Cassa Forense 2026. Contributi, aliquote e scadenze per gli avvocati

Emanuele Di Baldo

7 Agosto 2026 - 13:23

La guida a contributi e iscrizione per gli avvocati: aliquota soggettiva al 17%, integrativo 4%, minimi da 2.790 €, scadenze e Modello 5. Ecco tutto quello che devi sapere

Cassa Forense 2026. Contributi, aliquote e scadenze per gli avvocati

La Cassa Forense, ufficialmente Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, è l’ente previdenziale obbligatorio degli avvocati italiani: gestisce le pensioni della categoria e le prestazioni di assistenza (maternità, malattia, inabilità). A differenza dei lavoratori dipendenti, che fanno capo all’Inps, l’avvocato iscritto all’Albo versa i propri contributi obbligatori direttamente alla Cassa.

La novità che segna questi anni è il nuovo Regolamento Unico della Previdenza Forense, che ha avviato un innalzamento progressivo dell’aliquota del contributo soggettivo: 16% nel 2025, 17% nel 2026 e 18% dal 2027. Attraverso l’area riservata del portale, gli iscritti possono controllare la propria posizione contributiva, generare gli avvisi di pagamento e presentare la dichiarazione reddituale.

Ecco, allora, chi deve iscriversi, aliquote e contributi minimi 2026, scadenze e contatti utili.

Cos’è la Cassa Forense e cosa cambia con il Regolamento Unico

La Cassa Forense è un ente di diritto privato (D.lgs. 509/1994) che svolge, nei confronti degli avvocati, le funzioni che per la generalità dei lavoratori sono in capo all’Inps: incassa i contributi, eroga le pensioni e assicura le tutele assistenziali della categoria. Il suo impianto affonda le radici nella legge n. 576/1980 sulla previdenza forense e si è poi consolidato con la legge n. 335/1995 e con l’ordinamento professionale (legge n. 247/2012), che ha reso l’iscrizione alla Cassa contestuale all’iscrizione all’Albo.

La cornice operativa oggi è il Regolamento Unico della Previdenza Forense, che ha ridisegnato aliquote, contributi minimi e prestazioni. L’intervento più rilevante riguarda il contributo soggettivo, la componente che finanzia direttamente la pensione: la sua aliquota di base è in progressiva crescita, per rafforzare la sostenibilità di lungo periodo del sistema pensionistico forense. Il percorso, entrato in vigore dal 1° gennaio 2025, prevede tre gradini.

AnnoAliquota del contributo soggettivo di base
2025 16%
2026 17%
Dal 2027 18%

Attenzione: l’aumento riguarda l’aliquota percentuale calcolata sul reddito. Chi versa il solo contributo minimo, perché produce redditi contenuti, resta soggetto agli importi fissi rideterminati ogni anno dalla Cassa, di cui si dirà più avanti.

Chi deve iscriversi alla Cassa Forense

L’iscrizione alla Cassa Forense è obbligatoria per tutti gli avvocati iscritti all’Albo che esercitano la professione, a prescindere dal reddito prodotto e dalla forma con cui la attività è organizzata. L’obbligo, in particolare, riguarda:

  • gli avvocati con Partita IVA in regime ordinario;
  • gli avvocati in regime forfettario, anche con ricavi molto contenuti;
  • i praticanti abilitati al patrocinio iscritti alla Cassa, tenuti al versamento del contributo integrativo.

Il principio è netto: l’esercizio effettivo della professione forense comporta l’iscrizione e il versamento dei contributi, anche quando i compensi sono modesti o l’attività è affiancata a un altro impiego. Sui redditi diversi da quello professionale forense (per esempio un lavoro dipendente in un settore differente) non si versano contributi alla Cassa Forense, ma alla gestione previdenziale competente per quell’attività.

Non è invece tenuto a iscriversi chi, pur abilitato, non esercita la professione forense. È il caso, frequente, dell’iscritto all’Albo che svolge stabilmente un’altra attività e non produce reddito di lavoro autonomo di natura forense.

Come iscriversi: requisiti, termini e documenti

L’obbligo di iscrizione scatta con l’iscrizione all’Albo forense accompagnata dall’esercizio effettivo della professione. L’adempimento va perfezionato entro 30 giorni dal momento in cui si verificano le condizioni; il mancato rispetto del termine espone a sanzioni.

