Amministratore di condominio: quando decade?

Guendalina Grossi

20 Dicembre 2017 - 18:30

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Quando può decadere l’amministratore di condominio e quali i casi di revoca? Spesso ci si pone questa domanda, cerchiamo dunque di capire cosa prevede la legge.

Amministratore di condominio: quando decade?

Esiste un caso in cui l’amministratore condominiale può decadere? Molte volte è capitato di domandarsi in quali casi può essere richiesta la revoca del mandato dell’amministratore di condominio.

In effetti non è semplice capire quali possono essere le cause che portano alla revoca dell’amministratore e in quali casi i condomini possano richiederla.

In questo articolo cercheremo di capire cosa prevede la legislazione italiana a riguardo, provando a comprendere quali sono i motivi per cui sia possibile richiedere la revoca del mandato dell’amministratore di condominio.

Chi è l’amministratore di condominio e quanto dura il suo mandato?

L’amministratore condominiale è colui che rappresenta e gestisce un condominio, la sua figura è dunque riconducibile a quella del mandatario con rappresentanza.

Quindi l’amministratore di condominio che decide di iniziare il suo mandato si obbliga a compiere uno o più atti giuridici nei confronti di un altro soggetto, in questo caso il condomino.

Secondo quanto previsto dall’art. 1129 del Codice civile, che ha modificato la norma in materia condominiale, il mandato dell’amministratore condominiale ha durata di un anno e si intende rinnovato per eguale durata.

Ci sono però dei casi, previsti dalla legge, in cui i condomini possono richiedere la revoca del mandato dell’amministratore di condominio.

Vediamo qui di seguito quali possono essere.

Quando si può richiedere la revoca del’’amministratore di condominio?

La normativa italiana grazie all’articolo 1129 del Codice civile prevede che la revoca del mandato dell’amministratore condominiale possa essere deliberata in ogni momento dell’assemblea.

Questo vuol dire che i condomini hanno sempre la possibilità di decidere di revocare l’amministratore nominato, anche a prescindere dalla sussistenza di una giusta causa o di un giustificato motivo alla base dell’interruzione del rapporto.

In questo caso però sarà necessario indicare la revoca nell’ordine del giorno in sede di convocazione.

Inoltre per far si che il mandato dell’amministratore condominiale sia revocato è necessario che l’assemblea raggiunga lo stesso quorum previsto per la sua nomina.

Successivamente l’assemblea dovrà poi votare per l’elezione di un nuovo amministratore condominiale.

Esistono però vari casi nei quali può essere prevista la revoca. Vediamo qui di seguito quali sono.

La revoca giudiziale

La revoca giudiziale si concretizza quando è l’autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino, a richiedere le dimissioni dell’amministratore condominiale.

Per far si che sia l’autorità giudiziaria a richiedere la revoca dell’amministratore è necessario che si verifichino alcune importanti condizioni previste dall’art. 1129, comma 11, del codice civile tra cui il fatto che:

  • l’amministratore non abbia informato il condominio circa le citazioni o i provvedimenti dell’autorità amministrativa notificatigli e che riguardino questioni che esorbitano dalle sue attribuzioni (art. 1131 c.c.);
  • l’amministratore non abbia reso il conto della sua gestione;
  • l’amministratore abbia commesso gravi irregolarità.

Bisogna specificare che qualora il mandato dell’amministratore condominiale fosse revocato dall’autorità giudiziaria quest’ultimo non può essere nominato nuovamente dall’assemblea.

La revoca immotivata

La revoca immotivata si ha quando i condomini richiedono le dimissioni dell’amministratore senza giusta causa.

Nel caso in cui la revoca venga richiesta prima della fine del mandato, la legge italiana stabilisce che l’amministratore revocato , ai sensi dell’art.1725 c.c., potrà permanere nella stabilità dell’incarico ed agire in via ordinaria per pretendere il risarcimento del danno subito per essere stato ingiustamente revocato.

I casi di gravi irregolarità

La legislazione italiana mette a disposizione dei condomini un elenco dei casi di gravi irregolarità grazie ai quali si può richiedere la revoca dell’amministratore.

L’articolo 1129, comma 12, del Codice Civile infatti considera gravi irregolarità:

  • l’omessa convocazione dell’assemblea per l’approvazione del rendiconto condominiale, il ripetuto rifiuto di convocare l’assemblea per la revoca e per la nomina del nuovo amministratore o negli altri casi previsti dalla legge;
  • la mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari e amministrativi, nonché di deliberazioni dell’assemblea;
  • la mancata apertura ed utilizzazione del conto corrente bancario o postale intestato al condominio;
  • la gestione secondo modalità che possono generare possibilità di confusione tra il patrimonio del condominio e il patrimonio personale dell’amministratore o di altri condomini;
  • l’aver acconsentito, per un credito insoddisfatto, alla cancellazione delle formalità eseguite nei registri immobiliari a tutela dei diritti del condominio;
  • qualora sia stata promossa azione giudiziaria per la riscossione delle somme dovute al condominio l’aver omesso di curare diligentemente l’azione e la conseguente esecuzione coattiva qualora sia stata promossa azione giudiziaria per la riscossione delle somme dovute al condominio;
  • l’inottemperanza agli obblighi di cui all’art. 1130, n. 6), 7) e 9) (tenuta dei registri di anagrafe condominiale, registro dei verbali delle assemblee, registro di nomina e revoca dell’amministratore e registro di contabilità);
  • l’omessa, incompleta o inesatta comunicazione dei dati di cui al secondo comma dell’articolo 1129 (informazioni scritte da fornire in caso di accettazione della nomina).

Sono queste le principali misure previste dalla normativa italiana per revocare il mandato all’amministratore condominiale.

Per ulteriori informazioni i lettori possono consultare l’articolo relativo agli adempimenti fiscali e ai compiti per gli amministratori di condominio.

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