Bonus facciate, delibera all’unanimità per lo sconto ad un solo condomino

Anna Maria D’Andrea

21 Luglio 2021 - 16:14

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Bonus facciate all’unico condomino che sostiene la spesa: serve la delibera all’unanimità del condominio per lo sconto del 90%. I dettagli nella risposta all’interpello n. 499/2021

Bonus facciate, delibera all’unanimità per lo sconto ad un solo condomino

Bonus facciate all’unico condomino che sostiene l’intera spesa, a patto di avere il consenso unanime da parte dell’assemblea condominiale.

È l’Agenzia delle Entrate a fornire chiarimenti, con la risposta all’interpello n. 499 pubblicata il 21 luglio 2021.

Il bonus facciate del 90% può essere fruito anche da uno solo dei proprietari del condominio che decide di accollarsi l’intera spesa per la riqualificazione dell’edificio. A patto, però, di adottare delibera all’unanimità, lasciapassare per l’attribuzione in toto di spese e benefici fiscali.

Bonus facciate, delibera all’unanimità per lo sconto all’unico condomino che sostiene la spesa

Non è previsto alcun divieto in merito alla possibilità di attribuzione ad un solo condomino dell’intera spesa per il rifacimento della facciata di un condominio.

Il proprietario dell’appartamento situato in un condominio, se in possesso di tutti i requisiti necessari, può accordarsi con gli altri condomini per pagare di tasca propria i lavori relativi all’intero edificio condominiale, per fruire singolarmente poi della detrazione fiscale del 90% riconosciuta dal bonus facciate.

A dare il via libera è l’Agenzia delle Entrate, rispondendo all’istanza posta da un contribuente con l’interpello n. 499 del 21 luglio 2021.

Se solitamente le detrazioni fiscali per i lavori effettuati sulle parti comuni del condominio sono riconosciute sulla base del criterio della legale ripartizione delle spese condominiali, per fruire del bonus facciate è possibile utilizzare un criterio diverso, a condizione che vi sia il consenso unanime dell’assemblea.

Agenzia delle Entrate - risposta all’interpello n. 499 del 21 luglio 2021
Bonus facciate - Spese per il rifacimento della facciata sostenute da un unico condomino - articolo 1, commi da 219 a 223, della legge 27 dicembre 2019, n. 160

Bonus facciate, unanimità dell’assemblea per l’accollamento delle spese ad un unico condomino

Nel dettaglio, è l’articolo 1123 del Codice Civile a stabilire che:

“le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell’edificio, per la prestazione dei servizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione.”

È quel “salvo diverse condizioni” a prevedere la possibilità di autorizzare il sostenimento dell’intera spesa da parte di un unico condomino ma, a tal fine, è necessario che venga adottata apposita delibera da parte dell’assemblea condominiale al fine di consentire l’avvio dei lavori.

Una regola che si applica anche in caso di codominio minimo.

Nel rispetto di tutte le altre condizioni previste, è quindi concesso all’unico contribuente che sostiene l’intera spesa accedere al bonus facciate del 90%, previa adozione di delibera condominiale all’unanimità.

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