Assenza malattia Covid: durata, cosa spetta, obbligo visite fiscali e smart working

Simone Micocci

18/05/2022

18/05/2022 - 17:22

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Assenza dal lavoro per Covid: come funziona oggi? Ecco quali sono diritti e doveri del dipendente in materia d’indennità, visite fiscali e smart working per gli asintomatici.

Assenza malattia Covid: durata, cosa spetta, obbligo visite fiscali e smart working

Nonostante l’emergenza sanitaria sia ormai cessata, i casi di Covid in Italia restano elevati. E non mancano anche i disagi per il mondo del lavoro, visto che improvvisamente le aziende si trovano senza uno o più dipendenti per almeno 7 giorni, nel caso dei vaccinati con terza dose o che comunque hanno completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, che possono arrivare a 10 giorni per i non vaccinati. Sempre poi che entro questo periodo il lavoratore si negativizzi.

Il contagio da Covid viene tuttora trattato come una malattia, anche nel caso di persone positive ma asintomatiche. Questo significa che anche diritti e doveri del dipendente sono gli stessi di quelli previsti in caso di una normale influenza, con una particolarità legata all’obbligo di reperibilità negli orari delle visite fiscali.

A tal proposito, vediamo come viene trattata oggi - viste le varie modifiche apportate alla normativa negli ultimi mesi - la positività al Covid in ambito lavorativo, ossia cosa spetta al dipendente e quali sono i suoi obblighi in materia di visite fiscali e smart working.

Malattia Covid: quanto dura

In caso un lavoratore dovesse risultare positivo a un tampone molecolare o antigenico rapido questo dovrà restare in isolamento fino alla completa guarigione accertata mediante tampone negativo. In ogni caso, la durata dell’isolamento non può essere inferiore a:

  • 10 giorni alla data del tampone o altra data individuata da procedura Asl o dal medico di famiglia per coloro che non sono vaccinati, o comunque per chi ha completato il ciclo vaccinale da più di 120 giorni e non si è sottoposto alla terza dose;
  • 7 giorni alla data del tampone o altra data individuata da procedura Asl o dal medico di famiglia per coloro che si sono sottoposti a terza dose o che comunque hanno completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni.

Il rientro al lavoro, dunque, potrà avvenire non prima delle suddette scadenze e comunque solo a completa negativizzazione del dipendente.

Malattia Covid: cosa spetta

Come anticipato, la malattia Covid viene trattata al pari delle altre patologie che impediscono il regolare svolgimento dell’attività lavorativa. Con la particolarità che in questo caso è sufficiente un tampone positivo al Covid per farla scattare, in quanto non è richiesto che il dipendente presenti anche i sintomi della malattia.

In linea generale, dunque, l’Inps si fa carico - a partire dal terzo giorno - dell’indennità di malattia pari al 50% della retribuzione media giornaliera fino al 20° giorno (ma si spera comunque che la negativizzazione avvenga prima di questo termine), salendo poi al 66,66% oltre questo periodo. In base a quanto stabilito dal contratto collettivo nazionale di riferimento, poi, sarà il datore di lavoro a integrare l’indennità di malattia facendosi carico della percentuale indicata.

Malattia Covid: passano le visite fiscali?

Generalmente, salvo i casi di esenzione, il dipendente in malattia ha l’obbligo di essere reperibile negli orari delle visite fiscali, i quali cambiano tra settore pubblico e privato.

Ci si chiede se nel caso di malattia Covid questo obbligo persista oppure viene meno. In realtà poco importa visto che chi è positivo al Covid non può uscire di casa, pena una sanzione ben più severa per chi non rispetta gli orari di reperibilità alle visite fiscali.

Comunque, è bene sapere che fino al 31 marzo scorso le assenze per Covid venivano trattate al pari del ricovero ospedaliero e di conseguenza erano esenti dall’obbligo alle visite fiscali. Con la venuta meno dello stato di emergenza e con l’equiparazione alla normale malattia, ritorna anche l’obbligo di reperibilità ma in ogni caso un eventuale controllo servirà solamente per confermare la presenza del dipendente all’indirizzo di reperibilità indicato nel certificato medico. Non ci sarà dunque un vero e proprio controllo, proprio per evitare che ci possa essere per il medico il rischio di contagio.

Malattia Covid: gli asintomatici possono lavorare in smart working?

Altro aspetto delicato è quello del dipendente che pur essendo positivo al Covid è asintomatico e quindi potrebbe continuare a svolgere l’attività lavorativa da remoto, rispettando così l’obbligo d’isolamento.

Tuttavia, allo stato attuale continua ad applicarsi quanto stabilito dall’articolo 26, comma VI, del d.l. 28/2020, il quale stabilisce che:

Qualora il lavoratore si trovi in malattia accertata da Covid-19, il certificato è redatto dal medico curante nelle consuete modalità telematiche, senza necessità di alcun provvedimento da parte dell’operatore di sanità pubblica.

Qualsiasi positività al Covid, quindi, deve essere gestita al pari di un normale periodo di malattia. Questo significa che anche gli asintomatici non possono svolgere prestazione in regime di smart working, in quanto di per sé l’indennità di malattia riconosciuta in tale periodo è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa, anche perché in caso di peggioramento del quadro clinico il datore di lavoro potrebbe anche essere ritenuto responsabile.

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