Cigo: nuove modalità di presentazione delle domande

Giuseppe Guarasci

19 Luglio 2016 - 09:19

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Nuovo messaggio dell’INPS illustra le nuove modalità di presentazione delle domande per la cassa integrazione guadagni ordinaria

Cigo: nuove modalità di presentazione delle domande

L’INPS, con il Messaggio n. 2908 dell’1 luglio 2016, ha fornito le prime indicazioni concernenti le modalità di presentazione delle domande e di avvio dell’istruttoria della cassa integrazione guadagni ordinaria o più semplicemente CIGO.
La data che sancisce la distinzione tra la vecchia e la nuova disciplina è stata riconosciuta nel 29 gennaio 2016. Quindi, per le domande presentate a decorrere dalla predetta data, non corredate dalla relazione tecnica che adesso è stata resa obbligatoria nelle forme previste dall’apposito Decreto, le aziende dovranno procedere all’integrazione documentale.
Mentre per le domande presentate prima del 29 giugno 2016, le strutture territorialmente competenti, in sede di istruttoria, dovranno osservare i criteri di esame ed inoltre, dovranno richiedere l’esibizione della documentazione di corredo come nelle prassi amministrative presenti con il precedente procedimento concessorio, gestito dalle Commissioni Provinciali.

Ecco i principali dettagli relative alle nuove modalità di presentazione della cassa integrazione guadagni ordinaria.

Cigo: i recenti riferimenti normativi

Il D.Lgs. n. 148/2015, che ha riordinato a decorrere dal 24 settembre 2015 la normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, all’art. 16 ha stabilito che la concessione della CIGO è rimessa alla Sede INPS territorialmente competente.
Inoltre, il comma 2 del predetto articolato affidava al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il compito di adottare entro 60 gg dall’entrata in vigore del D.Lgs. n. 148/2015, il Decreto che definisce i criteri di esame delle domande di concessione.

Il relativo D.M., sebbene con diversi mesi di ritardo, è stato adottato il 15 aprile 2016 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 giugno 2016. Il D.M. n. 95442 del 15 aprile 2016 Con D.M. (Lavoro) n. 95442 del 15 aprile 2016, adottato ai sensi dell’articolo 16, co. 2, del Decreto Legislativo n. 148/2015, sono stati definiti i criteri per l’approvazione dei programmi di cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO).

Cigo: il nuovo procedimento di concessione

La nuova procedura della CIGO si esplica nei seguenti punti salienti:

  • Competenza esclusiva delle sedi INPS riguardo la concessione della prestazione con la corrispondente soppressione delle Commissioni provinciali CIGO;
  • individuazione di criteri univoci e standardizzati per la valutazione delle domande;
  • obbligo a carico delle aziende richiedenti di una relazione tecnica dettagliata, resa come dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, che fornisca gli elementi probatori indispensabili per la concessione;
  • facoltà in capo all’INPS di un supplemento istruttorio con richiesta di integrazione della documentazione ai fini procedimentali.

Sicuramente tra le novità principali, a norma dell’art. 11 del D.Lgs. n. 148/2015, spicca il fatto che dal 1° gennaio 2016 la CIGO è concessa dalla sede INPS territorialmente, nel dettaglio, questo avviene in caso di:

  • situazioni aziendali dovute a eventi transitorie non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali;
  • situazioni temporanee di mercato.

Si tratta, dunque, di eventi nei quali è prevedibile, al momento della presentazione della domanda di CIGO, che l’impresa riprenda la normale attività lavorativa.
Rimane fermo il fatto che le integrazioni salariali ordinarie erano e rimangono un istituto al quale si può ricorrere per crisi di breve durata e di natura transitoria.
Per quanto riguarda la fase dell’esame delle domande per accedere alla CIGO invece, l’impresa dovrà redigere una relazione nella quale occorre indicare dettagliatamente:

  • le ragioni che hanno determinato la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa;
  • gli elementi oggettivi sulla base dei quali si dimostra che l’impresa continua ad operare sul mercato.

Per dare evidenza di questo ultimo punto, è possibile allegare la documentazione sulla solidità finanziaria dell’impresa o la documentazione tecnica concernente la situazione temporanea di crisi del settore, le nuove acquisizione di ordini o la partecipazione qualificata a gare di appalto, l’analisi delle ciclicità delle crisi e la CIGO già concessa.
La relazione tecnica dettagliata dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’azienda o dal suo delegato e successivamente dovrà essere inviata, in forma telematica, all’INPS.

L’Istituto dovrà valutare gli elementi negativi della singola impresa relativi al contesto economico-produttivo in cui essa opera, con particolare riguardo riferimento al momento in cui la ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa, senza tener conto di cosa invece accade durante il periodo nel quale l’impresa ha chiesto la CIGO.
Nel procedimento di concessione poi, alla Sede territoriale competente INPS, viene riconosciuta la possibilità di avviare una specifica richiesta di integrazione di dati e/o notizie.

Tali comunicazioni con le aziende dovranno avvenire tramite PEC o cassetto bidirezionale. La mancata risposta a tali richieste entro 15 giorni costituirà un ulteriore indice di valutazione da evidenziare nella stesura della motivazione del provvedimento di reiezione.

Cigo: cumulabilità e decorrenza

Nell’art. 10 del D.M. viene specificato che la CIGO può essere concessa anche alle unità produttive che hanno in corso una riduzione dell’orario di lavoro a seguito di stipula di contratto di solidarietà.
A tal fine, però, è necessario che si manifestino due condizioni precise:

  • il trattamento salariale integrativo si riferisca a lavoratori diversi;
  • il trattamento salariale integrativo non abbia una durata superiore a tre mesi, fatta salva l’ipotesi di eventi oggettivamente non evitabili.

Nelle unità produttive interessate sia da CIGO che da CIGS, ai fini del computo della durata massima complessiva di 24 mesi, le giornate in cui vi è coesistenza tra CIGO e CIGS per contratto di solidarietà sono computate per intero e come giornate di CIGO.
Infine per quanto riguarda la decorrenza l’INPS ha precisato che le nuove disposizioni riguardanti le domande di concessione di CIGO si applicano dal 29 giugno 2016.
Per le domande presentate dal 29 giugno non corredate dalla relazione tecnica, obbligatoria nelle forme previste dal decreto ministeriale citato, le aziende dovranno procedere all’integrazione documentale.

Diversamente, per le domande presentate prima del 29 giugno 2016, le Strutture territorialmente competenti, in sede di istruttoria, continuano ad osservare i criteri di esame ed a chiedere l’esibizione della documentazione di corredo come nelle prassi amministrative presenti con il precedente procedimento concessorio, gestito dalle Commissioni Provinciali.

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