Cassa integrazione, domanda INPS al via: causale Covid-19 nazionale per la Cigo

Anna Maria D’Andrea

24/03/2020

25/10/2022 - 12:00

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Cassa integrazione, al via la domanda INPS per la Cigo (cassa integrazione guadagni ordinaria) e per l’assegno ordinario: il messaggio n. 1321 del 23 marzo 2020 istituisce la causale Covid-19 nazionale.

Cassa integrazione, domanda INPS al via: causale Covid-19 nazionale per la Cigo

Cassa integrazione, domanda INPS con causale Covid-19 nazionale: arrivano le prime istruzioni operative per l’accesso alla Cigo.

In attesa della circolare con le istruzioni amministrative, il messaggio INPS n. 1321 del 23 marzo 2020 fornisce le indicazioni sulle modalità di presentazione delle domande di cassa integrazione e assegno ordinario.

La causale Covid-19 nazionale viene istituita dall’INPS in considerazione delle novità introdotte dal Decreto Cura Italia. La domanda per la cassa integrazione ordinaria potrà essere presentata entro il quarto mese successivo a quello di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

Cassa integrazione, domanda INPS al via: causale Covid-19 nazionale per la Cigo

Derogando dalle regole ordinarie, le domande per la cassa integrazione ordinaria e per l’assegno ordinario potranno essere inviate in modalità telematica all’INPS entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa (art. 19, comma. 2, del D.L. n. 18/2020).

Questo è il primo chiarimento contenuto nel messaggio 1321 pubblicato dall’INPS sulla Cigo e assegno ordinario, ammortizzatori sociali per i quali è stata istituita la causale Covid-19 nazionale.

Messaggio INPS numero 1321 del 23 marzo 2020
Modalità di presentazione delle domande di CIGO e di assegno ordinario dei Fondi di solidarietà ai sensi degli articoli 19, 20 e 21 del decreto-legge n. 18/2020. Nuova causale “COVID-19 nazionale”

Secondo quanto previsto dal Decreto Cura Italia, l’assegno ordinario verrà riconosciuto anche ai datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti.

Riguardo alla scadenza per inviare domanda INPS, viene specificato che:

“per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa iniziati nel periodo ricompreso tra la data del 23 febbraio 2020 e la data di pubblicazione del presente messaggio, il dies a quo coincide con la predetta data di pubblicazione.”

Il periodo intercorrente tra la data del 23 febbraio 2020 ed il 23 marzo, data di pubblicazione del messaggio INPS è quindi neutralizzato ai fini della decorrenza del termine di quattro mesi.

Per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa verificatisi dal 24 marzo, la decorrenza del termine di presentazione della domanda di cassa integrazione ordinaria seguirà le regole ordinarie e, pertanto, è individuata nella data di inizio dell’evento di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

Domanda cassa integrazione e assegno ordinario: le istruzioni dell’INPS nel messaggio del 23 marzo 2020

Le domande per accedere alla cassa integrazione e all’assegno ordinario sono disponibili nel portale INPS, www.inps.it, nei Servizi online accessibili per la tipologia di utente “Aziende, consulenti e professionisti”, alla voce “Servizi per aziende e consulenti”, opzione “CIG e Fondi di solidarietà”.

La domanda è altresì disponibile nel portale “Servizi per le aziende ed i consulenti”.

Con l’inserimento della scheda causale, l’indicazione di quella appositamente istituita per l’emergenza coronavirus (Covid-19 nazionale) si verrà esonerati dall’allegazione dei documenti richiesti in via ordinaria, ad eccezione dell’indicazione dell’elenco dei lavoratori beneficiari.

Per quanto riguarda invece il trattamento di integrazione salariale ordinario, nella relativa domanda dovrà essere selezionata la causale “COVID-19 nazionale” ed allegato l’elenco dei lavoratori beneficiari.

Cassa integrazione: dall’INPS il riepilogo delle novità del DL Cura Italia

Il messaggio INPS del 23 marzo 2020 fornisce inoltre un utile riepilogo delle novità introdotte con il Decreto Cura Italia sulla cassa di integrazione ordinaria, che riportiamo di seguito:

  • le domande di prestazione di CIGO e di assegno ordinario possono essere presentate per una durata massima di 9 settimane, comprese nel periodo che va dal 23 febbraio al 31 agosto 2020;
  • detto periodo non sarà inserito nel computo del biennio mobile né del quinquennio mobile di cui al D.lgs n. 148/2015;
  • il periodo non è conteggiato ai fini del calcolo del limite di 1/3 delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile;
  • per i lavoratori interessati dall’evento non viene valutata l’anzianità lavorativa, bensì devono risultare in forza presso l’azienda richiedente alla data del 23 febbraio 2020;
  • non deve essere compilata la relazione tecnica di cui all’articolo 2, comma 1, del D.M. n. 95442/2016, né allegata la scheda causale né altre dichiarazioni, fatta eccezione per l’elenco dei lavoratori beneficiari della prestazione;
  • il termine per presentare le domande è fissato alla fine del quarto mese successivo all’inizio della sospensione/riduzione dell’attività lavorativa, fermo restando che per gli eventi di sospensione/riduzione dell’attività lavorativa ricadenti nel periodo neutralizzato (cfr. precedente paragrafo 2), il dies a quo decorre dalla data di pubblicazione del presente messaggio;
  • non è dovuto il contributo addizionale.

Per i datori di lavoro che hanno in corso un’autorizzazione di CIGO o assegno ordinario, e per coloro che hanno presentato domanda ma non hanno ancora utilizzato la prestazione, è prevista la possibilità di rifare domanda con causale Covid-19 nazionale.

Il passaggio alla cassa integrazione ordinaria prevista per l’emergenza coronavirus sarà ammessa anche per periodi già autorizzati o per periodi oggetto di domande già presentate e non ancora definite.

In caso di concessione, l’Istituto provvederà ad annullare d’ufficio le precedenti autorizzazioni o le precedenti domande relativamente ai periodi sovrapposti.

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