Assegno di mantenimento negato a chi non ha seguito il coniuge trasferito per lavoro

Patrizia Del Pidio

28 Maggio 2026 - 15:29

Niente assegno di mantenimento se si rifiuta il trasferimento per motivi di lavoro del coniuge: la Cassazione (ordinanza 10859/2026) fissa le regole sull’addebito.

Assegno di mantenimento negato a chi non ha seguito il coniuge trasferito per lavoro
Ricevi le notizie di Money.it su Google
Aggiornamenti, approfondimenti e analisi direttamente su Google.
Segui

Se il matrimonio entra in crisi perché uno dei due coniugi si rifiuta di seguire l’altro che si sposta per ragioni di lavoro l’assegno di mantenimento non è dovuto. A dettare le regole è il codice civile che non si limita a consigliare che i coniugi vivano insieme, ma li obbliga a scegliere una residenza familiare condivisa. Così se uno dei due, per ragioni professionali, è costretto a trasferirsi, l’altro deve seguirlo.

Si tratta di un obbligo che nasce dal matrimonio stesso e se si ignora si viola il vincolo matrimoniale stesso. Il coniuge che decide di non condividere la residenza scelta, magari per tornare a vivere nella città in cui è nato e cresciuto, viola gli obblighi coniugali e in caso di separazione i giudici potrebbero addebitargli la colpa di essere stato l’unico responsabile della fine del matrimonio. La Corte di Cassazione si è pronunciata al riguardo ribadendo il principio.

La moglie che non segue il marito non ha diritto al mantenimento

Con l’ordinanza numero 10859 del 23 aprile 2026 la Corte di Cassazione ha confermato che la separazione viene addebitata al coniuge che non segue l’altro che si trasferisce per motivi di lavoro. Il caso concreto si basa sulle vicende di una coppia: la moglie, subito dopo le nozze, ha preferito tornare a vivere a Roma con i genitori piuttosto che seguire il marito costretto a trasferirsi a Milano per lavoro.
Per i giudici la successiva crisi matrimoniale era stata causata proprio dalla scelta della donna. Per i Supremi Giudici la donna non aveva avuto alcun motivo valido per rifiutarsi di seguire il marito che aveva preparato la casa coniugale a Milano, città dove lavorava stabilmente. La donna aveva avuto come unica motivazione quella di rimanere vicino ai genitori, motivazione che agli occhi dei Giudici è insufficiente.

La scelta della donna di non seguire il marito, infatti, ha reso la convivenza impossibile determinando la fine del matrimonio e la perdita del diritto al mantenimento.

La legge ammette la tolleranza del coniuge

La legge riconosce delle eccezioni per le quali il rifiuto di trasferirsi per seguire il coniuge possa essere considerato legittimo. La prima riguarda gravi problemi di salute che richiedano cure specifiche che non sono disponibili nella città in cui ci si deve trasferire. L’altra è prevista per motivi di lavoro documentati, si tratta di quelle situazioni che comporterebbero al coniuge che non vuole trasferirsi la perdita del posto di lavoro o un danno alla propria professione.

Questi sono gli unici due casi in cui il rifiuto è giustificato. Ma i Giudici prevedono anche che il coniuge che riceve il rifiuto possa essere tollerante per un certo periodo, anche se questo non significa che abbia accettato la situazione. Gli obblighi matrimoniali devono essere rispettati e nessuno dei due coniugi può eliminarli, nemmeno in presenza di un consenso reciproco.

Se i giudici, però, rilevano che la scelta di non trasferirsi ha determinato la rottura del matrimonio, l’addebito della separazione rimane in carico del coniuge che non ha voluto trasferirsi con la conseguente perdita del diritto all’assegno di mantenimento.