Bonus assunzioni giovani, fino a che età e quanto si risparmia grazie all’incentivo

Paolo Ballanti

31 Ottobre 2022 - 09:56

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A quali condizioni opera l’incentivo per l’assunzione stabile di giovani under 36? Cosa deve fare l’azienda per applicarlo e cos’è cambiato dal 1° luglio 2022? Ecco una guida completa

Bonus assunzioni giovani, fino a che età e quanto si risparmia grazie all’incentivo

Gli sgravi contributivi hanno lo scopo di abbattere i costi a carico del datore di lavoro, al fine di favorire l’assunzione di determinate categorie di soggetti, altrimenti a rischio di essere escluse dal mercato del lavoro, per ragioni legate, ad esempio, al sesso, all’età o alla condizione occupazionale.

Le agevolazioni agiscono principalmente attraverso la riduzione dei contributi Inps a carico dell’azienda, per un determinato periodo di tempo e in presenza di una serie di requisiti, riguardanti soprattutto il lavoratore assunto.

Come anticipato, una parte degli sgravi ha come scopo quello di favorire l’occupazione di soggetti che, a causa dell’età, possono avere difficoltà a trovare un’occupazione. Ci riferiamo, in particolare, all’agevolazione contributiva, strutturale, per le aziende che assumono a tempo indeterminato, soggetti che non abbiano compiuto il trentesimo anno di età.

Quest’ultima misura, al fine di incentivare ulteriormente l’occupazione dei giovani, è stata incrementata ed estesa a opera della manovra 2021, per il solo biennio 2021-2022. L’operatività dello sgravio eccezionale, tuttavia, essendo subordinata all’approvazione della Commissione Europea, nell’ambito della disciplina relativa agli aiuti di Stato del Temporary Framework, è stata autorizzata fino al 30 giugno 2022.

Dal 1° luglio scorso, pertanto, sono tornate a essere operative le norme che disciplinano l’assunzione agevolata di giovani fino a 29 anni.

Analizziamo tuttavia in dettaglio quanto si risparmia e come si applica lo sgravio under 36.

La norma

La legge 30 dicembre 2020 numero 178 (manovra 2021) ha previsto, all’articolo 1, comma 10, che per «le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022, al fine di promuovere l’occupazione giovanile stabile» l’esonero contributivo già in vigore è riconosciuto nella «misura del 100 per cento, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata» non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età.

Il suddetto esonero, ai sensi del successivo comma 11, è riconosciuto per un periodo massimo di «quarantotto mesi ai datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna».

Quali datori di lavoro possono accedere al beneficio?

L’esonero straordinario per il biennio 2021-2022 è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, a prescindere che assumano o meno la natura di imprenditore, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo.

La misura non opera, pertanto, nei confronti della Pubblica Amministrazione. Escluse anche le imprese del settore finanziario, in quanto non rientranti nell’ambito di applicazione della comunicazione C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020.

Quali sono i rapporti di lavoro agevolati?

L’incentivo è riservato a:

  • assunzioni a tempo indeterminato;
  • trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato;

effettuate nel biennio 2021-2022, nei confronti di soggetti che, alla data dell’evento incentivato, non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età «e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa» (circolare Inps del 12 aprile 2021 numero 56).

Il requisito anagrafico si intende rispettato qualora il lavoratore, alla data dell’evento, abbia un’età inferiore o uguale a trentacinque anni e 364 giorni.

Considerata la «ratio sottesa all’agevolazione in commento, consistente nella volontà di incentivare l’occupazione giovanile stabile, non rientra, inoltre, fra le tipologie incentivare l’assunzione con contratto di lavoro intermittente o a chiamata» (circolare Inps). Al tempo stesso, non rientra nell’ambito di applicazione della norma il rapporto a tempo indeterminato instaurato con i dirigenti.

Da ultimo, lo sgravio opera a fronte dell’assunzione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, ancorché la prestazione lavorativa sia resa verso l’utilizzatore a tempo determinato.

A quanto ammonta l’incentivo?

L’incentivo in parola opera sui contributi Inps a carico del datore di lavoro, in misura pari al 100%, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.

Quest’ultima soglia è applicata su base mensile in misura pari a 500 euro (6.000/12) e, per i rapporti di lavoro instaurati e risolti in corso di mese, si assume a riferimento la misura di 16,12 euro (500 / 31), per ogni giorno di fruizione dell’esonero.

Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il «massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto» (circolare Inps).

Quali sono le condizioni di spettanza dell’incentivo?

Il diritto alla legittima fruizione dell’esonero contributivo è subordinato a:

  • rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’assunzione, disciplinati dall’articolo 31 del decreto legislativo numero 150/2015;
  • norme fondamentali in materia di condizione di lavoro e di assicurazione sociale obbligatoria, fissate dall’articolo 1, commi 1175 e 1176 della Legge 27 dicembre 2006 numero 296;
  • condizioni proprie dell’esonero.

Rientrano in quest’ultima categoria, la sussistenza, alla data dell’assunzione, delle seguenti condizioni:

  • il lavoratore, alla data dell’assunzione, non deve aver compiuto i trentasei anni, ciò significa che possono accedere all’esonero contributivo i datori di lavoro che assumano giovani con un’età massima di 35 anni e 364 giorni;
  • il lavoratore, nel corso della sua vita lavorativa, non deve essere stato occupato, presso il medesimo o qualsiasi altro datore di lavoro, in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (non sono ostativi in tal senso, i periodi di apprendistato svolti in precedenza);
  • i datori di lavoro non devono aver proceduto, nei sei mesi precedenti l’assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva;
  • i datori di lavoro non devono procedere, nei nove mesi successivi all’assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, nei confronti di lavoratori inquadrati con la stessa qualifica e nella medesima unità produttiva.

Come accedere allo sgravio under 36?

In presenza delle condizioni per la legittimità fruizione dello sgravio, lo stesso è applicato in sede di calcolo dei contributi Inps a carico azienda, determinati sulla retribuzione del giovane, da versare con modello F24.

Il dettaglio dei calcoli effettuati dev’essere indicato nel modello UniEmens da trasmettere all’Inps, in via telematica, entro l’ultimo giorno del mese successivo quello di competenza.

Cos’è accaduto dal 1° luglio 2022?

Come anticipato, il 30 giugno 2022 è coinciso con l’ultimo giorno di vigenza dell’autorizzazione alla fruizione dello sgravio under 36, rilasciata dalla Commissione europea, nell’ambito del cosiddetto «Temporary Framework».

Pertanto, dal 1° luglio 2022, le assunzioni a tempo indeterminato e le trasformazioni a tempo indeterminato di giovani, possono accedere allo sgravio contributivo «strutturale», definito dalla legge numero 205/2017.

Quest’ultimo opera in misura pari al 50% dei contributi Inps carico azienda, nel rispetto del limite massimo di 3mila euro annui, a patto che il lavoratore abbia un’età inferiore a 30 anni e non sia mai stato coinvolto in rapporti a tempo indeterminato con il medesimo o altro datore di lavoro.

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