L’assegno sostitutivo per i pensionati di guerra o al servizio che non beneficiano dell’accompagnatore sarà pagato da giugno 2018: ecco quali invalidi ne hanno diritto e le informazioni sugli importi.
L’INPS - con il messaggio 1435/2018 - ha annunciato la data del pagamento dell’assegno sostitutivo dell’accompagnatore militare, il contributo previsto in favore dei titolari di pensione di guerra o del servizio affetti da alcune tipologie di invalidità, rivelando inoltre che questo sostegno economico è stato prorogato per tutto il 2019.
L’assegno sarà corrisposto da giugno 2018 e nella prima emissione saranno comprese anche le mensilità non corrisposte nei 5 mesi precedenti. Da giugno in poi l’assegno sostitutivo dell’accompagnatore militare sarà corrisposto mensilmente agli aventi diritto.
Gli importi sono gli stessi di quelli degli scorsi anni; 900 euro al mese per chi gode del contributo in misura piena, il 50% in meno invece ne beneficia parzialmente.
In attesa che questo assegno venga pagato è bene ricordare chi ne ha diritto e quali sono gli invalidi ai quali è l’assegno è riconosciuto integralmente.
Chi ne ha diritto
Solitamente ai titolari di pensione di guerra o del servizio affetti da alcune tipologie di invalidità viene riconosciuto il diritto ad un accompagnatore.
Non sempre però gli enti incaricati riescono ad attuarsi per garantire questo diritto e di conseguenza a coloro che restano senza accompagnatore viene garantita un’indennità sostitutiva.
Si tratta di un assegno esente da imposte che viene corrisposto mensilmente, per 12 mesi l’anno (non è prevista né la tredicesima né la quattordicesima) per un importo totale pari a 10.800€.
Non tutti gli aventi diritto però lo ricevono in misura piena, poiché ci sono delle categorie di invalidi a cui l’assegno spetta ridotto del 50%; vediamo quali sono.
Quando l’importo viene ridotto
Come anticipato l’importo dell’assegno sostitutivo dell’accompagnatore militare è di 900 euro mensili, 450 euro per chi invece ne gode in misura ridotta.
Per capire quando si applica l’uno o l’altro importo bisogna fare riferimento alla tabella E del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra.
Gli invalidi iscritti ai numeri 1, 2, 3 e 4 della lettera A, ad esempio, ricevono il contributo interamente. Nel dettaglio si tratta di coloro che hanno subito:
- alterazioni organiche e irreparabili di ambo gli occhi tali da produrre cecità bilaterale assoluta e permanente;
- perdita anatomica o funzionale di quattro arti, fino al limite della perdita totale delle due mani e dei due piedi insieme;
- lesioni del sistema nervoso centrale che abbiano prodotto paralisi totale dei due arti inferiori, della vescica e del retto;
- alterazioni delle facoltà mentali tali da richiedere trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza nelle strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate.
Agli appartenenti alle categorie descritte dalle lettere C, D ed E e ad una parte della lettera B, invece, l’assegno spetta nella misura ridotta del 50%, per un importo annuo di 5.400€. Si tratta di coloro che hanno subito:
- lesioni del sistema nervoso centrale con conseguenze gravi e permanenti in grado di provocare profondi ed irreparabili perturbamenti alla vita organica sociale;
- perdita di un arto superiore e inferiore dello stesso lato sopra il terzo inferiore rispettivamente del braccio e della coscia ( anche se con impossibilità dell’applicazione dell’apparecchio di protesi);
- amputazione di ambo le cosce (a qualsiasi altezza);
- alterazioni organiche ed irreparabili di entrambi gli occhi tali da ridurre la vista da 1/100 a 1/50 della normale;
- perdita di 10 dita delle mani o 9 dita compresi i pollici;
- alterazioni delle facoltà mentali che richiedono trattamenti sanitari obbligatori non in condizioni di degenza nelle strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate.
Prima di concludere ricordiamo che il pagamento avverrà con la mensilità della pensione di giugno 2018, in un’unica soluzione che comprenderà anche gli arretrati per le mensilità di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio. Nei mesi successivi - e fino al 31 dicembre 2018 - sarà invece pagato mensilmente.
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