Attivazione di un tirocinio, 4 errori da evitare

Paolo Ballanti

31 Luglio 2023 - 07:01

I tirocini non sono un rapporto di lavoro ma hanno alcuni aspetti propri del lavoro dipendente. Aziende e professionisti possono essere tratti in errore da questa particolarità. Ecco cosa evitare

Attivazione di un tirocinio, 4 errori da evitare

I tirocini rappresentano un’occasione di inserimento temporaneo nel mondo del lavoro senza che ciò si traduca in un rapporto di lavoro dipendente.

Esistono due tipologie di tirocini:

  • Curriculari, inseriti nei piani di studio delle università e degli istituti scolastici sulla base di norme regolamentari, ovvero previsti in un percorso formale di istruzione o formazione come strumenti di alternanza scuola - lavoro;
  • Extra-curriculari, rivolti a persone in cerca di occupazione e disciplinati da Regioni e Province autonome.

Concentrandoci su questi ultimi, si può dire che la loro gestione espone l’azienda ad una serie di errori, la cui origine risiede principalmente nel pensare che il tirocinio, non essendo formalmente un rapporto di lavoro, non presenti una serie di analogie con il lavoro dipendente, in termini soprattutto di adempimenti Inail ed Irpef.

Analizziamo in dettaglio 4 errori da evitare quando si attiva un tirocinio.

Attenzione alla voce di tariffa Inail

I tirocinanti, al pari dei lavoratori dipendenti, hanno diritto alla copertura Inail contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

In base a quanto previsto nel progetto di tirocinio, il premio assicurativo può essere a carico dell’ente promotore o della realtà ospitante. In entrambi i casi, la somma dovuta all’Inail, determinata in sede di autoliquidazione annuale, si calcola moltiplicando la retribuzione del tirocinante per il tasso di premio (espresso in per mille) relativo alla voce di tariffa applicata.

Quest’ultima (per i tirocini che prevedono la partecipazione alle attività esercitate dall’azienda) è specifica della mansione svolta dall’interessato. Di conseguenza, la voce di tariffa dev’essere attentamente attribuita sulla base dei compiti effettivamente svolti dal tirocinante. Non è quindi possibile assegnare una voce di tariffa che non rispecchi i rischi cui è realmente esposto il tirocinante stesso.

In caso contrario, l’azienda può vedersi contestare, in caso di ispezione, la differenza a titolo di premio versato in misura inferiore, rispetto alla somma effettivamente dovuta in base alla voce di tariffa corretta.

Si pensi al tirocinante inquadrato con la voce di tariffa 0723 riguardante le attività del personale d’ufficio che accede a cantieri, opifici e simili. In tal caso il tasso è pari a 5,64 per mille. Se la retribuzione imponibile del tirocinante è pari a 12 mila euro (per semplificare l’esempio senza alcuna valutazione sull’applicazione o meno del minimale Inail) il premio si calcola in questo modo:

  • (12.000,00 * 5,64) / 1.000 = 67,68 (premio - base);
  • 67,68 * 1% = 0,68 (addizionale);
  • 67,68 + 0,68 = 68,36 euro (premio totale dovuto).

Al contrario, se la voce di tariffa fosse stata la 0431 destinata ai servizi di nettezza urbana, con un tasso del 36,52 per mille, avremmo avuto un premio di:

  • (12.000,00 * 36,52) / 1.000 = 438,24 (premio - base);
  • 438,24 * 1% = 4,38 (addizionale);
  • 438,24 + 4,38 = 442,62 euro (premio totale dovuto).

Chiedere al tirocinante se vuole detrazioni e bonus Irpef

I compensi corrisposti al tirocinante sono considerati redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente, come tali meritevoli delle detrazioni d’imposta per attività di lavoro, definite dall’articolo 13 del Tuir (Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986 numero 917).