La documentazione da fornire riguarda in genere:

  • la domanda di iscrizione sul modulo predisposto dalla Cassa;
  • il certificato di iscrizione all’Albo degli avvocati;
  • il documento d’identità e il codice fiscale;
  • la Partita IVA, se già attiva.

Poiché l’iscrizione all’Albo e quella alla Cassa sono strettamente collegate, in molti casi la trasmissione dei dati avviene per il tramite dell’Ordine di appartenenza. In ogni caso, è responsabilità del professionista verificare la corretta apertura della propria posizione e la regolarità dei versamenti.

Area riservata Cassa Forense: come accedere?

Gran parte degli adempimenti si gestisce online. Dal sito ufficiale della Cassa Forense si accede alla sezione Accessi riservati / posizione personale tramite codice meccanografico e PIN. Dall’area riservata l’iscritto può:

  • controllare la propria posizione contributiva;
  • generare e stampare gli avvisi di pagamento PagoPA delle rate dei minimi;
  • presentare la dichiarazione reddituale (Modello 5);
  • scaricare la modulistica e gestire le opzioni di pagamento.

Aliquote e contributi 2026: soggettivo e integrativo

Il sistema contributivo forense poggia su due componenti principali, cui si aggiunge il contributo di maternità. Le misure per il 2026 sono fissate dalle delibere della Cassa nell’ambito del Regolamento Unico.

Il contributo soggettivo, a carico dell’avvocato, finanzia la pensione ed è calcolato sul reddito professionale netto dichiarato ai fini IRPEF. Per il 2026 l’aliquota di base è così articolata:

  • 17% sul reddito fino a 131.800 euro;
  • 3% sulla parte di reddito che eccede i 131.800 euro.

Il contributo integrativo è pari al 4% del volume d’affari IVA. Si tratta di una rivalsa a carico del cliente: l’avvocato lo espone in fattura come voce separata, lo incassa dal committente e lo versa poi alla Cassa in sede di autoliquidazione con il Modello 5. È dovuto anche dagli avvocati in regime forfettario, che lo applicano pur emettendo fatture senza IVA, e dai praticanti abilitati al patrocinio iscritti alla Cassa.

Accanto a questi, il Regolamento prevede il contributo modulare volontario: gli iscritti non pensionati di vecchiaia possono scegliere di versare, oltre al soggettivo obbligatorio, un’ulteriore quota compresa tra l’1% e il 10% del reddito professionale netto IRPEF, entro il tetto reddituale annuo, per incrementare la propria pensione. L’opzione si comunica con il Modello 5.

I contributi previdenziali versati alla Cassa sono oneri deducibili dal reddito ai fini fiscali (art. 10 del TUIR): la deduzione riduce l’imposta dovuta, ma non modifica la base su cui si calcola il contributo soggettivo.

Contributi minimi 2026

A prescindere dal reddito prodotto, ogni iscritto è tenuto a versare un contributo minimo annuo, articolato in una quota soggettiva e una quota integrativa. Per il 2026 il Consiglio di amministrazione della Cassa ha rideterminato gli importi, distinguendo la misura intera da quella ridotta riservata ai giovani professionisti.

Tipologia di contributo minimoImporto intero 2026Importo ridotto 2026
Contributo minimo soggettivo 2.790,00 € 1.395,00 €
Contributo minimo integrativo 355,00 € 177,50 €

Il versamento dei minimi è dovuto anche in caso di reddito basso o nullo e vale, di regola, come anno di anzianità contributiva pieno. Quando il reddito è più elevato, il minimo costituisce un acconto: la differenza tra quanto dovuto in base alle aliquote percentuali e il minimo già versato si salda in sede di autoliquidazione, sulla base del Modello 5.

Contributo di maternità

Tra i contributi obbligatori rientra il contributo di maternità, che finanzia le indennità a tutela della genitorialità ed è dovuto da tutti gli iscritti, uomini e donne. Si tratta di un importo fisso, uguale per tutti, determinato ogni anno con delibera del Consiglio di amministrazione e approvazione dei Ministeri vigilanti. Viene riscosso in un’unica soluzione insieme alla quarta rata dei minimi, in scadenza il 30 settembre. Per avere un ordine di grandezza, negli anni più recenti l’importo si è attestato attorno a 96,76 euro; il dato definitivo per il 2026 va verificato sulla delibera annuale pubblicata dalla Cassa.

