Cassa integrazione CIGO e CIGS: novità INPS per le aziende dal 1° novembre 2018

Martina Cancellieri

1 Ottobre 2018 - 16:00

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CIGO e CIGS: dal 1° novembre 2018 saranno disponibili nuove funzioni di simulazione per le aziende ai fini del controllo dei limiti temporali della Cassa Integrazione. Nel messaggio INPS del 28 settembre 2018 sono contenute inoltre novità sull’allegato alla domanda.

Cassa integrazione CIGO e CIGS: novità INPS per le aziende dal 1° novembre 2018

Cassa Integrazione: novità dal 1° novembre 2018 per le aziende ai fini del controllo dei limiti temporali per gli interventi di CIGO e CIGS e sarà inoltre eliminato il file CSV e introdotto l’elenco beneficiari da allegare alla domanda di CIGO.

A comunicarlo è stato l’INPS in data 28 settembre 2018 con la pubblicazione del messaggio n. 3566.

A partire dal 1° novembre 2018 sarà dunque possibile utilizzare una nuova funzione telematica utile alla verifica del rispetto dei limiti temporali per la fruizione degli interventi di Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) e Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS).

Si veda ora nel dettaglio le novità contenute nel citato messaggio INPS.

Cassa Integrazione CIGO e CIGS: novità servizio di simulazione per le aziende dal 1° novembre

Con il messaggio n. 3566 del 28 settembre 2018 l’INPS ha informato le aziende che dal 1 novembre 2018 sarà messo a loro disposizione un nuovo servizio di simulazione del calcolo delle 52 settimane nel biennio mobile per la CIGO e del limite generale di 24 mesi, 30 mesi per le imprese del settore edile e lapideo, nel quinquennio mobile per la Cassa Integrazione Guardagni Ordinaria e Straordinaria.

Dopo aver inserito il numero di matricola, l’identificativo dell’unità produttiva, la data iniziale di un eventuale periodo da richiedere e il relativo numero di settimane, il servizio di simulazione fornirà l’indicazione della capienza o meno di tali settimane entro i limiti di legge, in base ai dati presenti negli archivi online dell’autorizzato alla data dell’interrogazione.

Sarà possibile inoltre visionare il dettaglio delle settimane conteggiate nella simulazione.

Per la Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, qualora l’azienda riscontri che le settimane conteggiate non corrispondono a quelle effettivamente fruite, si potrà indicare il dato del fruito in fase di invio della relativa domanda di CIGO allegando alla stessa un’autocertificazione riepilogativa delle giornate effettivamente fruite per i periodi precedentemente autorizzati.

Si allega di seguito la guida INPS per le funzioni di simulazione per la Cassa integrazione.

INPS - Guida
La guida INPS alle funzioni di simulazione per la Cassa Integrazione Guadagni.

Si allega inoltre il messaggio INPS n. 3566.

INPS - messaggio n. 3566 del 28 settembre 2018

Domanda CIGO: file CSV sostituito da elenco beneficiari

Ci sarà un’altra novità a partire dal 1° novembre 2018, l’introduzione dell’elenco beneficiari da allegare alla domanda CIGO in sostituzione del file CSV che sarà così eliminato.

Le informazioni contenute nel file sopracitato, utili inoltre ai fini della verifica del rispetto del limite previsto di 1/3 delle ore lavorabili nel biennio mobile, verranno infatti reperite dai dati forniti con i flussi Uniemens dei 6 mesi precedenti la data di inizio del periodo di CIGO richiesto.

Nel solo caso in cui appaia superato il predetto limite di 1/3 e non risultino inviati o completi i dati Uniemens dei 6 mesi precedenti la domanda, gli operatori di sede dovranno richiedere all’azienda il file CSV per completare il controllo ai fini di un eventuale motivato rigetto totale o parziale della domanda di CIGO.

L’INPS precisa che nel caso in cui l’azienda non riscontra la richiesta di integrazione documentale entro 15 giorni, o comunque entro la data di adozione del provvedimento, se ne dovrà prendere atto nella determinazione di rigetto, riportando gli estremi della comunicazione con la quale la Struttura territoriale ha trasmesso la richiesta stessa.

Parallelamente all’eliminazione del file CSV dal 1° novembre 2018 sarà obbligatorio indicare con la domanda i nominativi dei lavoratori beneficiari, ai sensi dell’articolo 15, comma 1, del D.Lgs. n. 148/15.

A tal fine è stata predisposta in procedura la possibilità di allegare l’elenco dei beneficiari sia in formato XML che CSV.

Per consentire alle aziende l’adeguamento del proprio software, nei primi sei mesi dalla data di entrata in vigore dell’obbligo di invio della lista dei beneficiari sarà possibile per le aziende stesse importare i codici fiscali dei soggetti interessati direttamente dal file CSV.

In conclusione l’INPS sottolinea che il mancato allegato relativo all’elenco dei beneficiari non consentirà l’invio della domanda.

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