In arrivo un «bonus» in busta paga tra giugno e luglio per i lavoratori che ne hanno diritto. Si tratta della quattordicesima mensilità, ecco come funziona.
Busta paga, luglio è il mese in cui lo stipendio raddoppia, o quasi, grazie al pagamento della quattordicesima.
Una retribuzione aggiuntiva come la tredicesima ma con la differenza che la quattordicesima in busta paga spetta solo ai lavoratori che appartengono a determinate categorie. Non è disciplinata dalla legge come nel caso della retribuzione aggiuntiva pagata nel periodo natalizio: è infatti la contrattazione collettiva a disciplinare l’aumento estivo attraverso il riconoscimento della quattordicesima, definendone anche i criteri per il calcolo (che solitamente sono simili tra i vari settori dove viene riconosciuta) nonché la data di pagamento.
Deve essere prevista da contratto quindi - tanto che ci sono alcuni settori dove viene pagata persino la quindicesima - altrimenti il datore di lavoro non ha alcun obbligo di questo tipo nei confronti dei propri dipendenti.
Non è detto quindi che ogni lavoratore sia tra i “fortunati” che hanno diritto all’aumento dello stipendio di luglio utile per far fronte alla partenza per le vacanze estive.
A tal proposito, devi controllare il tuo Ccnl (lo trovi indicato in busta paga) per scoprire se è contemplato il pagamento della quattordicesima. Sempre qui troverai informazioni riferite a quando devi aspettarti il pagamento, per quanto solitamente venga data ampia discrezionalità al datore di lavoro, come pure su altri aspetti fondamentali (come ad esempio su quando matura).
Informazioni che trovi anche nella nostra guida di approfondimento sulla quattordicesima mensilità, mentre di seguito vi spieghiamo brevemente quali sono i lavoratori che ne hanno diritto nonché quale importo aspettarsi (e la ragione per cui non è proprio detto che lo stipendio raddoppi).
Chi ha diritto alla quattordicesima
A beneficiare della quattordicesima nel 2025 - tra fine giugno e inizio luglio - sono principalmente i lavoratori del settore privato impiegati nei comparti dove il contratto collettivo nazionale prevede espressamente questa mensilità aggiuntiva.
Tra i settori interessati ci sono il commercio, il turismo, la logistica, l’industria chimica e alimentare, i servizi di pulizia e multiservizi, gli studi professionali, le assicurazioni e l’igiene ambientale.
La ricevono anche gli impiegati dell’edilizia (ma non gli operai), i lavoratori delle farmacie private, quelli della vigilanza privata e fiduciaria, oltre a diverse categorie degli addetti al trasporto ferroviario, agli operai agricoli e ai florovivaisti.
Ne sono esclusi, invece, tutti coloro che operano in settori dove il contratto collettivo nazionale non la prevede.
È il caso, ad esempio, dei dipendenti pubblici, dei metalmeccanici, dei bancari, dei lavoratori del tessile e del personale domestico come colf e badanti. In questi comparti, salvo rari accordi individuali (comunque poco diffusi), il datore di lavoro non ha alcun obbligo di erogare la quattordicesima. In alcune situazioni, la mensilità aggiuntiva viene sostituita da altre forme di compenso o da premi legati alla produttività, ma non si tratta della gratifica feriale propriamente detta.
Come si calcola e perché la busta paga “non raddoppia”
Il calcolo della quattordicesima si basa su un meccanismo abbastanza semplice, ma con alcune variabili che possono incidere in modo significativo sull’importo finale. In linea generale, la quattordicesima corrisponde a un dodicesimo della retribuzione lorda mensile per ogni mese effettivamente lavorato nel periodo che va dal 1° luglio dell’anno precedente al 30 giugno dell’anno in corso.
Questo significa che per ricevere la mensilità piena è necessario aver lavorato senza interruzioni per l’intero periodo di riferimento, mentre se il rapporto di lavoro è iniziato o si è interrotto nel corso dell’anno, oppure ci sono stati mesi non coperti da attività lavorativa (come ad esempio nei periodi di aspettativa non retribuita), l’importo sarà ridotto in proporzione.
Nel conteggio dei mesi utili alla maturazione, si considerano anche i periodi di ferie, malattia, maternità, infortunio, congedo matrimoniale e perfino la cassa integrazione, purché retribuiti. Non vengono invece considerati i periodi di assenza ingiustificata o altre sospensioni non tutelate. In pratica, ogni mese lavorato (o assimilabile) vale 1/12 della retribuzione lorda, fino a raggiungere la cifra complessiva. Anche in questo caso, però, consigliamo sempre di consultare prima quanto stabilito dal contratto di riferimento.
Dalla lettura di queste regole di calcolo si potrebbe pensare che con il pagamento della quattordicesima l’importo della busta paga raddoppi, ma non è proprio così. Anche quando la quattordicesima viene erogata per intero, non è detto che l’importo netto sia pari allo stipendio abituale. Anzi, molto spesso è più basso, e questo può generare delusione.
La ragione sta nel trattamento fiscale. La quattordicesima, infatti, è soggetta a tassazione ordinaria, proprio come lo stipendio, ma senza l’applicazione delle detrazioni per lavoro dipendente né di quelle per coniuge o figli a carico. In pratica, si paga più Irpef sulla quattordicesima rispetto a quanto avviene normalmente sulla retribuzione mensile. Questa differenza può incidere anche di diverse centinaia di euro a seconda del reddito.
Inoltre, essendo considerata a tutti gli effetti reddito imponibile, la quattordicesima va a incidere anche sul calcolo dell’Isee, con possibili riflessi su bonus e agevolazioni nel secondo anno successivo all’erogazione della stessa.
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