Rafforzati i bonus per gli investimenti delle imprese nella formazione del personale

Antonella Ciaccia

9 Giugno 2022 - 09:20

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Più alti i bonus per beni immateriali e formazione 4.0. Incremento delle aliquote nel «decreto Aiuti» per la formazione del personale dipendente finalizzata alle competenze tecnologiche.

Rafforzati i bonus per gli investimenti delle imprese nella formazione del personale

Il decreto Aiuti ha messo in campo misure per potenziare gli investimenti delle imprese. Tra i vari interventi, è stato potenziato il bonus formazione 4.0 per le Pmi.

Il bonus è destinato alle imprese per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese.

Il credito d’imposta formazione 4.0 è un beneficio fiscale che si ottiene in maniera automatica nel caso in cui un’azienda realizzi delle attività formative a beneficio dei propri dipendenti su materie a carattere tecnologico e digitale, cosiddette 4.0; la formazione può essere sia interna che esterna. In tal caso, il formatore esterno dovrà essere un soggetto accreditato, un’università o un Its. In alternativa è possibile che la formazione avvenga in affiancamento tra un esterno e un soggetto interno, in qualità di tutor.

Ci sono però delle condizioni per accedere a queste agevolazioni:

  • che le attività formative siano erogate dai soggetti individuati con decreto del ministro dello Sviluppo economico;
  • che i risultati relativi all’acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto.

Approfondiamo in questa guida cos’è il credito di imposta formazione 4.0, chi vi può accedere, le attività ammissibili e quanto è stato potenziato dal decreto Aiuti n. 50/2022.

I soggetti che possono accedere al credito di imposta formazione 4.0

L’accesso al credito di imposta formazione 4.0 è rivolto a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.

Sono escluse le imprese:

  • in stato di liquidazione volontaria;
  • fallimento;
  • liquidazione coatta amministrativa;
  • concordato preventivo senza continuità aziendale;
  • altra procedura concorsuale.

Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

La fruizione del beneficio spettante è subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Attività di formazione ammissibili

Sono ammissibili al credito d’imposta le attività di formazione finalizzate all’acquisizione e al consolidamento di competenze e conoscenze nelle seguenti tecnologie 4.0:

  • big data e analisi dei dati;
  • cloud e fog computing;
  • cyber security;
  • simulazione e sistemi cyber-fisici;
  • prototipazione rapida;
  • sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (Rv) e realtà aumentata (Ra);
  • robotica avanzata e collaborativa;
  • interfaccia uomo macchina;
  • manifattura additiva (o stampa tridimensionale);
  • internet delle cose e delle macchine;
  • integrazione digitale dei processi aziendali.

Come è stato potenziato il bonus

Le modifiche apportate dal decreto Aiuti consistono in un incremento delle aliquote per il credito d’imposta per le Pmi. Al tempo stesso, viene ampliata la platea dei costi ammissibili ricomprendendo le spese dei formatori e dei servizi di consulenza connessi alla formazione, i costi di esercizio e le spese generali indirette.

Nel dettaglio, le aliquote del credito d’imposta previste per gli investimenti in beni immateriali 4.0, per effetto del decreto Aiuti (art. 22, dl n. 50/2022) sono aumentate nella seguente misura:

- dal 50% al 70% delle spese ammissibili per le piccole imprese nel limite massimo annuale di 300mila euro;
- dal 40% al 50% delle spese ammissibili per le medie imprese nel limite massimo annuale di 250mila euro.

Come premesso tutto questo però a condizione che le attività formative siano erogate dai soggetti individuati con decreto del ministero dello Sviluppo economico di prossima emanazione, e che i risultati relativi all’acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto ministeriale.

Ricordiamo invece che il decreto Aiuti non ha modificato l’aliquota agevolativa prevista per le grandi imprese, pari al 30% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 250mila euro.

I limiti massimi annui del bonus restano pari a:

  • 300mila euro, per le piccole imprese;
  • 250mila euro, per le medie e grandi imprese.

Spese ammissibili al credito d’imposta

Per il ministero dello Sviluppo economico sono ammissibili al credito d’imposta le seguenti spese:

  • spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
  • costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione. Sono escluse le spese di alloggio, a eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità;
  • costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
  • spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

Sono ulteriormente ammissibili anche le spese eventuali e relative al personale dipendente ordinariamente occupato in uno degli ambiti aziendali individuati nell’allegato A della legge n. 205 del 2017 e che partecipi in veste di docente o tutor alle attività di formazione ammissibili.

Come si accede al bonus

Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese e in quelle relative ai periodi d’imposta successivi fino a quando se ne conclude l’utilizzo. è utilizzabile, esclusivamente in compensazione, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Ai fini dell’ammissibilità al credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili deve risultare da apposita certificazione (da allegare al bilancio) rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti devono comunque avvalersi delle prestazioni di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti. Sono escluse dall’obbligo di certificazione le imprese con bilancio revisionato.

È ammissibile, a incremento diretto del credito d’imposta entro il limite di euro 5.000, la spesa sostenuta per adempiere l’obbligo di certificazione contabile da parte delle imprese non soggette ex lege a revisione legale dei conti.

Le imprese beneficiarie del credito d’imposta sono inoltre tenute a redigere e conservare:

  • una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte;
  • l’ulteriore documentazione contabile e amministrativa idonea a dimostrare la corretta applicazione del beneficio, anche in funzione del rispetto dei limiti e delle condizioni posti dalla disciplina comunitaria in materia;
  • i registri nominativi di svolgimento delle attività formative sottoscritti dal personale discente e docente o dal soggetto formatore esterno all’impresa.

Le imprese interessate a fruire dell’agevolazione devono effettuare una comunicazione al ministero dello Sviluppo economico, richiesta al solo fine di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative.

Comunicazione al ministero

Come appena accennato, al fine di consentire al ministero dello Sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia della misura, le imprese che si avvalgono del credito d’imposta devono inviare al ministero una comunicazione. Il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione sono stati approvati con decreto direttoriale 6 ottobre 2021.

Per le attività formative che sono state svolte nel 2022, il modello di comunicazione deve essere trasmesso (in formato elettronico tramite Pec all’indirizzo formazione4.0@pec.mise.gov.it) entro il 30 novembre 2023.

Modello comunicazione credito d’imposta formazione
Modello comunicazione credito d’imposta formazione del ministero dello Sviluppo economico

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