Bonus baby sitter per le famiglie in zona rossa: chiarimenti e istruzioni dall’INPS

Rosaria Imparato

23/12/2020

12/04/2021 - 16:53

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Bonus baby sitter per le famiglie in zona rossa, dall’INPS arrivano istruzioni e chiarimenti sui requisiti dei beneficiari dell’agevolazione prevista dal decreto Ristori bis e sulle modalità di verifica nella circolare n. 153 del 22 dicembre 2020.

Bonus baby sitter per le famiglie in zona rossa: chiarimenti e istruzioni dall’INPS

Bonus baby sitter per le zone rosse, il decreto Ristori bis ha introdotto un voucher per le famiglie in possesso di determinati requisiti.

Le domande si possono inoltrare dall’11 dicembre seguendo le istruzioni contenute nel messaggio Inps n. 4678. Con la circolare n. 153 del 22 dicembre 2020 invece l’Inps fornisce ulteriori chiarimenti in merito ai requisiti dei beneficiari e su come verranno effettuate le verifiche della frequenza del minore di una scuola secondaria di primo grado.

Il nuovo bonus può essere richiesto dai genitori lavoratori degli alunni delle scuole secondarie di primo grado in cui è stata disposta la sospensione dell’attività didattica e che si trovano nelle cosiddette zone rosse, ovvero:

  • Calabria;
  • Lombardia;
  • Piemonte;
  • Valle d’Aosta:
  • Provincia autonoma di Bolzano;
  • Campania;
  • Toscana;
  • Abruzzo.

Bonus baby sitter zone rosse: istruzioni dall’INPS sulle tempistiche

Le domande per il bonus baby sitter dedicato alle famiglie nelle zone rosse sono iniziate dall’11 dicembre 2020, ma ulteriori chiarimenti in merito ai requisiti dei beneficiari (e non solo) sono arrivati dall’Inps con la circolare n. 153 del 22 dicembre 2020.

Circolare INPS n. 153 del 22 dicembre 2020
Bonus per servizi di baby-sitting per le regioni situate nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto di cui al D.P.C.M. del 3 novembre 2020 (c.d. zone rosse). Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti

L’importo spettante per il bonus per servizi di baby-sitting ammonta al limite massimo complessivo di 1.000 euro che, in presenza dei necessari requisiti, verrà erogato a prescindere dall’avvenuta fruizione dei precedenti voucher baby sitter.

Con la circolare in commento l’INPS specifica che il bonus verrà erogato per le famiglie che si trovano nelle cosiddette zone rosse, dichiarate tali dalle ordinanze del Ministero della Salute.

Le tempistiche prese in considerazione sono quindi diverse in base alla regione. Nello specifico, la circolare dell’INPS prevede di prendere in considerazione le seguenti date:

  • 4 novembre: Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta;
  • 10 novembre: Provincia autonoma di Bolzano;
  • 13 novembre: Campania e Toscana;
  • 20 novembre: Abruzzo.

Le domande saranno accolte anche se al momento dell’inoltro le regioni dei richiedenti non si trovano in fascia rossa.

Il requisito legato alla verifica delle regioni incluse nella zona rossa verrà valutato dall’INPS tenuto conto delle ordinanze pubblicate a partire dal 5 novembre 2020.

Saranno ammesse anche le istanze dei richiedenti che al momento della domanda si trovino in regioni che hanno perso tale connotazione in data successiva.

In particolare, è necessario che:

  • il genitore richiedente e convivente con il minore sia residente in una delle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto;
  • il minore frequenti una scuola situata all’interno delle medesime zone, declinate dalle predette ordinanze del Ministro della Salute.

Bonus baby sitter zone rosse: chiarimenti dall’INPS sui requisiti dei beneficiari

Possono fare richiesta del bonus i genitori di alunni:

  • iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sia come parasubordinati che come liberi professionisti;
  • gli iscritti alle Gestioni delle assicurazioni obbligatorie speciali degli artigiani, degli esercenti attività commerciali e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni.

I soggetti di entrambe le categorie non devono essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

L’iscrizione che rileva ai fini della concessione del bonus è quella in via esclusiva alla Gestione previdenziale: di conseguenza non dovranno risultare altre iscrizioni attive al momento della domanda. Questo significa che la domanda di un artigiano che svolge anche un’attività da lavoro dipendente verrà respinta.

In caso di contemporanea iscrizione alla Gestione separata e ad una Gestione speciale autonoma dell’INPS, invece, trattandosi di due Gestioni entrambe ricomprese nell’ambito di applicazione della norma, il beneficio verrà riconosciuto (ad esempio, commerciante che contemporaneamente ricopre il ruolo di amministratore di società e in quanto tale è iscritto alla Gestione separata).

Sono esclusi dal bonus baby sitter per le zone rosse i genitori lavoratori dipendenti, in quanto destinatari del congedo straordinario previsto dall’articolo 13, comma 1, del decreto Ristori bis.

La misura può essere erogata alternativamente ad entrambi i genitori, a condizione che la prestazione lavorativa resa dal genitore richiedente e dall’altro genitore al momento della domanda non sia svolta al 100% in modalità agile.

Inoltre, il bonus non spetta qualora un genitore sia già beneficiario di uno strumento a sostegno del reddito in caso di sospensione (la cassa integrazione) o cessazione dell’attività lavorativa (NASpI).

Voucher baby sitter zone rosse: erogazione col Libretto Famiglia

Il bonus per servizi di baby sitting viene erogato attraverso il Libretto Famiglia: il genitore e il prestatore devono innanzitutto registrarsi sulla piattaforma delle prestazioni occasionali che si trova sul sito dell’INPS.

Il periodo preso in considerazione per l’agevolazione è quello tra il 9 novembre 2020 e il 3 dicembre 2020, salvo successive proroghe.

Le date nelle quali potrà essere utilizzato il bonus per l’effettivo svolgimento delle prestazioni di baby-sitting dovranno coincidere con il periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza.

La circolare in commento infine specifica che:

“al momento dell’inserimento della prestazione l’utilizzatore dovrà indicare, selezionando l’apposita opzione, l’intenzione di usufruire del “Bonus baby-sitting Covid 19_dl 149/2020” per il pagamento della prestazione. Le prestazioni svolte nel periodo sopra indicato potranno essere comunicate dal genitore beneficiario sulla piattaforma delle prestazioni occasionali entro la data del 28 febbraio 2021.”

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