Assegno di maternità dello Stato: nuove regole per fare domanda

Anna Maria D’Andrea

27 Luglio 2018 - 15:43

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Cambiano le modalità di presentazione della domanda per l’assegno di maternità dello Stato: le novità sono contenute nel messaggio n. 3041 pubblicato dall’INPS il 27 luglio 2018.

Assegno di maternità dello Stato: nuove regole per fare domanda

La domanda per l’assegno di maternità dello Stato dovrà essere presentata online.

È questa la novità contenuta nel messaggio n. 3041 pubblicato dall’INPS il 27 luglio 2018.

Per le madri lavoratrici con contratti precari di natura atipica e discontinua l’importo del bonus di maternità erogato dall’INPS per conto dello Stato dovrà essere richiesto presentando domanda in modalità telematica.

La novità si inserisce nella progressiva telematizzazione delle modalità di presentazione delle principali domande di prestazioni e servizi. Accanto alle nuove regole per l’assegno di maternità dello Stato, le novità riguardano anche le modalità di richiesta dei permessi per allattamento.

Assegno di maternità dello Stato: nuove regole per fare domanda

Nel rispetto dei requisiti previsti, per richiedere l’assegno di maternità dello Stato dal 2018 sarà possibile presentare domanda online.

Fino ad oggi, ricordiamo, le madri con contratti di lavoro atipico, precario e discontinuo hanno dovuto presentare domanda utilizzando il modulo cartaceo SR28 da presentare presso gli uffici dell’INPS.

Tale modalità di richiesta sarà ancora ammessa fino al 27 ottobre 2018: nel messaggio dell’INPS contenente tutte le novità per fare domanda è specificato che, a partire dalla data di pubblicazione (27 luglio) vi sarà un periodo transitorio e saranno pertanto attivi due canali: quello telematico e quello tradizionale.

Nel caso di presentazione della domanda in modalità telematica sarà possibile utilizzare uno dei seguenti canali:

  • WEB - tramite il servizio online accessibile direttamente dal cittadino con PIN dispositivo collegandosi al sito dell’istituto (ww.inps.it);
  • Contact Center Multicanale - al numero 803.164 (riservato all’utenza che chiama da telefono fisso) o al numero 06164164 (abilitato a ricevere esclusivamente chiamate da telefoni cellulari con tariffazione a carico dell’utente);
  • Patronati - attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi. Si rammenta che tale canale di presentazione delle domande non richiede il possesso del PIN.

Per beneficiare dell’assegno è importante che la domanda sia presentata entro il termine di sei mesi dalla nascita del bambino o dall’effettivo ingresso del minore in famiglia in caso di adozione o affidamento, oppure dall’ingresso in Italia in caso di adozione internazionale.

Il modello per fare domanda nella modalità tradizionale è invece disponibile sul sito dell’INPS e si mette di seguito a disposizione in allegato:

Modulo domanda INPS assegno maternità dello Stato
Scarica il modulo SR28 per richiedere l’assegno di maternità dello Stato (utilizzabile fino al 27 ottobre 2018)

Per ulteriori dettagli si allega di seguito il messaggio pubblicato dall’INPS il 27 luglio 2018 con le novità circa le modalità di presentazione della domanda per l’assegno di maternità dello Stato e per i permessi per allattamento:

INPS - messaggio numero 3014 del 27 luglio 2018
Maternità. Telematizzazione delle domande di riposi giornalieri per allattamento (articoli 39, 40 e 41 del d.lgs. n. 151/2001) e di assegno di maternità dello Stato (articolo 75 del d.lgs. n. 151/2001).

Assegno di maternità dello Stato: cos’è e a chi spetta? Ecco i requisiti 2018

L’assegno di maternità dello Stato è un bonus a carico dello Stato, erogato dall’INPS, in favore delle madri e dei padri con contratti di lavoro precario, atipico e discontinuo.

Si tratta di uno dei bonus per la famiglia riconosciuti nel 2018 e può richiederlo sia la madre naturale che adottiva o affidataria residente in Italia o straniera in possesso di regolare permesso di soggiorno per lungo periodo.

La madre, per poter beneficiare dell’assegno dello Stato dovrà rispettare i seguenti requisiti:

  • se lavoratrice, deve avere almeno 3 mesi di contribuzione per maternità nel periodo compreso tra i 18 e i 9 mesi precedenti il parto o l’effettivo ingresso del bambino in famiglia in caso di adozione nazionale, affidamento preadottivo o in Italia in caso di adozione internazionale;
  • se ha svolto un’attività lavorativa di almeno 3 mesi e ha perso il diritto a prestazioni previdenziali o assistenziali, il periodo intercorrente tra la data della perdita del diritto e la data del parto o dell’effettivo ingresso in famiglia del bambino, in caso di adozione o affidamento, non deve essere superiore al periodo di fruizione delle prestazioni godute e comunque non superiore a 9 mesi;
  • se durante il periodo di gravidanza ha cessato di lavorare per recesso, anche volontario, dal rapporto di lavoro, deve poter far valere 3 mesi di contribuzione nel periodo che va dai 18 ai 9 mesi antecedenti al parto.

Per quanto riguarda il padre, l’assegno di maternità dello Stato 2018 è riconosciuto nei seguenti casi:

  • in caso di abbandono del figlio da parte della madre o di affidamento esclusivo del figlio al padre, deve essere in possesso, al momento dell’abbandono o dell’affidamento esclusivo, dei requisiti contributivi previsti per la madre;
  • se è affidatario preadottivo, nell’ipotesi di separazione dei coniugi intervenuta nel corso della procedura di affidamento preadottivo, deve essere in possesso, al momento dell’affidamento, dei requisiti contributivi previsti per la madre;
  • se è padre adottante, nell’ipotesi di adozione senza affidamento quando intervenga la separazione dei coniugi, deve essere in possesso, al momento dell’adozione, dei requisiti contributivi così come è previsto per la madre;
  • se è padre adottante non coniugato, nell’ipotesi di adozione pronunciata solo nei suoi confronti, deve essere in possesso, al momento dell’adozione, dei requisiti contributivi previsti per la madre;
  • se ha riconosciuto il neonato o è coniuge della donna adottante o affidataria preadottiva, in caso di decesso della madre naturale o di quella adottiva o affidataria preadottiva, è necessario esserre residente in Italia, il minore dovrà trovarsi presso la sua famiglia anagrafica e soggetto alla podestà del richiedente e la donna deceduta non dovrà aver usufruito già dell’assegno.

Non sono richiesti in questo caso i requisiti dei 3 mesi di contributi tra i 18 e i 9 mesi precedenti e della perdita del diritto da non più di 9 mesi a prestazioni previdenziali o assistenziali, in quanto il diritto all’assegno deriva dalla madre o donna deceduta.

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