I datori di lavoro sono tenuti a considerare anche il caldo tra i rischi a cui sono esposti i dipendenti. Ecco quali obblighi devono rispettare in proposito.
Il caldo record sta mettendo a dura prova tutti in questo periodo, specialmente alcuni lavoratori che per mansioni svolte, ambienti di lavoro e attrezzature usate sono particolarmente esposti alle alte temperature. Così, si parla tanto di prudenza e rispetto delle misure di protezione, ma bisogna ricordare che anche i datori di lavoro devono assolvere ai propri doveri e premunirsi di mettere in sicurezza i dipendenti. L’obbligo generalizzato di garantire un ambiente e delle condizioni di lavoro salubri e non lesive del benessere psicofisico, infatti, riguarda anche sole e calore, soprattutto in casi straordinari come l’estate attuale.
Ciò significa che devono essere messe in atto tutte le accortezze necessarie a tutelare la salute del personale a seconda delle circostanze, dalla fornitura di cappellini per il sole alla sospensione dell’attività lavorativa. Indipendentemente dalle disposizioni specifiche previste dalla contrattazione collettiva e individuale, infatti, l’articolo 2087 del Codice civile obbliga l’imprenditore e in generale il datore di lavoro:
ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.
Vediamo come si applicano questi obblighi al caldo record.
Obblighi del datore di lavoro per il caldo record
Come anticipato, non esistono obblighi specifici generali per tutelare il personale dal caldo estremo, a meno che siano previsti dai contratti di riferimento. Caldo e umidità, l’esposizione al sole e gli sbalzi termici non sono fattori da lasciare al caso o da considerare temporaneamente in estate, ma elementi di cui bisogna tenere conto nel Documento di valutazione dei rischi (Dvr), insieme al Responsabile della protezione e della prevenzione dei rischi (Rspp) e al medico competente. Per quanto il caldo possa arrivare con anticipo o insolita forza, infatti, si tratta comunque di un rischio ponderabile e preventivabile in astratto. Ciò poi non toglie che le precauzioni possano e debbano essere aggiustate all’occorrenza in base alle esigenze specifiche. A titolo esemplificativo:
- dispositivi di aerazione e condizionamento;
- orari lavorativi che evitano le fasce più calde, indicativamente tra le 12:00 e le 16:00;
- sistemi di protezione individuale, come copricapo per il sole e indumenti adeguati per riparare la pelle dal sole e non accumulare calore, compatibilmente con le altre esigenze di protezione;
- pause più frequenti;
- spazi all’ombra per il ristoro;
- acqua e bevande;
- aumento del personale e/o dei macchinari per limitare lo sforzo fisico.
In ogni caso, i datori di lavoro devono analizzare preventivamente gli indici di esposizione del personale a temperature elevate e organizzare piani adeguati per far fronte a colpi di calore o altre situazioni di malessere.
E se il datore non li rispetta (o fa comunque troppo caldo)?
In mancanza di tutela o comunque quando le precauzioni non sono sufficienti a fronteggiare il caldo estremo il Rspp può sospendere l’attività lavorativa. I dipendenti stessi possono legittimamente astenersi dal lavoro secondo la giurisprudenza, quando le temperature sono proibitive. Non esiste una regola univoca, ma si può ricordare che si considera sussistente il rischio di stress termico con temperature superiori a 30 °C e umidità superiore al 70%.
In riferimento alle sole temperature, in genere le ordinanze regionali, le circolari dell’Inps e le note dell’Ispettorato nazionale del lavoro fanno riferimento a temperature tra 35 °C e 40 °C, anche se bisogna tenere conto delle particolarità del lavoro e dello stato di salute del dipendente. Di fatto, oltre all’astensione, il personale che non gode della giusta tutela rispetto ai pericoli, compreso il caldo, può anche presentare le dimissioni per giusta causa. È dunque fondamentale per tutti attivarsi prontamente, soprattutto ricorrendo all’apposita cassa integrazione ordinaria per i lavoratori più esposti e temperature sopra i 35 °C.
I dipendenti possono altrimenti rivolgersi ai sindacati e all’Ispettorato del lavoro per ottenere l’adozione delle misure necessarie a mitigare il caldo ed evitare i pericoli delle ondate di calore. Si ricorda che la mancata adozione delle misure di sicurezza, come pure la mancata valutazione dei rischi, espongono i datori di lavoro a sanzioni molto salate, per non parlare di potenziali responsabilità, anche sotto il profilo penale, in caso di incidenti e infortuni sul lavoro.