Le detrazioni in questione variano in funzione dei periodi lavorati nell’anno e del reddito complessivo del contribuente, nella seguente misura:

  • 1.880,00 euro di detrazione se il reddito complessivo non è superiore a 15 mila euro (l’ammontare effettivo della detrazione non può comunque essere inferiore a 690,00 euro ovvero, per i rapporti a tempo determinato, a 1.380,00 euro;
  • 1.910,00 + [1.190,00 * (28.000,00 - reddito complessivo) / 13.000,00] se i redditi sono compresi tra 15 mila e 28 mila euro;
  • 1.910,00 * [(50.000,00 - reddito complessivo) / 22.000,00] se i redditi sono compresi tra 28.000,00 e 50.000,00 euro;
  • 0 euro se il reddito complessivo eccede i 50 mila euro.

Da aggiungere che per i redditi da 25 mila a 35 mila euro la detrazione dev’essere aumentata di 65 euro.

Oltre alle detrazioni, il tirocinante ha potenzialmente diritto al trattamento integrativo (ex Bonus Renzi) pari a 100,00 euro netti medi mensili (1.200,00 euro annui) se il suo reddito complessivo non eccede i 15 mila euro.

Al contrario se il reddito è compreso tra 15 mila e 28 mila euro il bonus spetta a condizione che l’imposta lorda sia di importo superiore ad una serie di detrazioni come:

  • Detrazioni per carichi di famiglia;
  • Detrazioni per redditi di lavoro dipendente;
  • Detrazioni per interessi su mutui contratti fino al 31 dicembre 2021;
  • Rate relative alle detrazioni per spese sanitarie e per detrazioni edilizie, nelle misure applicabili nell’anno interessato dal credito.

In questi casi, il bonus spetta per un ammontare (comunque non superiore a 1.200,00 euro) pari alla differenza tra la somma delle detrazioni e l’imposta lorda.

Tanto per le detrazioni quanto per il trattamento integrativo, il datore di lavoro è tenuto a riconoscerli in automatico in busta paga al tirocinante, a meno che quest’ultimo comunichi una scelta contraria, come:

  • Rinunciare all’erogazione in busta paga;
  • Chiedere l’applicazione direttamente in sede di conguaglio di fine anno o fine rapporto.

Il soggetto promotore o l’azienda ospitante, chiamati a farsi carico dell’erogazione dell’indennità al tirocinante e dell’elaborazione della busta paga, non devono incorrere nell’errore di pensare che in questi casi non siano dovute detrazioni e bonus, non trattandosi di lavoro dipendenti. Di conseguenza, tra i documenti da consegnare in sede di avvio del tirocinio figura anche il modello cosiddetto «D23» utilizzato per esprimere scelte in materia di Irpef e, appunto, detrazioni d’imposta e bonus.

Indennità di partecipazione: quale importo erogare?

Il soggetto ospitante è tenuto nei tirocini extra-curriculari a corrispondere un’indennità di partecipazione «congrua». Tale si intende una somma non inferiore a 300 euro lordi mensili.

L’importo in questione è riconosciuto a fronte di una partecipazione minima al tirocinio del 70% su base mensile.

La competenza in materia di indennità di partecipazione è comunque in capo a Regioni e Province autonome. Per questo motivo, l’azienda non deve incorrere nell’errore di corrispondere 300 euro mensili, a fronte di un diverso importo definito a livello regionale.

Ecco alcuni esempi di regioni e dei rispettivi importi minimi:

  • In Emilia - Romagna l’indennità di partecipazione è pari ad almeno 450 euro mensili;
  • Nel Lazio si applica un importo minimo di 800 euro mensili;
  • In Veneto la somma minima è, come in Emilia - Romagna, pari a 450 euro mensili.

Comunicazione UniLav

Al pari di detrazioni e bonus, altri aspetti del rapporto di lavoro dipendente si applicano ai tirocini e non devono essere trascurati dall’azienda. Tra questi figura l’obbligo di effettuare la comunicazione telematica di assunzione con il modello «UnificatoLav» o «UniLav».

Come espressamente previsto dalla Manovra 2022 (articolo 1, comma 724, Legge 30 dicembre 2021 i «tirocini sono soggetti a comunicazione obbligatoria da parte del soggetto ospitante ai sensi dell’articolo 9-bis, comma 2, del decreto - legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608».

L’obbligo di invio della comunicazione UniLav riguarda esclusivamente i tirocini extra-curriculari, come precisato dall’INL con Nota del 21 marzo 2022 numero 530.

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