Bonus 1.000 euro a chi ha perso il lavoro e soddisfa questi requisiti

Simone Micocci

11 Aprile 2024 - 17:24

Non c’è solo la Naspi per chi è disoccupato a seguito di un contratto di somministrazione. Chi ne soddisfa i requisiti può fare anche domanda del Sostegno al reddito (Sar) da 1.000 euro.

Bonus 1.000 euro a chi ha perso il lavoro e soddisfa questi requisiti

C’è un bonus che pochi conoscono che spetta a chi ha perso il lavoro, anche in aggiunta alla Naspi: si tratta del Sostegno al Reddito (Sar), spettante a tutti i lavoratori precedentemente assunti con uno o più contratti in somministrazione, indipendentemente se a tempo determinato o indeterminato, come pure se in apprendistato.

A tal proposito, ricordiamo che con contratto di somministrazione si intende quella particolare tipologia di lavoro caratterizzata dal coinvolgimento di tre soggetti; l’agenzia per il lavoro che assume il dipendente e l’utilizzatore, ossia l’impresa o il professionista presso cui il lavoratore eseguirà concretamente le proprie mansioni.

Alla cessazione di un rapporto di lavoro in somministrazione per il dipendente ci sono gli stessi diritti riconosciuti agli lavoratori, compresa la possibilità di richiedere l’indennità di disoccupazione Naspi laddove ne soddisfi i requisiti. Ma non è tutto: in presenza di determinate condizioni, infatti, spetta anche il Sostegno al Reddito Sar che nella migliore delle ipotesi riconosce un bonus, una tantum, fino a 1.000 euro.

A chi spetta il Sostegno al reddito Sar

Per avere diritto al Sostegno al reddito - che è bene sottolineare non è pagato dall’Inps bensì da Forma.Temp, Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavori in somministrazione - bisogna essere disoccupati da almeno 45 giorni e ritrovarsi in una delle seguenti condizioni:

  • 1) Aver maturato almeno 110 giorni di lavoro (o 440 ore lavorate in caso di part-time verticale, misto o contratti con Monte ore garantito, Mog) nell’arco degli ultimi 12 mesi a far data dall’ultimo giorno effettivo del lavoro in somministrazione.
  • 2) Aver concluso la procedura in Mancanza di occasioni di lavoro (Mol) ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 25 del Ccnl Agenzie per il lavoro.
  • 3) Aver maturato almeno 90 giorni di lavoro (o 360 ore lavorate) nell’arco degli ultimi 12 mesi a far data dall’ultimo giorno effettivo di lavoro in somministrazione.

A tal proposito, è bene spiegare come si calcola il numero di giornate di lavoro utili per avere accesso al bonus Sar. Nel dettaglio, si prende in considerazione la condizione di miglior favore per il lavoratore: se ad esempio in busta paga sono indicati 23 giorni retribuiti, 21 giorni lavorati e 26 giorni ai fini Inps, è quest’ultimo il valore da considerare.

Cosa spetta

Ogni qualvolta che se ne soddisfano i requisiti, in aggiunta alla Naspi l’ex lavoratore in somministrazione può fare richiesta di un sostegno al reddito che nel caso di chi soddisfa i requisiti di cui ai punti 1 e 2 è pari a 1.000 euro lordi, mentre nel caso del punto 3 il contributo si riduce a 780 euro.

Quando e come farne richiesta

La domanda per il Sostegno al reddito può essere presentata 60 giorni dopo da quando è trascorso il 45° giorno di disoccupazione. Dopodiché il lavoratore ha tempo altri 68 giorni per farne richiesta, pena la decadenza del diritto.

Più precisamente, quindi, la richiesta va inviata nell’arco temporale compreso tra il 106° e il 173° giorno successivo all’ultimo rapporto di lavoro in somministrazione.

Ci sono diverse modalità per farlo:

  • in primis, il beneficiario può rivolgersi a uno sportello sindacale di settore (Felsa Cisl, Nidil Cgil, UilTemp) presenti sul territorio, dove sarà compito dell’operatore inserire sulla piattaforma FTWeb i dati del richiedente comprensivi di tutta la documentazione necessaria (di cui parleremo di seguito);
  • in alternativa, il beneficiario può procedere in autonomia direttamente dalla piattaforma FTWeb, dove una volta inseriti i dati, scaricato il modulo, firmato, e allegato nuovamente, la domanda viene direttamente trasmessa al Fondo.

Per l’invio della domanda sono richiesti i seguenti documenti:

  • Documento di identità in corso di validità
  • Codice fiscale o Tessera sanitaria
  • Copia delle buste paga, rilasciate dall’Agenzia per il Lavoro, attestanti l’anzianità lavorativa (110/90 giornate o 440/660 ore maturate negli ultimi dodici mesi). Va compresa anche l’ultima busta paga, quella di cessazione del rapporto
  • Estratto conto previdenziale emesso dall’Inps dopo almeno 105 giorni dalla cessazione dell’ultimo giorno di lavoro (emesso dal 106° giorno), attestante i 45 giorni di disoccupazione.
  • Eventuali certificati di malattia, infortunio o maternità, attestanti l’inizio e la fine dell’evento sospensivo, qualora termini dopo la data di cessazione dell’ultimo contratto in somministrazione.
  • Documento riportante le coordinate bancarie Iban e la titolarità del conto corrente bancario o postale del richiedente la prestazione. Nel documento, scaricato dal servizio inbank, oppure, rilasciato dalla banca o dall’ufficio postale, devono essere riportati per esteso i seguenti dati: nome, cognome e stringa.
  • Iban o denominazione ente di emissione. Nel caso in cui si fosse titolari di una carta prepagata dotata di Iban, si potrà allegare la fotocopia (solo fronte) della carta riportante i dati richiesti.
  • documentazione rilasciata dall’Inps attestante il riconoscimento della Naspi, ma solo in caso di dimissioni volontarie per giusta causa.

Documenti che vanno caricati come foto o in formato .pdf.

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