Bonus infissi 2023: come funziona la detrazione

Nadia Pascale

25 Marzo 2023 - 12:57

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Il bonus infissi 2023 prevede la possibilità di accedere a deverse quote di agevolazione fiscale a seconda della tipologia di intervento.

Bonus infissi 2023: come funziona la detrazione

Come funziona il bonus infissi 2023 e quali sono le ultime novità? Gli interventi sugli infissi sono tra i più comuni, ed è importante sapere quali sono le agevolazioni fiscali spettanti.

Di solito, i lavori sugli infissi rientrano nell’ecobonus ordinario, quindi le aliquote della detrazione vanno dal 50 al 65%. In molti casi, cioè se la sostituzione degli infissi è collegata ad interventi volti al recupero di almeno due classi energetiche, è possibile sfruttare le agevolazioni previste per il Superbonus.

Le norme nel 2023 sono però cambiate e la prima cosa da sottolineare è che con il decreto legge n°11/2023 (decreto Cessioni) è stato interrotto il meccanismo della cessione dei crediti edilizi, inoltre, con il decreto Aiuti Quater sono cambiate le percentuali di credito di imposta riconosciute.

L’agevolazione sugli infissi però si può ottenere anche tramite i lavori di ristrutturazione, anche se l’aliquota della detrazione è meno conveniente rispetto agli altri bonus.

Cambio infissi col bonus ristrutturazione

Cambiare gli infissi usando il Bonus ristrutturazione è la modalità più semplice, ma non la più conveniente. Queste due misure consentono di procedere alla sostituzione dei vecchi infissi con un unico lavoro (cioè senza la necessità di legare il cambio degli infissi ad altri interventi) sebbene i tempi per riscattare il credito di imposta siano più lunghi.

Il bonus ristrutturazione consiste nella detrazione del 50% su una spesa massima di 96.000 euro. Il bonus si recupera come detrazione in 10 quote annuali di pari importo in dichiarazione dei redditi. Non sono più ammessi sconti in fattura e cessione del credito. Confermato invece il Bonus Mobili abbinabile ai lavori di ristrutturazione.

Bonus sicurezza 2023

Un’alternativa è il Bonus Sicurezza 2023, inserito nella legge di bilancio 2023, questo prevede la possibilità di ottenere una detrazione del 50% delle spese su un importo massimo di 96.000 euro. Per poter avere tale agevolazione è necessario installare sistemi attivi e passivi che migliorano la sicurezza dell’immobile.

Rientrano in tale categoria non solo portoni e infissi con vetri antisfondamento, ma anche impianti di allarme e video-sorveglianza, inferriate, persiane, tapparelle di sicurezza. Il credito di imposta maturato può essere fatto valere in 10 rate annuali di pari valore. La detrazione può essere utilizzata anche per la sostituzione di un impianto di sicurezza già esistente.

Le novità sugli infissi col Superbonus

Le novità del Superbonus sono numerose, ricordiamo che, a causa del decreto Cessioni prima citato, per gli interventi successivi al 2023 non è più possibile usufruire della cessione del credito e dello sconto in fattura, è quindi disponibile solo la detrazione diretta.

Infine, non è più prevista la percentuale del 110% di detrazione, ma la misura massima è il 90% per il 2023. Tale percentuale è destinata comunque alla riduzione e già nel 2024 sarà al 70%.

Nelle Faq di Enea relative al Superbonus si parla della sostituzione delle finestre comprensive di infissi, dei portoni di ingresso o delle porte finestra.
Si può usufruire del Superbonus per questi lavori solo “a parità di superficie e di forma”.
Le precedenti “bucature”, quindi, non possono essere modificate: si fa eccezione solo per una percentuale di tolleranza pari al 2% sulle dimensioni derivanti da ragioni tecniche non eludibili.

Qualora la sostituzione di infissi e porte dovesse comportare la modifica delle dimensioni o lo spostamento delle aperture, non si potrebbe applicare il Superbonus. L’unico modo per usufruirne sarebbe a quel punto nei casi di demolizione e costruzione.

Su questa novità indicata dall’Enea il dibattito è destinato a continuare: il limite delle dimensioni degli infissi in realtà non si trova in nessun decreto.

In tal senso è intervenuta l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n.524 del 30 luglio 2021: è possibile cambiare la geometria dei serramenti durante i lavori usando il superbonus 110%, ma la superficie totale del post-intervento non può superare quella pre-esistente.

In termini pratici, quindi, i lavori devono rientrare in una superficie minore o uguale a quella preesistente.

