Cassa integrazione, novità DL cura Italia: assegno ordinario e in deroga per tutti

Anna Maria D’Andrea

18/03/2020

17/05/2021 - 17:10

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Cassa integrazione ordinaria, straordinaria ed in deroga: il Decreto Cura Italia pubblicato il 17 marzo 2020 conferma le novità in arrivo per imprese e lavoratori dipendenti. Gli ammortizzatori sociali vengono estesi a tutte le aziende, anche con un solo dipendente.

Cassa integrazione, novità DL cura Italia: assegno ordinario e in deroga per tutti

Cassa integrazione per tutte le imprese, anche quelle con un solo dipendente: il Decreto Cura Italia conferma l’estensione degli ammortizzatori sociali per l’emergenza coronavirus.

La durata della cassa integrazione è fissata in 9 settimane, decorrenti dal 23 febbraio 2020. Si potranno utilizzare gli ammortizzatori sociali fino al mese di agosto 2020, ma le coperture economiche sono attualmente previste fino al termine di 30 aprile.

Si rende quindi necessario un lavoro in itinere per il finanziamento della cassa integrazione. Quel che è certo è che tutte le imprese potranno accedere agli ammortizzatori sociali nel caso di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per l’emergenza coronavirus.

Una causale unica denominata emergenza Covid-19 verrà istituita per le domande INPS, e nessun lavoratore perderà il lavoro o lo stipendio a causa della crisi sanitaria.

Anche le piccole imprese escluse dalla CIGO e della CIGS potranno accedere alla cassa integrazione in deroga ed il pagamento dell’indennità al dipendente, pari all’80% della retribuzione ordinaria, sarà effettuato direttamente dall’INPS.

L’estensione della cassa integrazione è una delle novità più importanti in materia di lavoro all’interno del decreto economico cura Italia per l’emergenza coronavirus.

A spiegare requisiti, durata dell’indennità INPS e modalità di accesso è il DL anti Covid-19. Il testo definitivo approvato dal Governo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 2020.

Potranno accedere alla cassa integrazione ordinaria ed in deroga i datori di lavoro che hanno sospeso o ridotto l’attività lavorativa a seguito dell’emergenza epidemiologica da coronavirus.

Le aziende potranno sospendere la cassa integrazione straordinaria ed accedere all’assegno ordinario, nel rispetto della durata massima di 9 settimane.

Cassa integrazione, novità DL cura Italia: assegno ordinario e in deroga per tutti

Sono diverse le novità in materia di lavoro previste dal decreto economico per il coronavirus, il DL n. 18 del 17 marzo 2020. In materia di ammortizzatori sociali e cassa integrazione il DL anti Covid-19 agisce su più fronti:

  • introduzione di norme speciali in materia di cassa integrazione ordinaria;
  • trattamento ordinario di cassa integrazione per le aziende che si trovano già in CIGS;
  • nuove disposizione per la cassa integrazione in deroga.

La ratio delle misure contenute nel decreto salva economia emanato in considerazione dell’emergenza coronavirus è di tutelare gli stipendi dei lavoratori di aziende che sono state costrette a chiudere o rallentare la propria attività.

Come comunicato dal Governo, la cassa integrazione in deroga viene estesa all’intero territorio nazionale, a tutti i dipendenti, di tutti i settori produttivi.

I datori di lavoro, comprese le aziende con meno di 5 dipendenti, che sospendono o riducono l’attività a seguito dell’emergenza epidemiologica, possono ricorrere alla cassa integrazione guadagni in deroga con la nuova causale “COVID-19” per la durata massima di 9 settimane. Tale possibilità viene estesa anche alle imprese che già beneficiano della cassa integrazione straordinaria.

La possibilità di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19” è esteso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti.

In sintesi:

  • le aziende con meno di 5 dipendenti potranno accedere alla cassa integrazione in deroga;
  • le aziende con più di 5 dipendenti potranno accedere al Fondo di Integrazione salariale e, in caso di esaurimento dei fondi del FIS, transiteranno alla cassa in deroga.

Cassa integrazione ordinaria, novità decreto economico coronavirus: 9 settimane di ammortizzatori sociali per le imprese

Dopo una sintesi operativa delle novità introdotte, analizziamo di seguito cosa prevede il decreto Cura Italia.

Sarà pari ad un massimo di 9 settimane e comunque fino al mese di agosto 2020 la durata della cassa integrazione ordinaria per i datori di lavoro che hanno sospeso o ridotto l’attività lavorativa a causa del coronavirus. Il pagamento dell’assegno ai lavoratori sarà effettuato direttamente dall’INPS.

La cassa integrazione ordinaria, ricordiamo, riguarda le imprese appartenenti al settore dell’edilizia e dell’industria e ai lavoratori è garantita la corresponsione di un’indennità pari al 100% della retribuzione.

La domanda di cassa integrazione ordinaria o di accesso all’assegno ordinario potrà essere presentata con causale emergenza Covid-19, per tutte le riduzioni o sospensioni lavorative decorrenti dal 23 febbraio 2020. Verosimilmente l’INPS estenderà le istruzioni operative già fornite per i comuni della zona rossa.

