I carcerati possono votare? Ecco quando si perde il diritto di voto

Isabella Policarpio

04/09/2020

I carcerati votano? Se sì, come? Alcuni detenuti possono votare, altri invece perdono questo diritto, dipende dalla gravità del reato e della pena. Ecco cosa dice la legge.

I carcerati possono votare? Ecco quando si perde il diritto di voto

Chi è in carcere può votare alle prossime elezioni amministrative e regionali? Se sì, come fanno i detenuti ad esercitare il diritto di voto all’interno del carcere?

Precisiamo subito che chi è detenuto non perde automaticamente il diritto di voto, ma ciò dipende dalla categoria e dalla gravità del reato per cui è stato condannato. Infatti l’Italia fa parte di quei Paesi che non negano in modo assoluto la possibilità di votare ai detenuti (come invece succede in Bulgaria e nel Regno Unito), ma nella maggior parte dei casi tale diritto si considera soltanto sospeso.

In questo articolo vedremo cosa dice la legge al riguardo e come si svolgono le votazioni per i carcerati a cui è concesso votare.

I carcerati votano? Ecco quando si perde il diritto al voto

Una sentenza di condanna non si traduce automaticamente nella cancellazione del diritto di voto ma occorre fare delle distinzioni.

Perdono definitivamente il diritto di voto i carcerati che sono condannati:

  • all’ergastolo;
  • ad una pena superiore ai 5 anni.

Per le pene di durata inferiore ai 3 anni, invece, il diritto di voto è solamente sospeso per un periodo continuativo di 5 anni. È bene precisare però che la perdita dell’elettorato attivo avviene solo dopo che la sentenza di condanna è passata in giudicato.

Invece chi è stato condannato a pene brevi inferiori a 3 anni e coloro che si trovano in custodia cautelare non perdono l’elettorato attivo e quindi possono votare come tutti gli altri cittadini.

In teoria ogni carcere dovrebbe munirsi di un seggio elettorale al suo interno. L’iter per l’allestimento del seggio deve partire dal detenuto che vuole votare: egli prima delle elezioni dovrà inviare una richiesta al Comune di residenza (dove risulta iscritto alle liste elettorali). Sarà poi onere del Sindaco seguire la procedura ed inviare al carcerato la sua tessera elettorale.

Pochi passaggi che tuttavia a causa della burocrazia e della disinformazione sembrano essere insormontabili, tanto che secondo le stime di Antigone (che salvaguarda i diritti dei detenuti) solo il 50% dei carcerati che ne hanno diritto riesce a votare.

Diritto di voto, che succede in caso di misure di sicurezza o prevenzione

La legge prevede che il diritto di voto sia sospeso anche a chi è sottoposto a:

  • misure di prevenzione;
  • misure di sicurezza detentive;
  • libertà vigilata;
  • divieto di soggiorno in uno o più Comuni (o Province);
  • interdizione dai pubblici uffici (sia perpetua che temporanea).

In altre parole sono previste limitazioni dell’elettorato attivo non solo a chi ha subito una sentenza di condanna passata in giudicato ma anche a chi è costretto a rispettare le misure di sicurezza.

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