Cassa integrazione partite IVA, riesame domanda respinta in scadenza il 12 ottobre

Rosaria Imparato

11/10/2021

11/10/2021 - 14:55

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Le partite IVA che hanno richiesto l’ISCRO possono chiedere il riesame della domanda entro la scadenza del 12 ottobre: la procedura INPS.

Cassa integrazione partite IVA, riesame domanda respinta in scadenza il 12 ottobre

Cosa fare in caso di domanda ISCRO respinta? Le partite IVA che hanno presentato istanza per la cassa integrazione possono scegliere tra due strade: il riesame e il ricorso.

La procedura per il riesame è descritta nel messaggio INPS n. 3180 del 22 settembre. Il documento specifica che il termine per proporre il riesame della propria situazione è di 20 giorni dalla pubblicazione del messaggio: questo significa che la scadenza è il 12 ottobre.

La domanda per l’ISCRO si può presentare fino al 31 ottobre, ma la procedura per il riesame è stata resa nota solo col messaggio del 22 settembre.

Per il ricorso, invece, si devono seguire le istruzioni descritte dalla circolare n.94/2021

Cassa integrazione partite IVA: cosa fare in caso di domanda respinta? Riesame o ricorso

Cosa fare in caso di domanda per l’ISCRO respinta? Le istruzioni per chiedere il riesame si trovano nel messaggio INPS n. 3180 del 22 settembre 2021. Il termine per proporre il riesame è di 20 giorni, tuttavia il messaggio INPS in oggetto definisce la scadenza come “non perentoria”.

I 20 giorni si iniziano a contare dal 22 settembre, giorno di pubblicazione del messaggio, o dalla notifica del provvedimento di reiezione. Trascorso tale periodo di tempo, se il titolare di partita IVA interessato non ha prodotto la documentazione necessaria, la domanda si intende definitivamente respinta.

In questo caso, qualora ci fossero le condizioni per procedere, si può proporre il ricorso amministrativo previsto dalla circolare n. 94/2021 entro 90 giorni dal ricevimento del provvedimento amministrativo:

  • direttamente dal cittadino online, utilizzando la procedura disponibile nel sito www.inps.it, seguendo il percorso: “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Ricorsi online”;
  • tramite gli Istituti di patronato e gli intermediari autorizzati dall’Istituto, attraverso i loro servizi telematici.

Domanda ISCRO respinta, riesame in 20 giorni: documenti e procedura INPS

Nel caso di riesame della propria domanda, il titolare di partita IVA deve seguire la procedura disponibile nella stessa sezione del sito INPS in cui è stata presentata la domanda, denominata “Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (ISCRO)”:

  • una volta effettuato l’accesso, l’applicazione mostrerà in evidenza nella sezione “Le mie ultime domande” l’istanza di indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa con il riepilogo delle informazioni principali;
  • in questa sezione si vedono anche le domande con esito negativo, per le quali è possibile usare il tasto “Richiedi riesame”.

La funzionalità che consente di richiedere il riesame è accessibile anche visualizzando i dettagli della domanda a partire dalla sezione “Le mie richieste”, disponibile nel menu di sinistra.

Tramite i dettagli della domanda è inoltre possibile:

  • visualizzare i dati trasmessi in fase di presentazione dell’istanza di prestazione;
  • accedere ai motivi di reiezione della domanda;
  • monitorare lo stato di lavorazione della domanda di riesame;
  • scaricare tutte le ricevute e i provvedimenti;
  • monitorare lo stato degli eventuali pagamenti.

Una volta attivata la funzione per la richiesta di riesame, l’INPS chiede all’utente le motivazioni che hanno portato alla richiesta di riesame. Il contribuente può allegare eventuali documenti a supporto della sua richiesta.

A questo punto basta cliccare su “Presenta richiesta di riesame” per trasmettere la domanda, e sarà possibile accedere alla ricevuta con il numero di protocollo.

Tutti i dettagli nel messaggio INPS n. 3180 del 22 settembre 2021.

Messaggio INPS n. 3180 del 22 settembre 2021
Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO) prevista dall’articolo 1, commi da 386 a 400, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Presentazione della domanda di riesame

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