Ecobonus ordinario: caratteristiche

Scendiamo nel dettaglio dell’applicazione dell’ecobonus ordinario nei lavori che riguardano infissi e serramenti.
L’agevolazione fiscale consiste nella detrazione con aliquota al 50% delle spese totali sostenute, fino a un massimo di 60.000 euro per unità immobiliare.

L’agevolazione spetta a tutti i contribuenti che:

  • sostengono le spese di riqualificazione energetica;
  • possiedono un diritto reale sulle unità immobiliari costituenti l’edificio.

Gli interventi che riguardano serramenti e infissi rientrano nella categoria agevolata se vengono effettuati su edifici che alla data di inizio dei lavori sono:

  • “esistenti”, cioè accatastati o con richiesta di accatastamento in corso, e in regola con il pagamento di eventuali tributi;
  • dotati di impianto di climatizzazione invernale.

L’Ecobonus prevede la possibilità di avvalersi di detrazioni fiscali sotto forma di credito di imposta fino al 65% per lavori diversi rispetto alla sostituzione degli infissi, applicazione di schermature solari e impianti a biomassa.

Infissi e serramenti: i requisiti degli interventi che danno accesso alle agevolazioni

Il vademecum di Enea continua entrando nel dettaglio dei requisiti tecnici che danno diritto all’agevolazione fiscale:

  • viene specificato che l’intervento deve consistere nella sostituzione di elementi già esistenti e/o sue parti, e non come una installazione ex novo;
  • il serramento interessato dall’intervento deve delimitare un volume riscaldato verso l’esterno o verso vani non riscaldati;
  • i valori di trasmittanza termica iniziali (Uw) devono essere superiori ai valori limite riportati in tabella 1 dell’Allegato E del D.M. 6.08.2020, per interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020;
  • i valori di trasmittanza termica finali (Uw), fermo restando il rispetto del decreto 26.06.2015 “requisiti minimi”, devono essere:
    ◦ inferiori o uguali anche ai valori limite riportati nella tabella 2 del D.M. 26.01.2010, per interventi con data di inizio lavori antecedente al 6 ottobre 2020;
    ◦ inferiori o uguali ai valori limite riportati nella Tabella 1 dell’Allegato E al D.M. 6.08.2020, per interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020.

Infine, devono essere rispettare le norme nazionali e locali vigenti in materia urbanistica, edilizia, di efficienza energetica e di sicurezza (impianti, ambiente, lavoro).

Le spese ammissibili alle agevolazioni per infissi e serramenti

La detrazione spetta per le seguenti spese:

  • coibentazione o sostituzione dei cassonetti nel rispetto dei valori limite delle trasmittanze previsti per le finestre comprensive di infissi;
  • fornitura e posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso o di una porta d’ingresso in sostituzione dell’esistente;
  • integrazioni e sostituzioni dei componenti vetrati;
  • fornitura e posa in opera di scuri, persiane, avvolgibili e relativi elementi accessori, sostituiti simultaneamente agli infissi (o al solo vetro) oggetto di intervento;
  • prestazioni professionali, ad esempio la produzione della documentazione tecnica necessaria, compreso l’Attestato di Prestazione Energetica o la direzione dei lavori.

I documenti da conservare

Il soggetto beneficiario dell’agevolazione dovrà farsi carico di conservare una serie di documenti:

  • originale della “scheda descrittiva dell’intervento
  • l’asseverazione;
  • schede tecniche di prodotto e marcatura CE con relative dichiarazioni di prestazione (DoP);
  • copia dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE), ma questo documento non serve nel caso della singola unità immobiliare;
  • delibera assembleare di approvazione di esecuzione dei lavori e tabella millesimale di ripartizione delle spese nel caso di interventi sulle parti comuni condominiali;
  • dichiarazione del proprietario di consenso all’esecuzione dei lavori nel caso gli interventi siano effettuati dal detentore dell’immobile;
  • fatture relative alle spese sostenute;
  • ricevute dei bonifici;
  • stampa della e-mail inviata dall’Enea contenente il codice CPID che costituisce garanzia che la scheda descrittiva dell’intervento è stata trasmessa.

Tra gli adempimenti necessari per ottenere l’agevolazione collegata ai lavori di infissi e serramenti ricordiamo che c’è la comunicazione da inviare all’Enea.
Si tratta della Scheda descrittiva dell’intervento da inviare entro 90 giorni dalla data di fine dei lavori o di collaudo delle opere.

L’invio va effettuato esclusivamente attraverso il sito web https://detrazionifiscali.Enea.it/.

Nel caso della singola unità immobiliare, la scheda descrittiva può essere redatta anche dal soggetto beneficiario. Negli altri casi invece (come interventi sulle parti comuni condominiali) deve essere redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito iscritto al proprio albo professionale).

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