Cassa integrazione: spostato il termine del 3 luglio per l’anticipo. Circolare ministero

Teresa Maddonni

3 Luglio 2020 - 09:57

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Cassa integrazione: spostato il termine del 3 luglio per l’anticipo del 40% da richiedere all’INPS per il pagamento diretto del trattamento. A fare chiarezza la circolare n.11 del 1° luglio del ministero del Lavoro.

Cassa integrazione: spostato il termine del 3 luglio per l’anticipo. Circolare ministero

Cassa integrazione: spostato il termine del 3 luglio per richiedere l’anticipo del 40% e pagamento diretto da parte dell’INPS per CIGO, assegno ordinario e CIG in deroga.

A confermare il superamento del termine del 3 luglio come indicato dal decreto n.52/2020 del 16 giugno e dalla circolare INPS n.78 del 27 giugno e che risulta pertanto ordinatorio è la circolare del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n.11 del 1° luglio 2020.

Ricordiamo che l’anticipo della cassa integrazione del 40% con pagamento diretto da parte dell’INPS è stato pensato e introdotto con il decreto Rilancio per semplificare il processo di richiesta del trattamento specie per quanto concerne la CIG in deroga (la circolare del ministero, lo diciamo per chiarezza, a differenza del decreto n.52/2020 e della circolare INPS fa riferimento solo alla CIGD).

Stiamo parlando nel dettaglio della richiesta di cassa integrazione delle ulteriori settimane di proroga introdotte dal Rilancio stesso (cinque più quattro) per un totale di diciotto settimane di indennità.

Vediamo nel dettaglio cosa dice la circolare del ministero del Lavoro sul termine del 3 luglio 2020 per la richiesta della cassa integrazione che viene quindi spostato.

Cassa integrazione: termine 3 luglio spostato nella circolare del mistero

Per richiedere la cassa integrazione e in particolare l’anticipo a INPS il termine del 3 luglio 2020 viene spostato come da circolare del ministero del Lavoro.

La cassa integrazione può essere richiesta per le ulteriori nove settimane (cinque più quattro) previste dal decreto Rilancio solo dopo aver fruito totalmente delle prime nove introdotte dal Cura Italia.

Per le ulteriori cinque settimane di cassa integrazione la richiesta può essere fatta direttamente a INPS - una rivoluzione per le CIG in deroga che non dovranno più passare per le Regioni se non per le prime nove - e allo stesso Istituto anche per CIGO e assegno ordinario può essere richiesto l’anticipo del 40% della somma che lo stesso si impegna a liquidare entro quindici giorni.

Il decreto n-52/2020 del 16 giugno in vigore dal 17 - che prevede tra le altre cose la possibilità per tutti di richiedere le ulteriori quattro settimane di cassa integrazione anche per periodi antecedenti al 1° settembre - introduce il termine del 3 luglio per la richiesta di anticipo della cassa integrazione per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che abbiano avuto inizio prima del 18 giugno, termine che tuttavia viene spostato. Andando alla circolare del ministero del Lavoro del 1° luglio e che alleghiamo di seguito, leggiamo con chiarezza che:

“Le istanze sono presentate dai datori di lavoro entro i seguenti termini: a) a decorrere dal 18 giugno 2020, ai fini della richiesta dell’anticipazione di pagamento del trattamento, l’istanza è presentata all’INPS entro il quindicesimo giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività. ”

Fin qui tutto chiaro dal momento che il riferimento riguarda i periodi successivi al 18 giugno. La lettera a) continua:

“Se il periodo di sospensione o di riduzione ha avuto inizio prima del 18 giugno 2020, l’istanza è presentata entro il quindicesimo giorno successivo alla medesima data (ovvero entro il 3 luglio 2020).”

È tuttavia la lettera b) seguente che chiarisce come il termine suddetto del 3 luglio per chiedere l’anticipo della cassa integrazione per periodi precedenti al 18 giugno sia ordinatorio e non perentorio:

“b) in tutti i casi in cui l’istanza non sia trasmessa entro i suddetti termini, la medesima è comunque presentata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività. In sede di prima applicazione, tale termine è spostato al trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore del decreto legge n. 52 del 2020 (ossia termine del 17 luglio 2020), se tale ultima data è posteriore a quella innanzi indicata

Il nuovo termine è quindi quello del 17 luglio. La circolare del ministero del Lavoro sulla cassa integrazione e in particolare l’anticipo viene a fare chiarezza finalmente su un sistema tanto intricato di date reso ancora più nebuloso dalle varie comunicazioni dell’INPS.

Circolare n.11 del 1° luglio 2020 del ministero del Lavoro
Termini per presentare la domanda di cassa integrazione COVID-19. Chiarimenti del ministero del Lavoro.

Cassa integrazione: altri termini per la domanda

Dicevamo che la cassa integrazione così come è stata pensata arriva a caratterizzarsi come una matassa aggrovigliata di date e termini per la domanda nella quale è difficile destreggiarsi. Pertanto la circolare del ministero cerca di dare un ordine alle varie scadenze per la cassa integrazione. I termini quindi sono:

  • per l’anticipo del 40% della cassa integrazione per periodi precedenti al 18 giugno 2020 il termine per la domanda è il 3 luglio o anche in definitiva il 17 luglio 2020 ( se questa è posteriore alla data riferita alla fine del mese successivo in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa);
  • per l’anticipo del 40% della cassa integrazione per periodi successivi al 18 giugno 2020 il termine per la domanda è il quindicesimo giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività;
  • il termine del 17 luglio è fissato anche per la presentazione delle domande di cassa integrazione, in sede di prima applicazione, se tale termine è posteriore alla fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa;
  • per le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 il termine è fissato a pena di decadenza al 15 luglio 2020;
  • indipendentemente dal periodo di riferimento i datori di lavoro che hanno commesso errori od omissioni nella domanda presentata possono correggere la stessa entro trenta giorni dalla comunicazione dell’errore nella precedente istanza da parte dell’amministrazione di riferimento, a pena di decadenza. La predetta presentazione della domanda, nella modalità corretta, è considerata comunque tempestiva se presentata entro il 17 luglio 2020.

Le prossime date dunque che i datori di lavoro devono tener presente per richiedere la cassa integrazione con anticipo del 40% o meno sono quelle del 15 luglio e del 17 a seconda dei singoli casi.

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