La nuova sentenza della Corte Tributaria di Roma cambia le regole sulla decadenza delle rateizzazioni: ecco quando i mancati pagamenti non sono imputabili al debitore.
Anche se la decadenza della rateizzazione delle cartelle esattoriali opera in automatico, quando interviene la forza maggiore il meccanismo deve essere meno rigido.
La decadenza dei piani di rateizzazione richiesti all’Agenzia delle Entrate Riscossione è regolata dall’articolo 19 del Dpr n. 602/1973. I piani di dilazione che sono stati concessi dopo il 16 luglio 2022 prevedono la decadenza automatica al mancato pagamento di otto rate, anche non consecutive. Per i piani concessi a partire da questa data, inoltre, si irrigidisce la normativa ed è vietato concedere nuove rateizzazione sugli stessi carichi quando interviene la decadenza.
Una recente sentenza della Corte Tributaria di Roma, però, introduce un’eccezione che può rappresentare una svolta. Vediamo di cosa si tratta.
Decadenza rateizzazione cartelle esattoriali
Il contribuente che non paga otto rate, anche non consecutive, della rateizzazione delle cartelle esattoriali decade automaticamente dal piano e, se la dilazione è stata concessa dal 16 luglio 2022 in poi, dopo la decadenza sugli stessi debiti non potrà più ottenere la possibilità di pagare a rate.
La decadenza scatta automaticamente alla scadenza dell’ottava rata per la quale manca il pagamento, ma questo automatismo è stato spesso criticato per la scarsa flessibilità e per il fatto che non teneva minimamente conto dell’effettiva difficoltà economica di molti contribuenti.
La sentenza della Corte di Giustizia Tributaria
Con la sentenza n.15671 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma si interroga se il meccanismo automatico della decadenza si possa applicare senza tenere conto dell’eventuale causa di forza maggiore. Secondo la Corte, anche se il quadro normativo è chiaro, non si può ignorare un evento di forza maggiore documentato.
Anche in questo caso si deve tenere conto che i principi costituzionali non possono essere ignorati e secondo la Corte la decadenza non può applicarsi meccanicamente quando il mancato pagamento non dipende dalla volontà del contribuente.
Il caso preso in esame riguarda un contribuente che aveva mancato il versamento di otto rate. La causa dell’omesso pagamento è da ricondurre a una grave patologia oncologica che aveva comportato per il contribuente un intervento chirurgico, un lungo ricovero e le sedute di chemioterapia. La causa di forza maggiore è stata documentata, ma nonostante questo l’Agenzia delle Entrate Riscossione aveva applicato la decadenza del piano di rateizzazione senza tenere conto del quadro clinico del contribuente.
La Corte di Giustizia Tributaria effettua un’interpretazione ragionevole della norma e l’aspetto più innovativo della sentenza è che il mancato pagamento delle otto rate per far decadere il piano debba essere imputabile al debitore. In questo caso la grave malattia non può essere equiparata a un comportamento volontario e negligente. Allo stesso modo eventi come calamità e condizioni ostative devono essere valutate non imputabili al debitore che ha omesso il pagamento.
La Corte, tra l’altro, ricorda che qualsiasi atto amministrativo deve essere motivato ai sensi dello Statuto del Contribuente.
I risvolti della sentenza
La sentenza dei giudici romani rappresenta un punto di svolta importante nel sistema della riscossione: le norme vanno applicate tenendo conto del rispetto dei principi costituzionali di ragionevolezza, proporzionalità e buona amministrazione e non in modo cieco. La sentenza mette al primo posto, oltre alla normativa di riferimento, anche le condizioni reali del contribuente.
L’effetto della decisione non si applica solo all’annullamento dell’intimazione, ma comporta il ripristino del piano di rateizzazione originario con la rimodulazione delle rate scadute e rimaste insolute.
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