Anticipo Tfr per congedo parentale o malattia del figlio: requisiti, importi e domanda

Simone Micocci

21 Luglio 2022 - 11:56

condividi

Come funziona l’anticipo del Tfr durante il periodo di congedo parentale o di assenza per la malattia del figlio? Ecco una guida dedicata.

Anticipo Tfr per congedo parentale o malattia del figlio: requisiti, importi e domanda

L’anticipo del Tfr può essere richiesto anche nei periodi di congedo parentale, oppure nei casi di lunghe assenze per la malattia del figlio. Periodi in cui il lavoratore non percepisce retribuzione, o comunque prende uno stipendio ridotto, e che per questo motivo può pretendere l’anticipo di una parte del Tfr così da far fronte alle spese previste.

Inizialmente la possibilità di richiedere l’anticipo del Tfr nei casi di congedo parentale e assenze per la malattia del figlio non era contemplata dalla normativa. Originariamente, infatti, le ragioni in cui il dipendente è autorizzato a richiedere il pagamento anticipato di una parte del Tfr al datore di lavoro erano disciplinate dal solo articolo 2120, comma 8, del Codice civile, ossia per far fronte alle spese sanitarie per terapie e interventi straordinari, oppure per l’acquisto della prima casa (per sé o per i figli).

Il legislatore è poi intervenuto prevedendo altre tre situazioni in cui si è legittimati a richiedere l’anticipo del Tfr: lo ha fatto con la legge n. 53 del 2000, articolo 7, comma 1, i cui dettagli si trovano nella circolare n. 85/2000 del ministero del Lavoro, dove appunto si legge che il trattamento di fine rapporto può essere anticipato per far fronte alle spese che i lavoratori devono sostenere durante il periodo di assenza facoltativa o per la malattia del figlio.

Vediamo, dunque, quali sono i requisiti che i lavoratori dipendenti devono soddisfare per avere diritto all’anticipo del Tfr nei suddetti periodi, nonché qual è l’importo che si può richiedere.

Anticipo del Tfr per congedo parentale o assenza per la malattia del figlio

L’articolo 3, comma 3, e gli articoli 5 e 6, della legge n. 53 del 2000 aggiungono delle circostanze in cui il dipendente può beneficiare di un anticipo della liquidazione.

Tra queste si situazioni figura anche quella dei genitori, compresi gli adottivi o gli affidatari, che si avvalgano del diritto di assenza facoltativa (il cosiddetto congedo parentale) o per la malattia del figlio.

D’altronde, nel periodo di congedo parentale il lavoratore, o la lavoratrice, percepiscono solamente una parte di stipendio, il 30%, e solo al sussistere di determinate condizioni. Nei casi di assenza per la malattia del figlio, invece, lo stipendio percepito è persino pari a zero.

Ecco perché viene data al dipendente la facoltà di compensare le perdite sullo stipendio attingendo a una parte del Tfr fino ad allora maturato. Ma è bene sapere che bisogna soddisfare un altro requisito importante, valido per tutte le situazioni che giustificano l’anticipo del Tfr: nel dettaglio, per poter accedere a tale possibilità è necessario che il dipendente abbia maturato un’anzianità di almeno 8 anni presso lo stesso datore di lavoro.

È bene ricordare, poi, che per l’anticipo del Tfr vale il principio della non reiterabilità della richiesta. Ciò significa che il pagamento anticipato, indipendentemente dalla ragione per cui si richiede, può avvenire una sola volta.

Non possono, dunque, chiedere l’anticipo coloro che lo hanno già ottenuto, sia quando la richiesta è stata avanzata per le altre ragioni descritte dall’articolo 2120 del Codice civile sia per i casi in cui sia stato già fruito per un precedente periodo di congedo.

Anticipo del Tfr durante il congedo parentale: quanto spetta?

I limiti sono gli stessi previsti per le altre circostanze di anticipo. Nel dettaglio, il dipendente può richiedere fino a un massimo del 70% del Tfr fino ad allora maturato (a tal proposito ricordiamo che ogni anno si accumula un 6,91% della retribuzione annua).

Inoltre, ci sono dei limiti per il datore di lavoro. Ogni anno, infatti, l’anticipo del Tfr deve essere contenuto nei limiti del 10% degli aventi diritto, e comunque del 4% considerando il numero totale dei dipendenti.

Tuttavia, come si legge nella suddetta circolare del ministero del Lavoro, è necessario che la richiesta economica al datore di lavoro sia misurata nei limiti della sua funzione d’integrazione - o sostituzione - della retribuzione non percepita nei periodi di congedo parentale facoltativo o per la malattia del figlio, nonché per la copertura degli oneri contributivi per l’eventuale riscatto del periodo di assenza.

Ad esempio, un lavoratore che richiede 6 mesi di congedo, potrebbe chiedere un anticipo del Tfr sufficiente per coprire il 70% della retribuzione non erogata in quel semestre, a cui aggiungere eventualmente gli oneri per il riscatto dei contributi non versati per tale periodo. Il tutto, ovviamente, nel rispetto del limite del 70% del Tfr fino ad allora maturato.

Tuttavia, qualora il dipendente ritenga che le spese da sostenere richiedano un anticipo superiore, quindi non solo per compensare la parte di stipendio non erogata, questo dovrà fornire la relativa documentazione valida a giustificare la propria richiesta.

Anticipo del Tfr: come farne richiesta

La richiesta del pagamento anticipato va presentata direttamente al datore di lavoro, indicando la percentuale che si desidera. Come detto sopra, è necessario che il dipendente presenti la documentazione necessaria a giustificare l’importo richiesto. Inoltre, la richiesta deve essere presentata contestualmente, nel caso specifico, al periodo in cui si fruisce del congedo parentale oppure dell’astensione non retribuita per la malattia del figlio.

FAC-SIMILE Richiesta anticipo TFR
Clicca qui per scaricare il modello per la richiesta, da presentare per iscritto al datore di lavoro, per l’anticipo del Trattamento di Fine Rapporto.

Iscriviti a Money.it

SONDAGGIO