Base imponibile: regime ordinario e regime forfettario

La base su cui si calcola il contributo soggettivo dipende dal regime fiscale adottato.

In regime ordinario si assume il reddito professionale netto ai fini IRPEF, cioè i compensi incassati al netto delle spese deducibili, secondo il principio di cassa. Il contributo integrativo del 4% si applica invece sul volume d’affari IVA.

In regime forfettario la base previdenziale non coincide con gli incassi pieni, ma con il reddito determinato in modo forfettario: ai ricavi si applica il coefficiente di redditività del 78% previsto per gli avvocati, senza considerare le spese effettive. Anche in questo caso il contributo integrativo del 4% resta dovuto e va esposto in fattura, pur in assenza di IVA.

Scadenze 2026 e modalità di pagamento

I contributi minimi 2026 si versano in quattro rate, con il seguente calendario.

RataScadenza 2026
1ª rata 28 febbraio
2ª rata 30 aprile
3ª rata 30 giugno
4ª rata (con conguaglio del minimo soggettivo e contributo di maternità) 30 settembre

I contributi in autoliquidazione dovuti sul reddito eccedente i minimi (soggettivo e integrativo) risultanti dal Modello 5 si versano alle scadenze del 30 settembre e del 31 dicembre. Anche i contributi volontari e facoltativi sono dovuti entro il 31 dicembre.

Il pagamento avviene tramite avvisi PagoPA generati dall’area riservata oppure con Modello F24 (codice Ente Cassa Forense 0013, con codici tributo precompilati dalla Cassa). La scelta tra PagoPA e F24 vale per tutte e quattro le rate dei minimi ed è irrevocabile. Attraverso l’F24 è inoltre possibile la compensazione con i crediti verso l’Erario, compresi quelli maturati per il patrocinio a spese dello Stato (art. 82 TUSG).

Modello 5: comunicazione reddituale e sanzioni

Ogni anno gli iscritti devono presentare alla Cassa il Modello 5, la dichiarazione telematica con cui si comunicano il reddito professionale netto e il volume d’affari IVA dell’anno precedente. È sulla base di questi dati che la Cassa determina gli eventuali conguagli di contributo soggettivo e integrativo. La scadenza per l’invio del Modello 5/2026 è fissata al 30 settembre 2026.

L’omessa o tardiva presentazione della dichiarazione, così come l’omesso o ritardato versamento dei contributi, comporta sanzioni e interessi secondo quanto stabilito dal Regolamento Unico. È possibile, in presenza dei presupposti, chiedere la rateazione degli importi dovuti.

Agevolazioni per i giovani avvocati ed esoneri

Il Regolamento Unico riserva un trattamento di favore a chi muove i primi passi nella professione. Per gli avvocati iscritti per la prima volta prima dei 35 anni, i contributi minimi soggettivo e integrativo sono ridotti del 50% per i primi sei anni di iscrizione: da qui gli importi ridotti indicati in tabella (1.395,00 euro il soggettivo e 177,50 euro l’integrativo). Nonostante la riduzione, l’anno è riconosciuto per intero ai fini delle prestazioni pensionistiche.

È inoltre previsto un esonero temporaneo (art. 40 del Regolamento Unico): in presenza di specifiche condizioni, l’iscritto può chiedere di essere esonerato dal versamento del contributo minimo soggettivo per un solo anno nell’intero arco della propria iscrizione alla Cassa, conservando comunque la validità dell’annualità ai fini pensionistici. Restano in ogni caso dovuti il contributo integrativo, il contributo di maternità e i contributi percentuali da autoliquidazione.

Contatti e recapiti Cassa Forense

Per informazioni e assistenza gli iscritti possono rivolgersi ai canali ufficiali della Cassa. I principali recapiti sono i seguenti:

Sito ufficiale www.cassaforense.it
Area riservata Accessi riservati / posizione personale (codice meccanografico e PIN)
Information Center telefonico 06 51435340