto fino a 30 giorni.
Cosa inviare all’Agenzia delle entrate?
Il flusso telematico da inviare all’Agenzia si compone:
- Frontespizio nel quale vengono riportate le informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati del sostituto, ai dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, alla firma della comunicazione e all’impegno alla presentazione telematica;
- Quadro CT nel quale vengono riportate le informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modelli 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate;
- Certificazione Unica 2022 nella quale vengono riportati i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i dati fiscali relativi alle certificazioni dei redditi relativi alle locazioni brevi.
Novità nella CU 2022
Tante le novità contenuta nella certificazione unica 2022. Tra queste, trovano spazio nel modello:
- l’aumento a 609,50 euro della riduzione dell’imposta a favore del personale dipendente del “comparto sicurezza”;
- le nuove agevolazioni previste per il TFR in caso di cooperative costituite da lavoratori provenienti da aziende in difficoltà e per le prestazioni dei Fondi di solidarietà bilaterale del credito ordinario, cooperativo e della società Poste italiane Spa;
- l’indicazione della liquidazione anticipata della Nuova assicurazione sociale per l’impiego (NASPI).
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