Per la CIGO sono stati stanziati 1.347,1 milioni di euro per l’anno 2020. L’accesso agli ammortizzatori sociali per le imprese danneggiate dal coronavirus non sarà subordinato al rispetto dei limiti previsti in via ordinaria e sarà semplificata la procedura, fermo restando gli obblighi di “informazione, consultazione e l’esame congiunto che possono essere svolti in via telematica”.

L’assegno ordinario è concesso per i periodi intercorrenti tra il 23 febbraio 2020 e fino al mese di agosto 2020 anche ai lavoratori dipendenti di datori di lavoro iscritti al FIS che occupano mediamente più di 5 dipendenti.

Cassa integrazione, assegno ordinario per le aziende in CIGS: cosa prevede il DL anti coronavirus

Le aziende che al 23 febbraio 2020 si trovavano in cassa integrazione straordinaria potranno fare domanda di concessione dell’assegno ordinario, anche in questo caso per una durata massima di 9 settimane.

Si ricorda che la cassa integrazione straordinaria riguarda le aziende dei seguenti settori:

  • imprese industriali, comprese quelle edili e affini;
  • imprese artigiane che procedono alla sospensione dei lavoratori in conseguenza di sospensioni o riduzioni dell’attività dell’impresa che esercita l’influsso gestionale prevalente;
  • imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione, che subiscano una riduzione di attività in dipendenza di situazioni di difficoltà dell’azienda appaltante, che abbiano comportato per quest’ultima il ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale;
  • imprese appaltatrici di servizi di pulizia, anche se costituite in forma di cooperativa, che subiscano una riduzione di attività in conseguenza della riduzione delle attività dell’azienda appaltante, che abbia comportato per quest’ultima il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale;
  • imprese dei settori ausiliari del servizio ferroviario, ovvero del comparto della produzione e della manutenzione del materiale rotabile;
  • imprese cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e loro consorzi;
  • imprese di vigilanza.

L’accesso alla CIGO sospende la CIGS in corso, anche nel caso in cui ad accedere all’ammortizzatore sociale siano gli stessi dipendenti già beneficiari delle integrazioni salariali straordinarie a copertura totale dell’orario di lavoro.

Semplificata anche in tal caso la procedura di accesso agli ammortizzatori sociali, per le aziende che passano dalla cassa integrazione straordinaria al trattamento ordinario sono stanziati 338,2 milioni di euro.

Anche i datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale con un assegno di solidarietà in corso potranno presentare domanda di concessione dell’assegno ordinario per 9 settimane.

Cassa integrazione in deroga anche alle piccole imprese

Accesso alla cassa integrazione in deroga per i datori di lavoro privati, compresi gli agricoli, i lavoratori della pesca e del terzo settore, esclusi dalla CIGO e dalla CIGS.

L’estensione della cassa integrazione anche alle imprese più piccole e a quelle attualmente escluse dagli ammortizzatori sociali INPS è una delle novità più attese dal decreto economico contro il coronavirus.

Il testo del decreto prevede che Regioni e Province autonome possano riconoscere, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, trattamenti di cassa integrazione in deroga per il periodo di sospensione del rapporto di lavoro.

La durata della CIGD è fissata in 9 settimane, previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro che occupano più di cinque dipendenti.

L’importo dell’indennità riconosciuta al lavoratore è invece pari all’80%.

Non vi avranno accesso i datori di lavoro domestico.

Il totale di risorse stanziate per la cassa integrazione alle piccole imprese è pari a 3.293,2 milioni di euro, somma che dovrà essere ripartita tra le regioni e le province autonome.

Cassa integrazione in deroga, doppio step per fare domanda, tra Regioni e INPS

Sarà una procedura per fasi e abbastanza complessa quella che consentirà alle aziende di accedere alla cassa integrazione in deroga.

In primo luogo, le regioni dovranno emanare il decreto di recepimento delle norme previste dal Decreto Cura Italia.

Successivamente, le aziende dovranno presentare domanda alla regione e, una volta pubblicato l’elenco delle imprese beneficiarie degli ammortizzatori sociali, sarà necessario inoltrare domanda all’INPS.

L’accesso alla cassa integrazione in deroga sarà riconosciuto soltanto nel caso di azzeramento di ferie e permessi dei dipendenti.

Si ricorda che è stato il DPCM dell’8 marzo 2020 a prevedere la possibilità per i datori di lavoro di anticipare la fruizione delle ferie da parte dei dipendenti, in tutti quei casi in cui non fosse possibile avviare lo smart working.

In sostanza bisognerà aver esaurito ogni possibilità di sospensione ordinaria dell’attività lavorativa da parte del dipendente prima di poter accedere alla cassa integrazione.

Si ricorda inoltre che il Decreto Cura Italia blocca i licenziamenti economici fino al 18 maggio 2020, misura che deve essere letta in stretta correlazione con le norme di estensione degli ammortizzatori sociali.

Come dichiarato più volte dal Premier Conte e da vari Ministri, nessun lavoratore perderà il lavoro a causa del coronavirus. L’estensione della cassa integrazione ed il divieto di licenziamento diventano due delle prime misure per mantenere una promessa impegnativa, soprattutto considerando la grave situazione economica che sta coinvolgendo le imprese.

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