Agenti di commercio: la Sentenza della Cassazione 8887/2016 ribadisce che non è ammesso il cumulo dei contributi Enasarco e Inps. Ecco la novità.
Agenti di commercio 2017: la Cassazione, con la sentenza n. 8887/2016 ha ribadito che non è ammesso il cumulo dei contributi tra Enasarco e Inps. La pensione potrà essere cumulabile solo a determinate condizioni.
La pensione INPS segue le disposizioni presenti nella Circolare 69/2006, che disciplina la possibilità di ricevere in unica soluzione pensioni maturate a seguito di contributi versati in Enti e Fondi diversi. Nel caso degli agenti di commercio è possibile versare i propri contributi alla Fondazione Enasarco.
Gli agenti di commercio che hanno versato i contributi per la pensione Enasarco, tuttavia, non possono cumulare la pensione INPS, secondo quanto disposto con la Sentenza di Cassazione. La possibilità di cumulo dei contributi versati in Enasarco e Inps e ammessa soltanto nel caso di non coincidenza dei periodi assicurativi.
Agenti di commercio 2017: niente cumulo tra Enasarco e Inps
Novità in merito al cumulo dei contributi per gli agenti di commercio: secondo quanto confermato dalla sentenza della Cassazione n. 8887/2016 non è possibile cumulare i contributi versati tra Enasarco e Inps, salvo specifici casi.
La pensione INPS potrà essere quindi cumulata con altre in un’unica soluzione, ma solo a due condizioni: che la domanda di totalizzazione sia avvenuta dopo il 3 marzo 2006 e che il lavoratore non sia già titolare di una pensione erogata direttamente da un altro ente previdenziale.
La Sentenza 8887/2016 riguarda un agente di commercio che, a fronte dei suoi 40 anni di lavoro dichiarati, ha richiesto una pensione INPS di vecchiaia cumulabile con quella Enasarco. Il caso è esemplare proprio perché viola entrambe le condizioni sancite dalla Circolare.
Agenti di commercio 2017: la Sentenza su INPS e Enasarco
Gli agenti di commercio 2017 dovranno rivalutare la loro pensione INPS: la novità espressa dalla Sentenza di Cassazione sta proprio nella dichiarata incompatibilità tra questa e la pensione diretta del fondo specifico per i venditori.
Gli agenti di commercio, infatti, rientrano nella tutela del Fondo Enasarco, che si configura come ente privato con finalità di interesse pubblico ed opera come ente ispettivo, di previdenza e di formazione. Conciliare la pensione INPS è però possibile.
La pensione INPS può essere cumulabile: secondo la legge i periodi di copertura contributiva non devono essere coincidenti con gli altri trattamenti: per gli agenti di commercio, in parole povere, si crea un vero e proprio bivio tra INPS ed Enasarco.
Agenti di commercio 2017: pensione INPS o Enasarco
Gli agenti di commercio nel 2017 dovranno rivedere la loro prospettiva sulla pensione INPS: la Sentenza 8887/2016 ha rigettato il ricorso di un agente di commercio che, a fronte dei suoi 40 anni di lavoro, richiedeva una pensione INPS di vecchiaia cumulabile con quella Enasarco.
La pensione INPS richiesta, però, non poteva essere ottenuta secondo quanto previsto dalla Circolare 69/2006, poiché essa sarebbe stata integrativa, sovrapponendosi a quella Enasarco già percepita. La pronuncia, tuttavia, suggerisce anche un’altra possibilità.
Gli agenti di commercio che non avessero problemi di sovrapposizione tra pensione INPS ed Enasarco potrebbero comunque totalizzare la pensione, rientrando nelle possibilità del Decreto Legislativo 42/2006. Per questo motivo, basterà controllare lo storico dei versamenti e fare domanda all’INPS.
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