Certificato di malattia, cambia la decorrenza. Le novità Inps spiegate

Simone Micocci

8 Settembre 2026 - 11:32

Nuove regole per i certificati di malattia: possono essere retroattivi. Ecco le ultime novità spiegate dall’Inps.

Certificato di malattia, cambia la decorrenza. Le novità Inps spiegate

Ci sono importanti novità per le assenze per malattia. Come ufficializzato dall’Inps, da settembre, infatti, sono entrate in vigore nuove regole sulla retroattività del certificato telematico.

La data di inizio della malattia è determinante: da questa si calcola il periodo di carenza, ossia i primi tre giorni non coperti dall’indennità di malattia dell’Inps, e di conseguenza anche la decorrenza del periodo indennizzato.

Può capitare, però, che per un motivo o per un altro il lavoratore non riesca a farsi visitare dal medico nello stesso giorno in cui compaiono i primi sintomi. Fino a oggi, in questi casi, la malattia poteva essere riconosciuta a partire dal giorno precedente al rilascio del certificato solamente quando il medico effettuava una visita domiciliare.

In poche parole, immaginiamo che il lavoratore si ammali il martedì e ne dia subito comunicazione al datore di lavoro, adempimento che resta fondamentale anche in assenza del certificato. Il giorno successivo il medico effettua la visita domiciliare, e una volta accertato lo stato di malattia compila il certificato indicando come data di inizio il martedì. In questo caso, martedì, mercoledì e giovedì costituiscono il periodo di carenza e possono essere retribuiti dal datore di lavoro secondo quanto previsto dal contratto collettivo applicato, mentre da venerdì decorre l’indennità di malattia a carico dell’Inps.

Adesso, con la pubblicazione della circolare n. 92 del 2026, cambiano le regole sulla decorrenza del certificato di malattia e si amplia la possibilità di ottenere il riconoscimento del giorno precedente. Come vedremo di seguito, infatti, la retroattività di un giorno sarà ammessa anche quando la visita viene effettuata nell’ambulatorio del medico, seppure nel rispetto di alcune precise condizioni.

Come cambia la retroattività del certificato medico da settembre 2026

La novità introdotta dalla circolare n. 92 si applica ai certificati di malattia redatti a partire dalla data di pubblicazione, quindi dal 4 settembre 2026. In poche parole, il lavoratore avrà un margine di tempo in più per rivolgersi al medico, senza rischiare di perdere la tutela del primo giorno di assenza soltanto perché la visita viene effettuata in ambulatorio il giorno successivo.

Come si legge nella circolare:

“La tutela previdenziale della malattia è riconosciuta per il giorno immediatamente precedente alla redazione del certificato medico anche nel caso di visita ambulatoriale”.

Non bisogna però dimenticare che il lavoratore ha comunque l’obbligo di avvisare tempestivamente il datore di lavoro dell’assenza, rispettando le modalità e i termini previsti dal contratto collettivo applicato.

Pertanto, con le novità introdotte dall’Inps, il certificato di malattia potrà avere una decorrenza retroattiva di un giorno sia in caso di visita domiciliare che quando il lavoratore si reca nell’ambulatorio del medico curante.

Come anticipato, questa possibilità incide sul periodo di carenza, anticipando di una giornata l’inizio dell’indennità di malattia a carico dell’Inps. Può inoltre riflettersi su altri aspetti, come il periodo massimo assistibile e il periodo di comporto, ossia il termine oltre il quale il datore di lavoro può licenziare il dipendente assente per malattia, secondo quanto previsto dal contratto collettivo applicato.

Le conseguenze per le visite fiscali

Una tale novità può incidere anche sulle visite fiscali. Fermo restando che il datore di lavoro può richiedere il controllo già dal primo giorno di assenza per malattia, il lavoratore deve rispettare le fasce di reperibilità fin dalla giornata indicata come inizio dell’evento.

Ciò vale anche quando il certificato viene redatto solamente il giorno successivo.

Immaginiamo, ad esempio, che il dipendente si assenti lunedì, comunichi immediatamente la malattia al datore di lavoro e venga visitato nell’ambulatorio del medico martedì. Se il certificato decorre da lunedì, anche quella giornata rientra a tutti gli effetti nel periodo di malattia.

Di conseguenza, qualora il datore di lavoro abbia richiesto una visita fiscale già per il lunedì, il dipendente deve farsi trovare all’indirizzo di reperibilità comunicato. Il fatto che il certificato venga materialmente trasmesso il giorno seguente non giustifica l’eventuale assenza al controllo.

In mancanza di una valida giustificazione, il lavoratore rischia le sanzioni previste, a partire dalla perdita totale o parziale dell’indennità di malattia, oltre alle eventuali conseguenze disciplinari stabilite dal contratto collettivo.

Certificato retroattivo, i limiti

Attenzione, però, perché la circolare Inps prevede alcune limitazioni.

Innanzitutto, viene chiarito che la retroattività è circoscritta a una sola giornata: pertanto, il lavoratore può farsi visitare in ambulatorio al massimo il giorno successivo a quello in cui è iniziata la malattia.

Pertanto, se nel campo “Dichiara di essere ammalato dal…” viene indicata una data anteriore di oltre un giorno rispetto a quella della visita, la retroattività non viene riconosciuta e la tutela previdenziale decorre solamente dal giorno di rilascio del certificato.

C’è poi da considerare la coincidenza con il fine settimana e con i giorni festivi. Nel dettaglio, l’Inps spiega che la retroattività è esclusa quando il giorno immediatamente precedente al rilascio del certificato cade di sabato, di domenica oppure coincide con un giorno festivo infrasettimanale.

In queste giornate, infatti, il lavoratore deve rivolgersi al servizio di continuità assistenziale, ossia alla guardia medica. Ad esempio, chi si ammala di domenica e si reca dal proprio medico il lunedì non può ottenere un certificato con decorrenza dal giorno precedente: per coprire anche la domenica avrebbe dovuto rivolgersi alla continuità assistenziale.

Le stesse limitazioni valgono anche per i certificati che attestano la continuazione o la ricaduta della malattia.